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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 36731/2022

Testo disponibile della fonte

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ente: ov-\ ORDINANZA sul ricorso 6517/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 773/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di licenza di taxi, ha proposto opposizione al verbale di accertamento della violazione dell'art. 85, n. 4, del codice della strada, elevato ai suoi danni dalla polizia municipale di Lucca, per aver, il 7/7/2019, adibito la vettura a noleggio con conducente anziché a taxi.

1.2. Il giudice di pace, con sentenza del 15/10/2019, ha annullato il verbale e disposto la compensazione delle spese di lite.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello relativamente al capo della sentenza che ha disposto la compensazione sulle spese, riproponendo l'eccezione di nullità del verbale per mancata contestazione immediata della violazione.

1.4. Il tribunale di Lucca, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

1.5. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la compensazione delle spese disposta dal primo giudice nonostante l'annullamento del verbale era giustificata dal "dubbio ... circa la natura del servizio" prestato sul rilievo che il "Monti era in attesa di prelevare un gruppo di sette persone, da lui precedentemente accompagnate a Lucca per assistere ad un concerto" e che "i/ servizio svolto non è tipicamente rientrante in quello di taxi, che si caratterizza per il fatto di essere indifferentemente rivolto al pubblico degli utenti", laddove, nel caso in esame, "il servizio di trasporto, sia all'andata che al ritorno, riguardava un gruppo di clienti identificato".

1.6. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 4/4/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

1.7. Il Comune di Lucca è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2 e 3 della

I. n. 21/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, al fine di giustificare la Ric. 2022 n. 6517 - Sez. 6-2 - CC dell'il novembre 2022 compensazione delle spese operata dal primo giudice in ragione del dubbio sulla qualificazione del servizio prestato, ha ritenuto che lo stesso era rivolto ad una clientela identificata, in tal modo non considerando tutti i presupposti che le norme menzionate individuano ai fini della definizione del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla mancata contestazione immediata dell'illecito sul rilievo che la corretta ed articolata redazione scritta del verbale richiedeva un lavoro d'ufficio, senza considerare che, in realtà, tale circostanza non rientra tra le ipotesi di contestazione differita né a queste può essere ricondotta poiché del tutto avulsa dal genere di fattispecie incluse nella norma.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha confermato la statuizione sulla compensazione delle spese del primo grado di giudizio in ragione del dubbio circa il servizio prestato che, però, il giudice di pace non aveva espresso, avendo la sentenza di primo grado motivato la compensazione delle spese di lite sull'assunto che mancava la prova del servizio prestato, tanto più che, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione al verbale di accertamento della violazione amministrativa, nessun dubbio ulteriore poteva più sussistere, per cui, in definitiva, l'aver addotto il dubbio sul servizio prestato a giustificazione della compensazione delle spese di lite costituisce violazione dell'art. 91 c.p.c..

Ric. 2022 n. 6517 - Sez. 6-2 - CC dell'il novembre 2022

3.1. Il terzo motivo è fondato con assorbimento degli altri.

A fronte dell'annullamento del verbale di accertamento della violazione amministrativa da parte del giudice di pace e di un appello proposto dall'opponente vittorioso solo sulla pronuncia di compensazione dele spese di lite, infatti, il giudice dell'appello non può affermare l'infondatezza (o, come nel caso in esame, il dubbio sulla fondatezza) dell'originaria opposizione e, per questo solo fatto, rigettare l'appello, che riguarda esclusivamente la correttezza della statuizione sulle spese da parte del giudice di primo grado.

3.2. In tema di spese processuali, invero, l'art. 92, comma 2°, c.p.c. (nella formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014, conv. dalla

I. n. 162/2014 - applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni") ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione.

3.3. E questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere, com'è accaduto nel caso in esame, illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in Ric. 2022 n. 6517 - Sez. 6-2 - CC dell'il novembre 2022 sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019).

4. Il ricorso, quindi, nei limiti da ultimo indicati, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio al tribunale di Lucca, per un nuovo esame, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Lucca, per un nuovo esame, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: ov-\ ORDINANZA sul ricorso 6517/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 773/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di licenza di taxi, ha proposto opposizione al verbale di accertamento della violazione dell'art. 85, n. 4, del codice della strada, elevato ai suoi danni dalla polizia municipale di Lucca, per aver, il 7/7/2019, adibito la vettura a noleggio con conducente anziché a taxi. 1.2. Il giudice di pace, con sentenza del 15/10/2019, ha annullato il verbale e disposto la compensazione delle spese di lite. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello relativamente al capo della sentenza che ha disposto la compensazione sulle spese, riproponendo l'eccezione di nullità del verbale per mancata contestazione immediata della violazione. 1.4. Il tribunale di Lucca, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. 1.5. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la compensazione delle spese disposta dal primo giudice nonostante l'annullamento del verbale era giustificata dal "dubbio ... circa la natura del servizio" prestato sul rilievo che il "Monti era in attesa di prelevare un gruppo di sette persone, da lui precedentemente accompagnate a Lucca per assistere ad un concerto" e che "i/ servizio svolto non è tipicamente rientrante in quello di taxi, che si caratterizza per il fatto di essere indifferentemente rivolto al pubblico degli utenti", laddove, nel caso in esame, "il servizio di trasporto, sia all'andata che al ritorno, riguardava un gruppo di clienti identificato". 1.6. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 4/4/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.7. Il Comune di Lucca è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2 e 3 della I. n. 21/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, al fine di giustificare la Ric. 2022 n. 6517 - Sez. 6-2 - CC dell'il novembre 2022 compensazione delle spese operata dal primo giudice in ragione del dubbio sulla qualificazione del servizio prestato, ha ritenuto che lo stesso era rivolto ad una clientela identificata, in tal modo non considerando tutti i presupposti che le norme menzionate individuano ai fini della definizione del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla mancata contestazione immediata dell'illecito sul rilievo che la corretta ed articolata redazione scritta del verbale richiedeva un lavoro d'ufficio, senza considerare che, in realtà, tale circostanza non rientra tra le ipotesi di contestazione differita né a queste può essere ricondotta poiché del tutto avulsa dal genere di fattispecie incluse nella norma. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha confermato la statuizione sulla compensazione delle spese del primo grado di giudizio in ragione del dubbio circa il servizio prestato che, però, il giudice di pace non aveva espresso, avendo la sentenza di primo grado motivato la compensazione delle spese di lite sull'assunto che mancava la prova del servizio prestato, tanto più che, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione al verbale di accertamento della violazione amministrativa, nessun dubbio ulteriore poteva più sussistere, per cui, in definitiva, l'aver addotto il dubbio sul servizio prestato a giustificazione della compensazione delle spese di lite costituisce violazione dell'art. 91 c.p.c.. Ric. 2022 n. 6517 - Sez. 6-2 - CC dell'il novembre 2022 3.1. Il terzo motivo è fondato con assorbimento degli altri. A fronte dell'annullamento del verbale di accertamento della violazione amministrativa da parte del giudice di pace e di un appello proposto dall'opponente vittorioso solo sulla pronuncia di compensazione dele spese di lite, infatti, il giudice dell'appello non può affermare l'infondatezza (o, come nel caso in esame, il dubbio sulla fondatezza) dell'originaria opposizione e, per questo solo fatto, rigettare l'appello, che riguarda esclusivamente la correttezza della statuizione sulle spese da parte del giudice di primo grado. 3.2. In tema di spese processuali, invero, l'art. 92, comma 2°, c.p.c. (nella formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014, conv. dalla I. n. 162/2014 - applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni") ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. 3.3. E questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere, com'è accaduto nel caso in esame, illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in Ric. 2022 n. 6517 - Sez. 6-2 - CC dell'il novembre 2022 sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019). 4. Il ricorso, quindi, nei limiti da ultimo indicati, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio al tribunale di Lucca, per un nuovo esame, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Lucca, per un nuovo esame, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così
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