Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2021

Cassazione n. 35179/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23279-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1002/8/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava gli inviti al pagamento per contributo unificato relativi al 2015; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che il presupposto d'imposta per il pagamento del contributo unificato non è l'atto giudiziario poiché il contributo unificato è dovuto per l'iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio.

Il Ministero dell'Economia e il TAR Lazio proponevano ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, il Ministero dell'Economia e il TAR Lazio lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 27 bis della tabella, allegato B, del d.P.R. n. 642 del 1972 e 10 del d.P.R. n.

Ric. 2021 n. 23279 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- 115 del 2002 per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che per le ONLUS l'esenzione dall'imposta di bollo determina l'esenzione anche del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23279-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1002/8/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava gli inviti al pagamento per contributo unificato relativi al 2015; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che il presupposto d'imposta per il pagamento del contributo unificato non è l'atto giudiziario poiché il contributo unificato è dovuto per l'iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio. Il Ministero dell'Economia e il TAR Lazio proponevano ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, il Ministero dell'Economia e il TAR Lazio lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 27 bis della tabella, allegato B, del d.P.R. n. 642 del 1972 e 10 del d.P.R. n. Ric. 2021 n. 23279 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- 115 del 2002 per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che per le ONLUS l'esenzione dall'imposta di bollo determina l'esenzione anche del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del
Sentenza Cassazione n. 35179/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris