CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05906/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 luglio 1990 avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli resa il 30 giugno 2023 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di frode informatica, e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché formuli entro 10 giorni l'imputazione per il reato di cui all'articolo 55 decreto legislativo n. 231 del 2007. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Pubblico ministero per violazione di legge e abnormità del provvedimento in quanto il gip ha affermato che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'indagato in relazione alle condotte che integravano il reato di cui all'articolo 55 d. Igs. 231/2007 ma il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione in relazione ad un reato diverso e il GIP non può imporre la formulazione di imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con conseguente trasmissione degli atti al GIP di Napoli che avrebbe dovuto ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati di [OSCURATO:PERSONA] per il diverso reato di cui all'articolo 55 citato. Con memoria l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Può ormai considerarsi ius receptum il principio secondo cui costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. (Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018 Cc. (dep. 24/09/2018 ) Rv. 273581 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44926 del 28/09/2021 Cc. (dep. 03/12/2021 ) Rv. 282251 - 01) Detto provvedimento è infatti caratterizzato da un'anomalia che incide sulla delimitazione dei poteri del Giudice per le indagini preliminari rispetto alle potestà proprie dell'organo inquirente ed alla sua autonomia, in quanto il pubblico ministero diventa destinatario di un ordine per il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge. Al riguardo, è stato infatti chiarito che «le disposizioni dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del Giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa»; pertanto, «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate". Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti all'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli, Ufficio GIP. Roma 10 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino Geppino_ R [OSCURATO:PERSONA]