CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, rideterminato in mitius la pena, e confermandone la condanna per i delitti aggravati di evasione e furto; considerato che il ricorso, che ha prospettato la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione: - nella parte in cui ha censurato la mancata riunione del procedimento corrente ad altro (la discussione era fissata il medesimo giorno), è manifestamente infondato, in quanto i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265088 - 01), il che esime dal dilungarsi per rimarcare la genericità degli asserti difensivi e ribadire che sull'asserito error in procedendo non viene in rilievo il vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05); - nella parte in cui ha denunciano la mancata piena prova della colpevolezza dell'imputato e l'eccessività della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando in maniera assertiva elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e dolendosi della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., già concessa dalla Corte di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle me e. Così de