CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 30308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 7684/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 47. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 145. -RESISTENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 23.2.2022. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: regolamento di competenza 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – da ora WKI – ha ottenuto l’ingiunzione di pagamento per l’importo di € 146.704,86 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento di corrispettivi nell’ambito di un rapporto di agenzia per la distribuzione di libri, riviste e giornali. L’ingiunto ha proposto opposizione, spiegando riconvenzionale per ottenere il pagamento di € 116.664,18 a titolo di provvigioni e altre indennità dovute a causa del recesso anticipato dal rapporto di agenzia, esercitato dalla WKI. Detta società si è costituita, eccependo la competenza del tribunale di Roma sulla domanda riconvenzionale di pagamento delle provvigioni, chiedendo la separazione delle domande. Con ordinanza interlocutoria, il tribunale ha respinto l’istanza di separazione della riconvenzionale e avverso tale provvedimento WKI ha successivamente formulato una richiesta di revoca. Con provvedimento del 23.2.2022, il tribunale ha respinto anche la revoca, rinviando alla decisione l’esame dell’eccezione di incompetenza. Per la cassazione di questa ordinanza la WKI propone ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c.. 2. L’unico motivo – dopo una lunga preme ssa sulla sussistenza di una pronuncia implicita sulla competenza e sulla ammissibilità del presente regolamento, per aver il tribunale rinviato la decisione sulla competenza applicando il rito ordinario, dichiarandosi implicitamente competente –espone che la causa introdotta con la riconvenzionale si fondava un rapporto di para-subordinazione tra la WKI e il Muscariello, attratta alla competenza del giudice del lavoro, non essendovi alcuna connessione tra il rapporto di distribuzione e quello di agenzia che imponesse la trattazione di entrambe le azioni dinanzi al giudice adito. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato è stato reso a seguito della richiesta di revoca del rigetto dell’istanza di separazione delle domande, senza che la causa sia stata rimessa in decisione sull’eccezione di competenza. Il giudice ha - inoltre - esplicitamente rinviato la pronuncia sull’eccezione di rito alla fase decisionale, manifestando la volontà di non definirla con il provvedimento impugnato. Giova ricordare che non è ammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice che, anche ove disattenda la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza senza avere previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, con l'unica eccezione costituita dall'ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta inequivocità ed incontrovertibilità (Cass. s.u. 20449/2014; in tal senso anche Cass. 18535/2016; Cass. 25511/2017, che pure ammettono la configurabilità di decisioni implicite sulla competenza, impugnabili aisensi dell’art. 42 c.p.c.). Per altro verso, i provvedimenti di carattere ordinatorio (quale quello oggetto di ricorso), in quanto ritrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l'affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice (Cass. 23112/2010; nello stesso senso Cass. 8930/2011; Cass. 8758/2015; Cass.37160/2021). Nello specifico, non avendo il giudice rinviato la causa per conclusioni e avendo dichiarato di non volersi in alcun modo pronunciare sulla competenza - pronuncia che ha invece rinviato alla successiva fase decis oria - non è ravvisabile alcuna statuizione definitiva sulla relativa eccezione sollevata da WKI –vincolante per lo stesso tribunale –impugnabile con il regolamento. Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottose