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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 34784/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2367-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione rapporto privato R.G.N.2367/2021 Cron.

Rep.

Ud.07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronologico 19962/2020 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 5113/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. I lavoratori in epigrafe indicati avevano chiesto l’ammissione del loro credito, nei confronti della procedura fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto gli importi corrispondenti ai contributi previdenziali nonpagati dal datore di lavoro e al trattamento di fine rapporto.

La pretesa era fondata sull’assunto che essi, pur figurando quali soci della società fallita, erano stati in realtà lavoratori subordinati, integralmente sottoposti alle direttive del legale rappresentante della società.

2. [OSCURATO:PERSONA] delegato, su conforme parere del Curatore, non aveva ammesso il credito e, proposta opposizione, il Tribunale di Pisa, con il provvedimento del 9.12.202 la aveva accolta ammettendo i crediti vantati ritenendo che, dalle prove testimoniali raccolte, effettivamente era stato dimostrato, tra i soci e la società fallita, l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

3. Per la cassazione del decreto ricorre la Curatela del Fallimento della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Resistono i lavoratori, difesi dallo stesso Avvocato, con separati controricorsi fondati sulle medesime argomentazioni.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc: si deduce che il Tribunale nulla aveva rilevato in merito alle eccezioni sollevate dalla Curatela circa la mera qualifica di socio degli opponenti, in particolare sulla inidoneità della istruttoria svolta in merito al riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, sulle modalità di esiguo pagamento della retribuzione e sulla consapevolezza degli istanti del ruolo rivestito nella società mediante una partecipazione alle vicende di essa senza alcuna costrizione.

3. Il motivo è infondato.

4. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (per tutte Cass. Sez.

Un. 8053/2014; Cass. n. 17005/2024).

5. E’ opportuno, poi, ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

6. Deve, infine, sottolinearsi che l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto,mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione. (Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 14160/2014; Cass. n. 23816/2021).

7. Nel caso de quo il Tribunale, a fondamento della decisione, ha precisato che risultavano essere stati dimostrati gli orari fissi in cui i lavoratori dovevano trovarsi in sede nonché la loro sottoposizione a turni, comprese le ferie, e agli spostamenti presso i singoli cantieri indicati da colui che era stato indicato come effettivo titolare del potere gestorio della società; quanto ai pagamenti i giudici di merito hanno ritenuto che, a fronte della asserita durata dei rapporti e dell’inquadramento formale degli istanti, era ampiamente verosimile che la intera retribuzione non fosse corrisposta solo attraverso bonifico bancario.

8. Le censure non si sostanziano, pertanto, in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità, in ordine alla rilevata natura subordinata del rapporto di lavoro.

9. Con il secondo motivo si denuncia la nullità del gravato provvedimento, a sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per violazione dell’art. 99 legge fall. in quanto il giudice relatore aveva omesso di disporre la rimessione della causa al Collegio per la decisione, poi adottata il 9 dicembre 2020, data in cui non risultavano in calendario né udienze del Collegio né del componente del Collegio dott. [OSCURATO:PERSONA] e perché, dalla consultazione di un diverso programma telematico, il file del provvedimento risultava sot toscritto digitalmente in data 9.12.2020 alle ore 11,46:20 mentre la riserva del collegio era del 13,35 e la comunicazione alle 13,36.

10. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

11. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice istruttore ha fissato l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo che la stessa si tenesse in trattazione scritta con assegnazione alle parti dei rituali termini per il deposito di note e repliche.

12. Conformemente, poi, alla disciplina prevista dalla legge fallimentare, la decisione sull’opposizione ex art. 98 è stata adottata dl Collegio.

13. Alcuna violazione delle denunciate norme procedurali risulta commessa, non acquisendo alcuna rilevanza la mera omissione della formale rimessione della causa al Collegio per la decisione se poi l’organo collegiale abbia effettivamente deciso la controversia; né alcun pregiudizio al diritto di difesa della Curatela è stato prospettato così come non è stato specificato se, nelle note o nelle repliche, gli asseritivizi siano sta ti tempestivamente eccepit i .

14. Quanto, poi, alla asserita questione degli orari tra la firma del provvedimento e la comunicazione alle parti della riserva al Collegio, va sottolineato che la stessa risulta basata sulle risultanze di un programma “Clienspiù”, che non si comprende se sia quello che gestisce il processo telematico presso il Tribunale di Pisa e se, quindi, le relative indicazioni abbiano carattere ufficiale.

In ogni caso, però, la discrasia temporale rilevata non ha inciso sul diritto di difesa delle parti né sulla regolarità sostanziale del provvedimento adottato.

15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo all’art. 4 co. 2 DM n. 55 del 2014 (“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puòessere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”).

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2367-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione rapporto privato R.G.N.2367/2021 Cron. Rep. Ud.07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronologico 19962/2020 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 5113/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. I lavoratori in epigrafe indicati avevano chiesto l’ammissione del loro credito, nei confronti della procedura fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto gli importi corrispondenti ai contributi previdenziali nonpagati dal datore di lavoro e al trattamento di fine rapporto. La pretesa era fondata sull’assunto che essi, pur figurando quali soci della società fallita, erano stati in realtà lavoratori subordinati, integralmente sottoposti alle direttive del legale rappresentante della società. 2. [OSCURATO:PERSONA] delegato, su conforme parere del Curatore, non aveva ammesso il credito e, proposta opposizione, il Tribunale di Pisa, con il provvedimento del 9.12.202 la aveva accolta ammettendo i crediti vantati ritenendo che, dalle prove testimoniali raccolte, effettivamente era stato dimostrato, tra i soci e la società fallita, l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata. 3. Per la cassazione del decreto ricorre la Curatela del Fallimento della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Resistono i lavoratori, difesi dallo stesso Avvocato, con separati controricorsi fondati sulle medesime argomentazioni. 4. Le parti hanno depositato memorie. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc: si deduce che il Tribunale nulla aveva rilevato in merito alle eccezioni sollevate dalla Curatela circa la mera qualifica di socio degli opponenti, in particolare sulla inidoneità della istruttoria svolta in merito al riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, sulle modalità di esiguo pagamento della retribuzione e sulla consapevolezza degli istanti del ruolo rivestito nella società mediante una partecipazione alle vicende di essa senza alcuna costrizione. 3. Il motivo è infondato. 4. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (per tutte Cass. Sez. Un. 8053/2014; Cass. n. 17005/2024). 5. E’ opportuno, poi, ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017). 6. Deve, infine, sottolinearsi che l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto,mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione. (Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 14160/2014; Cass. n. 23816/2021). 7. Nel caso de quo il Tribunale, a fondamento della decisione, ha precisato che risultavano essere stati dimostrati gli orari fissi in cui i lavoratori dovevano trovarsi in sede nonché la loro sottoposizione a turni, comprese le ferie, e agli spostamenti presso i singoli cantieri indicati da colui che era stato indicato come effettivo titolare del potere gestorio della società; quanto ai pagamenti i giudici di merito hanno ritenuto che, a fronte della asserita durata dei rapporti e dell’inquadramento formale degli istanti, era ampiamente verosimile che la intera retribuzione non fosse corrisposta solo attraverso bonifico bancario. 8. Le censure non si sostanziano, pertanto, in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità, in ordine alla rilevata natura subordinata del rapporto di lavoro. 9. Con il secondo motivo si denuncia la nullità del gravato provvedimento, a sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per violazione dell’art. 99 legge fall. in quanto il giudice relatore aveva omesso di disporre la rimessione della causa al Collegio per la decisione, poi adottata il 9 dicembre 2020, data in cui non risultavano in calendario né udienze del Collegio né del componente del Collegio dott. [OSCURATO:PERSONA] e perché, dalla consultazione di un diverso programma telematico, il file del provvedimento risultava sot toscritto digitalmente in data 9.12.2020 alle ore 11,46:20 mentre la riserva del collegio era del 13,35 e la comunicazione alle 13,36. 10. Il motivo non è meritevole di accoglimento. 11. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice istruttore ha fissato l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo che la stessa si tenesse in trattazione scritta con assegnazione alle parti dei rituali termini per il deposito di note e repliche. 12. Conformemente, poi, alla disciplina prevista dalla legge fallimentare, la decisione sull’opposizione ex art. 98 è stata adottata dl Collegio. 13. Alcuna violazione delle denunciate norme procedurali risulta commessa, non acquisendo alcuna rilevanza la mera omissione della formale rimessione della causa al Collegio per la decisione se poi l’organo collegiale abbia effettivamente deciso la controversia; né alcun pregiudizio al diritto di difesa della Curatela è stato prospettato così come non è stato specificato se, nelle note o nelle repliche, gli asseritivizi siano sta ti tempestivamente eccepit i . 14. Quanto, poi, alla asserita questione degli orari tra la firma del provvedimento e la comunicazione alle parti della riserva al Collegio, va sottolineato che la stessa risulta basata sulle risultanze di un programma “Clienspiù”, che non si comprende se sia quello che gestisce il processo telematico presso il Tribunale di Pisa e se, quindi, le relative indicazioni abbiano carattere ufficiale. In ogni caso, però, la discrasia temporale rilevata non ha inciso sul diritto di difesa delle parti né sulla regolarità sostanziale del provvedimento adottato. 15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 16. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo all’art. 4 co. 2 DM n. 55 del 2014 (“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puòessere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”). 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con