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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 22118/2026

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erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Fermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Fermo, quale giudice dell’esecuzione,accoglieva l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, presentatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,con rideterminazione della pena, sulla base di quella già irrogata di anni uno e mesi quattrodi reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato più grave (art. 648 cod. pen.) conl’aumento per il reato satellite (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il22 ottobre 2009) quantificato in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, ad un totale dianni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],con rituale ministero difensivo, sviluppando un unico coacervato motivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 442 cod. proc. pen. e il difetto della motivazione.In particolare, si afferma che il Tribunale avrebbe applicato l’aumento per lacontinuazione del reato satellite senza che sia stata considerata la riduzione prevista dall’art.442 cod. proc. pen., derivante dall’aver egli scelto di essere giudicato per esso con il ritoabbreviato.3.

Il Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato ed è, pertanto, da accogliere.2.

Correttamente il ricorrente evidenzia come questa Corte abbia già affermato, conSez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617-01, che in tema di riconoscimentodella continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia statocelebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen.,è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice devespecificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendoaritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum".Ebbene, la lettura della motivazione del provvedimento impugnato non contiene alcunelemento, neppure desumibile per via implicita, che consenta di affermare che il giudicedell’esecuzione abbia effettivamente considerato, in relazione al reato satellite, la riduzionedi pena conseguente alla scelta di essere stato il ricorrente giudicato con il rito abbreviato aisensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.3.

La riduzione spettante può essere operata direttamente da questa Corte, ai sensidell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., previo annullamento senza rinvio dellastatuizione che la pretermetteva (Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915-01).Poiché la pena in continuazione è stata quantificata dal giudice dell’esecuzione in seimesi di reclusione ed euro duecento di multa, questa Corte la riduce di un terzo e laridetermina nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa per il reatosatellite; pena che, sommata alla pena base di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euroquattrocento di multa per il reato più grave, porta alla complessiva misura di un anno e ottomesi di reclusione e cinquecentotrentatré euro di multa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, relativamente all'entità della pena, cheridetermina nella complessiva misura di un anno e otto mesi di reclusione ecinquecentotrentatrè euro di multa.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Fermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Fermo, quale giudice dell’esecuzione,accoglieva l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, presentatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,con rideterminazione della pena, sulla base di quella già irrogata di anni uno e mesi quattrodi reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato più grave (art. 648 cod. pen.) conl’aumento per il reato satellite (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il22 ottobre 2009) quantificato in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, ad un totale dianni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],con rituale ministero difensivo, sviluppando un unico coacervato motivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 442 cod. proc. pen. e il difetto della motivazione.In particolare, si afferma che il Tribunale avrebbe applicato l’aumento per lacontinuazione del reato satellite senza che sia stata considerata la riduzione prevista dall’art.442 cod. proc. pen., derivante dall’aver egli scelto di essere giudicato per esso con il ritoabbreviato.3. Il Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato ed è, pertanto, da accogliere.2. Correttamente il ricorrente evidenzia come questa Corte abbia già affermato, conSez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617-01, che in tema di riconoscimentodella continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia statocelebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen.,è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice devespecificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendoaritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum".Ebbene, la lettura della motivazione del provvedimento impugnato non contiene alcunelemento, neppure desumibile per via implicita, che consenta di affermare che il giudicedell’esecuzione abbia effettivamente considerato, in relazione al reato satellite, la riduzionedi pena conseguente alla scelta di essere stato il ricorrente giudicato con il rito abbreviato aisensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.3. La riduzione spettante può essere operata direttamente da questa Corte, ai sensidell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., previo annullamento senza rinvio dellastatuizione che la pretermetteva (Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915-01).Poiché la pena in continuazione è stata quantificata dal giudice dell’esecuzione in seimesi di reclusione ed euro duecento di multa, questa Corte la riduce di un terzo e laridetermina nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa per il reatosatellite; pena che, sommata alla pena base di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euroquattrocento di multa per il reato più grave, porta alla complessiva misura di un anno e ottomesi di reclusione e cinquecentotrentatré euro di multa. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, relativamente all'entità della pena, cheridetermina nella complessiva misura di un anno e otto mesi di reclusione ecinquecentotrentatrè euro di multa.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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