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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14796/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI con funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 17 maggio 2022, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto contestato come commesso con metodo camorristico e al fine di agevolare il clan Gallo-Limelli-Vangone operante in Boscotrecase, nonché per i connessi reati di porto e detenzione di armi, aggravanti ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., di cui ai capi 1 e 2 dell'incolpazione provvisoria. 1.1.Si tratta della contestazione di aver posto in essere, in concorso con altre persone, ripetuti sopralluoghi, nei pressi dell'abitazione e dello studio professionale dell'[OSCURATO:PERSONA] brio, nei giorni 20, 22, 23, 24 e 25 marzo 2022, onde perlustrare lo stato dei luoghi e individuare possibili vie di fuga, nonché per aver seguito gli spostamenti del professionista, per aver controllato la presenza di telecamere, onde evitare di essere identificati, evento non riuscito perché nel sopralluogo del 23 marzo 2022, la vittima designata veniva incrociata con la vettura dal [OSCURATO:PERSONA] che era arrivato in ritardo e, nelle date 24 e 25 marzo non veniva trovata perché spostata dalla città di residenza e dalla Campania, assieme alla sua famiglia, su iniziativa delle Forze dell'ordine e sottoposta a misura di protezione.

A tale contestazione si aggiunge quella di porto e detenzione illegale di arma da fuoco di calibro non identificato, con la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per entrambi i capi di incolpazione.

1.2. Fonti indiziarie a carico dei ricorrenti sono indicate nelle attività di indagine, confluite, nelle informative del Nucleo operativo radio mobile dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di cui a pag. 3 dell'ordinanza impugnata7ila nota del Nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] evU intercettazioni telefoniche e ambientali sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Emanuele, quest'ultimo all'epoca detenuto presso l'Istituto di pena di [OSCURATO:PERSONA], nonché %Aie registrazioni delle telecamere di video sorveglianza.

A pag. 3 e ss. il Tribunale indica il movente dell'attentato, organizzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal fratellastro [OSCURATO:PERSONA], nel rapporto tra il legale ed [OSCURATO:PERSONA], di cui era difensore di fiducia, sottolineando che a seguito del rigetto dell'appello proposto nell'interesse del primo da parte del Tribunale del riesame, lo zio, [OSCURATO:PERSONA], informava il detenuto dell'esito e lo sollecitava a revocare il mandato difensivo.

Si riportano anche dialoghi tra Luigi ed [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo incitava il figlio a diffondere in carcere la voce che l'Avvocato brio era difensore "dei pentiti" con l'obiettivo di "scamazzare" il difensore.

In definitiva, il Tribunale valorizza conversazioni registrate dalle quali emerge l'astio verso la vittima designata da parte sia dei [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], precisando che [OSCURATO:PERSONA] accusava il legale di prediligere, nell'attività difensiva, la parte della famiglia camorristica facente capo ai Gallo, trascurando i Vangone, nonché di avergli fatto morire il padre "con la vigilanza nel letto", alludendo alla circostanza che il professionista non era riuscito ad ottenere la revoca della misura di prevenzione, ad onta delle condizioni di salute del patrigno, [OSCURATO:PERSONA].

Si sottolinea, poi, a pag. 6 e ss. che gli indagati, secondo il contenuto dei dialoghi registrati, erano passati dalla fase della programmazione a quella dell'esecuzione anche se l'azione non era stata portata a termine per una difficoltà di orario e perché, di notte, il 23 marzo 2022 l'avvocato era scampato all'agguato, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da un complice, era giunto sul luogo stabilito in ritardo quando il legale se ne era appena allontanato, tanto che i due si erano incrociati.

Si riportano, infine, gli esiti delle indagini relative ai giorni 24 e 25 marzo 2022, in cui però a seguito di appostamenti non era potuto accadere nulla perché l'avvocato, assieme alla sua famiglia, era stato fatto allontanare dalla Campania dalle Forze dell'ordine e sottoposto a misura di protezione.

La presenza di un'arma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] viene occultata, una volta eseguito il fermo, dai protagonisti della vicenda, i quali concordano, in corso di colloquio registrato a loro insaputa, la versione da fornire all'Autorità giudiziaria a giustificazione dei gesti che erano stati registrati dalle telecamere e che, secondo i Carabinieri che avevano proceduto al fermo, erano la riprova che [OSCURATO:PERSONA] si era disfatto di un'arma.

1.3. In diritto, il Tribunale rileva che per la configurabilità del tentativo non sono necessari atti esecutivi veri e propri, ma sono sufficienti atti che pur qualificabili come preparatori, sono espressione di un piano attuato in ogni dettaglio e questo sia stato iniziato, richiamando giurisprudenza di legittimità in tal senso.

Si ravvisa, nel caso in esame, una puntuale organizzazione dell'agguato, con la realizzazione di sopralluoghi, previo studio delle abitudini di vita della vittima designata, con pedinamenti e con l'esecuzione di un piano, elaborato in più riprese, individuando anche l'uso del mezzo per la realizzazione dell'attentato (le botte di cui parlano nelle conversioni sono, per il Tribunale, il plastico riferimento all'uso di armi da sparo), nonché si individuano gli estremi per la sussistenza anche del reato di porto detenzione e delle circostanze aggravanti contestate. 2.Avverso la descritta ordinanza, hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, per il tramite del difensore, avv.

G. Perfetto, che denuncia sei vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Si deduce con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità del file audio di cui al RIT n. 156/22 per incompletezza dello stesso.

Le frasi riportate nel detto file, che riguarda i colloqui dal 23 al 27 marzo, sarebbero incomplete, si interrompono per vari minuti, i dialoghi non sarebbero completi e, anzi, a volte sarebbero spezzati.

Vi sarebbero, poi, vuoti di ore, ciò a causa del malfunzionamento della microspia installata.

Si assume che, nei pezzi mancanti, potrebbero esservi frasi in cui si parla di spaventare o picchiare la parte offesa, nonché di lasciar perdere il proposito criminoso, come poi, in sostanza,effettivamente accaduto. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'intercettazione di cui al RIT 156/22, di cui la difesa, prima dell'emissione della seconda ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen., aveva chiesto copia che si deduce non essere stata rilasciata in modo completo ma soltanto per taluni file.

Si deduce che si tratta di progressivi esistenti che, seppure non richiamati nell'ordinanza cautelare genetica, sono parte del fascicolo e l dunque, atti dei quali la difesa può ottenere legittimamente copia onde verificarne il contenuto favorevole per gli indagati.

Del resto, il rilievo di tale atto si ricava, a parere della difesa, dall'intervenuta trascrizione di altre conversazioni da parte del pubblico ministero, prima dell'adozione dell'ordinanza cautelare ex art. 27 cit.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei gravi indizi del delitto di tentato omicidio, in ordine alla possibilità di riconoscere, per [OSCURATO:PERSONA], la desistenza volontariaAomessa motivazione circa il contenuto della memoria depositata all'udienza camerale.

Era stato dedotto, con memoria difensiva, che l'obiettivo era soltanto quello di intimorire o malmenare il professionista non quello di uccidere, come emerge dalle captazioni dalle quali mai si fa riferimento ad armi.

Si delinea la figura della parte lesa come quella di un avvocato contiguo ad ambienti criminali, condannato per falso e indagato per reati inerenti alla sua professione, nominato al momento dell'arresto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], come documentato con atti allegati al ricorso.Si commentano le singole captazioni dalle quali emerge, per il difensore, soltanto la volontà di fare terra bruciata attorno al professionista o, comunque, di dargli una lezione (devo spezzare il collo all'avvocato: 23 marzo 2022, conv. di [OSCURATO:PERSONA]), la conoscenza da parte dei familiari di brio dell'emissione imminente dell'ordinanza cautelare, nel mese di aprile 2022, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] il quale, diversamente da quanto avrebbe narrato a [OSCURATO:PERSONA], non era arrivato in ritardo nei pressi dell'abitazione della vittima designata, ma la seguiva con la sua auto e che, quindi, avrebbe avuto tutto il tempo di attuare il piano che, invece, per desistenza volontaria non viene eseguito.

Quanto alla pistola si sottolinea che, nel video registrato, non si vedrebbe alcuna arma, ma solo un gesto che gli investigatori attribuiscono alla necessità di occultare, poggiandola a terra, la pistola.

Inoltre, quando si parla di "portare finito l'avvocato" o che questi "sa anche quando deve morire", secondo la difesa, si tratterebbe di espressioni dialettali e, comunque, profferite con tono scherzoso e che lasciano desumere che si tratti del programma di dare una lezione e di annientare la sua carriera, non di uccidere la vittima designata.

Quanto alla trascrizione, operata dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen., dove si registra la frase in cui si dice "boom e via", si evidenzia che questa va intesa come uno strappo dell'orologio non come riferita all'uccisione del legale.

Ancora si riporta stralcio della captazione del 22 marzo 2022, in cui si interpreta la frase una sola pistolettata in testa, gli rompe la testa e sta 40 giorni sospeso dal lavoro. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi, quanto al capo 2 e per [OSCURATO:PERSONA], quanto al possesso di una pistola, in data 9 aprile 2022.

Si esclude, per il difensore, per le ragioni esposte sub §

2.3. che, in data 25 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] avesse con sé una pistola.

Quanto alla contestazione del reato accertato in data 9 aprile 2022, in cui in ambientale viene registrato il suono di uno scarrellamento di un'arma, si osserva che l'episodio avviene due settimane dopo i fatti, non è con questi collegato, il suono registrato è confuso, [OSCURATO:PERSONA] non si trova in quel momento in quella casa; peraltro, su tale punto il Tribunale del riesame nulla aggiungerebbe.

Infine, si rileva che il reato di porto abusivo assorbe quello di porto. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen.

Il fatto che l'azione sarebbe stata propiziata dalla necessità di rivendicare maggiore impegno professionale per la parte del clan camorristico facente capo ai Vangone si fonda, per la difesa, soltanto su captazioni tra la parte offesa e la moglie quando questi erano in località protetta e, quindi, si tratta di conversazioni fuorvianti e mosse da astio.

Si riportano i rilievi che erano stati mossi con la memoria difensiva quanto alla contestazione della circostanza aggravante, ai quali il Tribunale non avrebbe dato riscontro. 2.6.Con il sesto motivo si contesta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 273, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, ha solo 18 anni ed è alla prima esperienza cautelare, ha interrotto spontaneamente l'azione il 25 marzo 2022, non ha alcun legame criminale, con conseguente adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], vi è la disponibilità per un domicilio lontano dalla Campania elemento rilevante che affievolirebbe le esigenze cautelari. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale nonché rinuncia alla discussione in presenza, inammissibile (cfr., tra le altre, nel senso che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520).

Sicché, all'esito della trattazione orale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse. 4.11 Collegio rileva che i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione.

Risulta, invero, per [OSCURATO:PERSONA], rinuncia fatta pervenire a mezzo p. e. c., in data 2 novembre 2022, a firma dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], personalmente e del nuovo difensore di fiducia e procuratore speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Risulta, inoltre, rinuncia fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 26 ottobre 2022, dall'avv.to di fiducia, G. Casaretti, da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] personalmente (cfr. firma autenticata in calce alla rinuncia).

Su tale punto si osserva che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276).

5. All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., consegue, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente.

Non conseguendo la liberazione degli indagati, seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI con funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 17 maggio 2022, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto contestato come commesso con metodo camorristico e al fine di agevolare il clan Gallo-Limelli-Vangone operante in Boscotrecase, nonché per i connessi reati di porto e detenzione di armi, aggravanti ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., di cui ai capi 1 e 2 dell'incolpazione provvisoria. 1.1.Si tratta della contestazione di aver posto in essere, in concorso con altre persone, ripetuti sopralluoghi, nei pressi dell'abitazione e dello studio professionale dell'[OSCURATO:PERSONA] brio, nei giorni 20, 22, 23, 24 e 25 marzo 2022, onde perlustrare lo stato dei luoghi e individuare possibili vie di fuga, nonché per aver seguito gli spostamenti del professionista, per aver controllato la presenza di telecamere, onde evitare di essere identificati, evento non riuscito perché nel sopralluogo del 23 marzo 2022, la vittima designata veniva incrociata con la vettura dal [OSCURATO:PERSONA] che era arrivato in ritardo e, nelle date 24 e 25 marzo non veniva trovata perché spostata dalla città di residenza e dalla Campania, assieme alla sua famiglia, su iniziativa delle Forze dell'ordine e sottoposta a misura di protezione. A tale contestazione si aggiunge quella di porto e detenzione illegale di arma da fuoco di calibro non identificato, con la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per entrambi i capi di incolpazione. 1.2. Fonti indiziarie a carico dei ricorrenti sono indicate nelle attività di indagine, confluite, nelle informative del Nucleo operativo radio mobile dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di cui a pag. 3 dell'ordinanza impugnata7ila nota del Nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] evU intercettazioni telefoniche e ambientali sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Emanuele, quest'ultimo all'epoca detenuto presso l'Istituto di pena di [OSCURATO:PERSONA], nonché %Aie registrazioni delle telecamere di video sorveglianza. A pag. 3 e ss. il Tribunale indica il movente dell'attentato, organizzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal fratellastro [OSCURATO:PERSONA], nel rapporto tra il legale ed [OSCURATO:PERSONA], di cui era difensore di fiducia, sottolineando che a seguito del rigetto dell'appello proposto nell'interesse del primo da parte del Tribunale del riesame, lo zio, [OSCURATO:PERSONA], informava il detenuto dell'esito e lo sollecitava a revocare il mandato difensivo. Si riportano anche dialoghi tra Luigi ed [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo incitava il figlio a diffondere in carcere la voce che l'Avvocato brio era difensore "dei pentiti" con l'obiettivo di "scamazzare" il difensore. In definitiva, il Tribunale valorizza conversazioni registrate dalle quali emerge l'astio verso la vittima designata da parte sia dei [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], precisando che [OSCURATO:PERSONA] accusava il legale di prediligere, nell'attività difensiva, la parte della famiglia camorristica facente capo ai Gallo, trascurando i Vangone, nonché di avergli fatto morire il padre "con la vigilanza nel letto", alludendo alla circostanza che il professionista non era riuscito ad ottenere la revoca della misura di prevenzione, ad onta delle condizioni di salute del patrigno, [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea, poi, a pag. 6 e ss. che gli indagati, secondo il contenuto dei dialoghi registrati, erano passati dalla fase della programmazione a quella dell'esecuzione anche se l'azione non era stata portata a termine per una difficoltà di orario e perché, di notte, il 23 marzo 2022 l'avvocato era scampato all'agguato, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da un complice, era giunto sul luogo stabilito in ritardo quando il legale se ne era appena allontanato, tanto che i due si erano incrociati. Si riportano, infine, gli esiti delle indagini relative ai giorni 24 e 25 marzo 2022, in cui però a seguito di appostamenti non era potuto accadere nulla perché l'avvocato, assieme alla sua famiglia, era stato fatto allontanare dalla Campania dalle Forze dell'ordine e sottoposto a misura di protezione. La presenza di un'arma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] viene occultata, una volta eseguito il fermo, dai protagonisti della vicenda, i quali concordano, in corso di colloquio registrato a loro insaputa, la versione da fornire all'Autorità giudiziaria a giustificazione dei gesti che erano stati registrati dalle telecamere e che, secondo i Carabinieri che avevano proceduto al fermo, erano la riprova che [OSCURATO:PERSONA] si era disfatto di un'arma. 1.3. In diritto, il Tribunale rileva che per la configurabilità del tentativo non sono necessari atti esecutivi veri e propri, ma sono sufficienti atti che pur qualificabili come preparatori, sono espressione di un piano attuato in ogni dettaglio e questo sia stato iniziato, richiamando giurisprudenza di legittimità in tal senso. Si ravvisa, nel caso in esame, una puntuale organizzazione dell'agguato, con la realizzazione di sopralluoghi, previo studio delle abitudini di vita della vittima designata, con pedinamenti e con l'esecuzione di un piano, elaborato in più riprese, individuando anche l'uso del mezzo per la realizzazione dell'attentato (le botte di cui parlano nelle conversioni sono, per il Tribunale, il plastico riferimento all'uso di armi da sparo), nonché si individuano gli estremi per la sussistenza anche del reato di porto detenzione e delle circostanze aggravanti contestate. 2.Avverso la descritta ordinanza, hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, per il tramite del difensore, avv. G. Perfetto, che denuncia sei vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità del file audio di cui al RIT n. 156/22 per incompletezza dello stesso. Le frasi riportate nel detto file, che riguarda i colloqui dal 23 al 27 marzo, sarebbero incomplete, si interrompono per vari minuti, i dialoghi non sarebbero completi e, anzi, a volte sarebbero spezzati. Vi sarebbero, poi, vuoti di ore, ciò a causa del malfunzionamento della microspia installata. Si assume che, nei pezzi mancanti, potrebbero esservi frasi in cui si parla di spaventare o picchiare la parte offesa, nonché di lasciar perdere il proposito criminoso, come poi, in sostanza,effettivamente accaduto. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'intercettazione di cui al RIT 156/22, di cui la difesa, prima dell'emissione della seconda ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen., aveva chiesto copia che si deduce non essere stata rilasciata in modo completo ma soltanto per taluni file. Si deduce che si tratta di progressivi esistenti che, seppure non richiamati nell'ordinanza cautelare genetica, sono parte del fascicolo e l dunque, atti dei quali la difesa può ottenere legittimamente copia onde verificarne il contenuto favorevole per gli indagati. Del resto, il rilievo di tale atto si ricava, a parere della difesa, dall'intervenuta trascrizione di altre conversazioni da parte del pubblico ministero, prima dell'adozione dell'ordinanza cautelare ex art. 27 cit. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei gravi indizi del delitto di tentato omicidio, in ordine alla possibilità di riconoscere, per [OSCURATO:PERSONA], la desistenza volontariaAomessa motivazione circa il contenuto della memoria depositata all'udienza camerale. Era stato dedotto, con memoria difensiva, che l'obiettivo era soltanto quello di intimorire o malmenare il professionista non quello di uccidere, come emerge dalle captazioni dalle quali mai si fa riferimento ad armi. Si delinea la figura della parte lesa come quella di un avvocato contiguo ad ambienti criminali, condannato per falso e indagato per reati inerenti alla sua professione, nominato al momento dell'arresto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], come documentato con atti allegati al ricorso.Si commentano le singole captazioni dalle quali emerge, per il difensore, soltanto la volontà di fare terra bruciata attorno al professionista o, comunque, di dargli una lezione (devo spezzare il collo all'avvocato: 23 marzo 2022, conv. di [OSCURATO:PERSONA]), la conoscenza da parte dei familiari di brio dell'emissione imminente dell'ordinanza cautelare, nel mese di aprile 2022, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] il quale, diversamente da quanto avrebbe narrato a [OSCURATO:PERSONA], non era arrivato in ritardo nei pressi dell'abitazione della vittima designata, ma la seguiva con la sua auto e che, quindi, avrebbe avuto tutto il tempo di attuare il piano che, invece, per desistenza volontaria non viene eseguito. Quanto alla pistola si sottolinea che, nel video registrato, non si vedrebbe alcuna arma, ma solo un gesto che gli investigatori attribuiscono alla necessità di occultare, poggiandola a terra, la pistola. Inoltre, quando si parla di "portare finito l'avvocato" o che questi "sa anche quando deve morire", secondo la difesa, si tratterebbe di espressioni dialettali e, comunque, profferite con tono scherzoso e che lasciano desumere che si tratti del programma di dare una lezione e di annientare la sua carriera, non di uccidere la vittima designata. Quanto alla trascrizione, operata dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen., dove si registra la frase in cui si dice "boom e via", si evidenzia che questa va intesa come uno strappo dell'orologio non come riferita all'uccisione del legale. Ancora si riporta stralcio della captazione del 22 marzo 2022, in cui si interpreta la frase una sola pistolettata in testa, gli rompe la testa e sta 40 giorni sospeso dal lavoro. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi, quanto al capo 2 e per [OSCURATO:PERSONA], quanto al possesso di una pistola, in data 9 aprile 2022. Si esclude, per il difensore, per le ragioni esposte sub § 2.3. che, in data 25 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] avesse con sé una pistola. Quanto alla contestazione del reato accertato in data 9 aprile 2022, in cui in ambientale viene registrato il suono di uno scarrellamento di un'arma, si osserva che l'episodio avviene due settimane dopo i fatti, non è con questi collegato, il suono registrato è confuso, [OSCURATO:PERSONA] non si trova in quel momento in quella casa; peraltro, su tale punto il Tribunale del riesame nulla aggiungerebbe. Infine, si rileva che il reato di porto abusivo assorbe quello di porto. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. Il fatto che l'azione sarebbe stata propiziata dalla necessità di rivendicare maggiore impegno professionale per la parte del clan camorristico facente capo ai Vangone si fonda, per la difesa, soltanto su captazioni tra la parte offesa e la moglie quando questi erano in località protetta e, quindi, si tratta di conversazioni fuorvianti e mosse da astio. Si riportano i rilievi che erano stati mossi con la memoria difensiva quanto alla contestazione della circostanza aggravante, ai quali il Tribunale non avrebbe dato riscontro. 2.6.Con il sesto motivo si contesta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 273, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, ha solo 18 anni ed è alla prima esperienza cautelare, ha interrotto spontaneamente l'azione il 25 marzo 2022, non ha alcun legame criminale, con conseguente adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], vi è la disponibilità per un domicilio lontano dalla Campania elemento rilevante che affievolirebbe le esigenze cautelari. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale nonché rinuncia alla discussione in presenza, inammissibile (cfr., tra le altre, nel senso che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520). Sicché, all'esito della trattazione orale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse. 4.11 Collegio rileva che i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione. Risulta, invero, per [OSCURATO:PERSONA], rinuncia fatta pervenire a mezzo p. e. c., in data 2 novembre 2022, a firma dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], personalmente e del nuovo difensore di fiducia e procuratore speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, inoltre, rinuncia fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 26 ottobre 2022, dall'avv.to di fiducia, G. Casaretti, da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] personalmente (cfr. firma autenticata in calce alla rinuncia). Su tale punto si osserva che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276). 5. All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., consegue, la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente. Non conseguendo la liberazione degli indagati, seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Mand
Sentenza Cassazione n. 14796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris