CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 29641/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 856/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4490/2025 [OSCURATO:PERSONA] - relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/10/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice delegato al procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sede di verifica dei relativi crediti, a norma dell’art. 59, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rigettato l’istanza di ammissione al passivo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad un credito da lei vantato nei confronti della “Immobilnet” s.r.l., per un importo di 1.478.656,94 euro. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29641/2025 Roma, lì, 22/08/2025 Ha ritenuto quel giudice: che non vi fosse prova documentale certa dell’effettività del credito e della finalità di finanziamento della società debitrice; che, in tal senso, non fosse decisivo l’appostamento di esso nel bilancio della società; che mancherebbe prova della buona fede dell’istante, in quanto moglie del [OSCURATO:PERSONA] ed attinta anch’ella dalla confisca di vari beni a lei intestati. 1.1. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi del comma 6 del citato art. 59, deducendo: a) che l’asserita mancanza di buona fede dovesse ritenersi smentita dalla restituzione, da parte del giudice della prevenzione, della “Valdent” s.a.s., di cui ella era legale rappresentante; b) che, quale prestatrice d’opera e titolare delle quote di tale società, ella era titolare di redditi che giustificavano il suo credito; c) che il decreto opposto era nullo, per avere il giudice delegato omesso di indicare alle parti questioni da lui rilevate d’ufficio. 1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto l’opposizione, rilevando, in sintesi: — che l’appostamento del credito in bilancio non è decisiva, occorrendo la prova del rapporto sottostante e dell’effettivo versamento, a norma dell’art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159, cit.; — che, invece, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato, al più, le proprie capacità reddituali, tuttavia ampiamente sproporzionate per difetto rispetto ai conferimenti da lei operati nelle varie società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e confluite poi nella “Immobilnet”; — che risulta comprovata l’inaffidabilità delle scritture contabili di alcune di tali società; — che non può ritenersi dimostrata la buona fede di costei, in ragione del suo pieno coinvolgimento nelle intricate vicende che, negli anni, hanno visto interessate le diverse società riferibili al proprio marito e dei reiterati movimenti di denaro tra i conti delle stesse e quelli personali di costoro, come ricostruiti dalla polizia giudiziaria e dal consulente del Pubblico ministero. 2. Impugna tale decisione l’interessata, con atto dei suoi difensori, ritenendola affetta da violazione di legge penale e processuale e da vizi della motivazione, sulla base delle seguenti osservazioni: a) va ribadito il superamento della ipotizzata mancanza di buona fede, una volta ottenuta la restituzione della “Valdent” s.a.s., giustificata dal giudice della prevenzione sul duplice presupposto per cui essa ricorrente ne aveva acquisito le quote in un periodo diverso da quello di manifestazione della pericolosità del proprio marito, nonché per essere tale società «un centro odontoiatrico dalle effettive potenzialità professionali», la cui «strumentalizzazione a scopo di reimpiego appare marginale»; b) è arbitrario ritenere non decisivo l’appostamento del credito in bilancio, dopo che tale documento contabile è stato esaminato e ritenuto attendibile dal consulente del Pubblico ministero e dagli ausiliari nominati dall’amministratore giudiziario, e quindi anche da quest’ultimo; a tale rilievo, il Tribunale non risponde, mentre, semmai non persuaso, avrebbe dovuto escutere questi professionisti, al fine di appurare la veridicità di quanto da essi rilevato; c) l’assunto della comprovata non affidabilità finanziaria di alcune delle società sequestrate non è sorretto da validi argomenti, una volta approvato il bilancio; d) va ribadita la nullità del decreto del giudice delegato, per l’omessa indicazione alle parti di questioni da esso rilevate d’ufficio; e) le presunzioni di disponibilità in capo al proposto dei beni intestati ai suoi congiunti operano nei ristretti limiti di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e non possono estendersi agli atti traslativi a loro volta compiuti da tali familiari su quei beni; f) il giudice dell’opposizione, pur potendolo, non ha accertato l’effettività del diritto di credito vantato dalla ricorrente verso le società del proposto, il quale è sorretto da buona fede, non è strumentale all’attività illecita ed ha data certa; g) il decreto impugnato non si è espresso sulla richiesta istruttoria difensiva di escussione dell’amministratore giudiziario, volta a chiarire l’àmbito del sequestro e delle restituzioni; h) il Tribunale ha disatteso il principio per cui la restituzione dev’essere eseguita considerando la consistenza attuale dei beni che ne sono oggetto, comprensiva degli eventuali incrementi e detratte le spese di gestione diverse dai compensi per l’amministratore ed i suoi ausiliari. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa della ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Manifestamente infondati si presentano i motivi di ricorso di carattere procedurale, sui quali è opportuno soffermarsi con precedenza, poiché in ipotesi pregiudiziali rispetto alla decisione sulle ulteriori doglianze. 2.1. Non ha alcun pregio, anzitutto, l’eccezione di nullità del decreto del giudice delegato, per non avere questi preventivamente indicato agli interessati questioni da esso rilevate d’ufficio. È sufficiente rilevare, in proposito, che non vi è alcuna norma che preveda tale onere d’interlocuzione preventiva del giudice delegato sulle ragioni dell’ammissione, dell’esclusione o della prelazione o meno dei crediti, avendo il legislatore predisposto, a tal fine, un tipico procedimento a contraddittorio posticipato ma pieno, qual è, appunto, l’opposizione a norma dell’art. 59, commi 6-9, d.lgs. n. 159 del 2011, nel corso della quale i creditori possono compiutamente rassegnare le proprie ragioni. 2.2. Eguale valutazione merita la lagnanza relativa alla mancata integrazione istruttoria da parte del Tribunale. Nel giudizio di opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo, di cui all'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, manca in capo al giudice un potere d'indagine officioso (Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019, dep. 2020, Gammone, Rv. 278795). Il legislatore, infatti, non configura in capo al Tribunale della prevenzione un generale “potere di accertamento” dell’esistenza della posizione creditoria potenzialmente incisa dalla confisca, ma un più limitato “potere di verifica” – secondo le disposizioni degli articoli 57 ss., d.lgs. n.159, cit. – delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. La lettera delle disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che l'an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da documenti giustificativi che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda, ai sensi dell’art. 58, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 159, cit. (Sez. 1, n. 22222 del 26/01/2022, Fallimento “[OSCURATO:PERSONA]”, Rv. 283123; sulla limitazione della cognizione del giudice dell’opposizione alle risultanze già acquisite al processo, vds. pure Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019, Oreto, Rv. 276171). 3. Sono infondati, ma non manifestamente tali, invece, i motivi d’impugnazione di natura – per così dire – “sostanziale”. 3.1. In primo luogo, il ricorso non esplicita per quale ragione l’avvenuta restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] della “Valdent” s.a.s. dovrebbe condurre a ritenere dimostrata hinc et inde la buona fede di costei, presupposto essenziale per il riconoscimento del credito, a norma dell’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159, cit.. La difesa, infatti, si limita a riportare (pag. 8) un passaggio della motivazione del relativo provvedimento, che, tuttavia, non interferisce in alcun modo sulla prova dell’effettività del credito di cui si chiede l’ammissione al passivo e della buona fede del relativo titolare, venendo ivi indicate, piuttosto, le ragioni per cui l’acquisto delle quote di quella società da parte della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità di suo marito e la società dovesse considerarsi un soggetto produttivo di redditi effettivi e leciti. Peraltro, l’eccentricità dell’allegazione difensiva si coglie, a maggior ragione, laddove si rilevi che titolare del credito di cui si discorre non risulta nemmeno la “Valdent”, ma la [OSCURATO:PERSONA] in proprio. 3.2. Per altro verso, a fronte delle articolate osservazioni del Tribunale sulla commistione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e le società loro riferibili a vario titolo, il ricorso non ha esplicitato la natura e la causale del credito in discussione. Credito, per di più, per allegazione della stessa titolare, maturato in pendenza del sequestro di prevenzione, e quindi esulante dalla tutela garantita dagli artt. 52 ss. del citato d.lgs. n. 159. In proposito, è corretto il rilievo del Tribunale sull’insufficienza, ai fini della prova dell’effettività e della legittimità del credito, dell’appostamento del medesimo nel bilancio della società debitrice, alla luce di quanto disposto dell’art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159, cit.: della necessità, cioè, che venga compiutamente dimostrato anche il rapporto fondamentale sottostante. Semplici asserzioni, dunque, si rivelano quelle rassegnate dalla difesa sull’affidabilità dei bilanci delle società, e non invece – come semmai sarebbe stato necessario – sull’effettività della situazione finanziaria delle stesse. E così dicasi pure per quelle relative alle presunzioni di cui all’art. 26, d.lgs. n. 159, cit., in quanto inconferenti rispetto al provvedimento impugnato e, ancor prima, al tema in discussione, riguardando tali disposizioni, piuttosto, le ipotesi di intestazioni a terzi di beni in effetti riferibili al soggetto pericoloso, mentre qui si discute di una fattispecie del tutto differente, qual è quella dei conferimenti di terzi in enti economici formalmente riconducibili a quel soggetto e dell’effettività o meno di tali prestazioni patrimoniali. Francamente poco comprensibile, infine, trattandosi di ipotetici conferimenti di liquidità, si rivela l’anodino riferimento difensivo al principio per cui, in caso di restituzione di beni, essa debba avvenire secondo l’attuale consistenza economica degli stessi, al netto delle sole spese di gestione diverse dai costi della procedura. La relativa allegazione deve ritenersi eccentrica e, quindi, manifestamente priva di fondamento. 4. L’impugnazione, quindi, dev’esser respinta, dovendo la ricorrente farsi carico, per l’effetto, delle spese del presente giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]