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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22404/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, memorie e allegati trasmessi nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità, ribadendo peraltro la tenuta costituzionale della relativa previsione normativa con considerazioni, condivise dal Collegio, che privano di fondatezza quelle esposte dal ricorso in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati, e, per altro verso, non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636) perché l'autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l'impugnazione ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell'impugnazione proposta; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, memorie e allegati trasmessi nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità, ribadendo peraltro la tenuta costituzionale della relativa previsione normativa con considerazioni, condivise dal Collegio, che privano di fondatezza quelle esposte dal ricorso in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati, e, per altro verso, non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636) perché l'autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l'impugnazione ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell'impugnazione proposta; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20