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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 35131/2022

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6645/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campania – sezione staccata di Salerno n. 7848 / 0 4 / 20 1 5 , depositata il 4.09.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettava i ricors i riuniti propost i da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso una cartella di pagamento e i relativi atti prodromici, costituiti da un avviso di Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamentoe altro accertamento e da un atto di recupero del credito di imposta IVA, utilizzato in compensazione; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, rilevando che : - la cartella di pagamento era stata erron e amente notificata ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella specie non applicabile, mentre l’atto andava notificato con le procedure di cui agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., con conseguente“irregolarità ovvero l’inesistenza giuridica degli atti presupposti in assenza delle richieste formalità di legge”; - peraltro, secondo l’appellante, la società aveva sempre avuto la propria sede legale in Baronissi, via G. Agnelli, come da visura storica allegata in atti, per cui la ricerca e la successiva notificazione “poteva avvenire con evidente facilità di indagine provvedendo ai corretti e relativi adempimenti”; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; -la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando la nullità della sentenza impugnata, stante la non esatta individuazione delle parti e della esposizione dello svolgimento del processo; -il motivo è infondato; - la motivazione della sentenza impugnata , dando atto che l’oggetto dell’appello riguardava i ricorsi riuniti, proposti sia avverso l’avviso di accertamento che avverso l’atto di recupero del credito IVA, quali atti presupposti della successiva cartella di pagamento, parimenti impugnata, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, anche con riferimento alla sintetica esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053); - con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR esaminato l’irritualità della notificazione della cartella di pagamento, quando la controparte aveva eccepito, invece, solo la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso, anche nelle parti essenziali, gli atti difensivi della controparte; - con il terzo motivo, deduce la violazione de gli art t . 60, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 e ss. cod. proc. civ.,in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto viziata la procedura di notificazione degli atti impugnati, in quanto, avendo il messo notificatore attestato l’irreperibilità assoluta della società destinataria, la notificazione è stata correttamente eseguita medianteil deposito dell’atto presso la Casa comunale, con conseguente perfezionamento della relativa procedura nell’ottavo giorno, successivo a detta affissione, ex art. 60 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973; -il motivo è inammissibile sotto vari profili; - va preliminarmente ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013); - il motivo è innanzitutto inammissibile, perché privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto a trascriverenel ricorsoil contenuto delle relate di notifica degli atti impugnati; - in ogni caso, la censura, così come proposta, contrasta co n l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario nell’eseguire la notificazione, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione delprima richiamato principio; -il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6645/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campania – sezione staccata di Salerno n. 7848 / 0 4 / 20 1 5 , depositata il 4.09.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettava i ricors i riuniti propost i da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso una cartella di pagamento e i relativi atti prodromici, costituiti da un avviso di Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamentoe altro accertamento e da un atto di recupero del credito di imposta IVA, utilizzato in compensazione; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, rilevando che : - la cartella di pagamento era stata erron e amente notificata ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella specie non applicabile, mentre l’atto andava notificato con le procedure di cui agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., con conseguente“irregolarità ovvero l’inesistenza giuridica degli atti presupposti in assenza delle richieste formalità di legge”; - peraltro, secondo l’appellante, la società aveva sempre avuto la propria sede legale in Baronissi, via G. Agnelli, come da visura storica allegata in atti, per cui la ricerca e la successiva notificazione “poteva avvenire con evidente facilità di indagine provvedendo ai corretti e relativi adempimenti”; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; -la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando la nullità della sentenza impugnata, stante la non esatta individuazione delle parti e della esposizione dello svolgimento del processo; -il motivo è infondato; - la motivazione della sentenza impugnata , dando atto che l’oggetto dell’appello riguardava i ricorsi riuniti, proposti sia avverso l’avviso di accertamento che avverso l’atto di recupero del credito IVA, quali atti presupposti della successiva cartella di pagamento, parimenti impugnata, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, anche con riferimento alla sintetica esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR esaminato l’irritualità della notificazione della cartella di pagamento, quando la controparte aveva eccepito, invece, solo la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso, anche nelle parti essenziali, gli atti difensivi della controparte; - con il terzo motivo, deduce la violazione de gli art t . 60, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 e ss. cod. proc. civ.,in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto viziata la procedura di notificazione degli atti impugnati, in quanto, avendo il messo notificatore attestato l’irreperibilità assoluta della società destinataria, la notificazione è stata correttamente eseguita medianteil deposito dell’atto presso la Casa comunale, con conseguente perfezionamento della relativa procedura nell’ottavo giorno, successivo a detta affissione, ex art. 60 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973; -il motivo è inammissibile sotto vari profili; - va preliminarmente ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013); - il motivo è innanzitutto inammissibile, perché privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto a trascriverenel ricorsoil contenuto delle relate di notifica degli atti impugnati; - in ogni caso, la censura, così come proposta, contrasta co n l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario nell’eseguire la notificazione, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione delprima richiamato principio; -il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte
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