CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso e chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore l'imputato che articola i seguenti motivi: 2.1. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta riconducibilità del fatto alla condotta dell'imputato. La sentenza impugnata ha del tutto trascurato le specifiche doglianze difensive sul punto, richiamate anche nel ricorso. 2.2. Manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, invero, evocando anche censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Quanto alla doglianza esposta con il primo motivo, la Corte di merito ha ritenuto che la tesi esposta con uno scritto di quattro anni successivo ai fatti, alla fine del giudizio di primo grado, sia palesemente inattendibile, essendo incontestato che la vettura coinvolta nell'incidente fosse quella di proprietà dell'imputato; che alla guida della stessa fosse una persona di sesso maschile; che, a meno di tre ore dal fatto, l'imputato si sia presentato presso il Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Moriago della Battaglia, conducendo l'autovettura coinvolta nell'incidente, senza nulla dire sulla circostanza che, alla guida del veicolo, vi fosse stata altra persona; che, comunque, il Franco si sia sottratto ad un possibile riconoscimento da parte del teste oculare Lazzer, condotta anomala da parte di chi sì afferma estraneo a quanto contestatogli.x L'affermazione di responsabilità e la riconducibilità del fatto all'imputato poggiano, dunque, su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, con i quali il ricorrente non si è confrontato. Va ricordato, in punto di diritto, che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (tra le ultime, Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 2021, Capasso, in motivazione), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali, contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in ragione delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Il motivo dì ricorso per cassazione, poi, è caratterizzato da una "duplice specificità": non solo deve essere conforme all'art. 581 cod. proc. pen. (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione), ma deve altresì enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che esso sia chiaramente sussumibile tra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 2.1 Va parimenti respinto il secondo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. La motivazione sul punto è, invero, del tutto corretta laddove ricorda che, per il riconoscimento della stessa, è necessario che il risarcimento avvenga prima dell'instaurazione del giudizio, così come espressamente dispone l'art. 62, n. 6, cod. pen.: il che non è avvenuto nel caso di specie. La Corte di appello ha, però, precisato che di detto intervenuto risarcimento il Giudice di primo grado ha tenuto conto ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d