CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 01367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati il ricorso e la successiva memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha impugnato, a mezzo del difensore, l’ordinanza del 19 giugno 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto nei confronti del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari del 13 novembre 2024, reiettivo del reclamo presentato personalmente dal detenuto avverso l’irrogazione di sanzioni disciplinari; rilevato che il ricorrente ha articolato sei motivi di ricorso per violazione di legge, lamentando l’omessa indicazione nel decreto di fissazione dell’udienza ex art. 678 cod. proc. pen. dell’oggetto del procedimento, l’omessa esplicitazione dei fatti addebitati, l’omessa comunicazione della convocazione innanzi al consiglio di disciplina, il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, l’illegittimità della contestazione dell’illecito disciplinare a cura del comandante del reparto, l’irrilevanza sul piano disciplinare dei fatti contestati; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che con il primo motivo si eccepisce una violazione del diritto di difesa, per genericità del decreto di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza, non configurabile, né congruamente dedotta, scaturendo il procedimento di reclamo - della cui natura si dà atto nel decreto - da impugnazione proposta dallo stesso interessato, e comunque non tempestivamente eccepita innanzi al Tribunale di sorveglianza; ritenuto che i restanti motivi si traducono nella riproposizione di doglianze alle quali il Tribunale di sorveglianza ha fornito adeguata risposta, argomentandoche: l’instante era stato reso edotto dell’avvio del procedimento disciplinare per i fatti occorsi l’8 e il 9 febbraio 2023 con comunicazioni del 14 febbraio seguente, contenenti la contestazione degli addebiti; la convocazione innanzi al consiglio di disciplina risultava da attestazione del comandante di reparto e sul punto alcuna violazione del diritto di difesa era stata eccepita all’udienza disciplinare, cui il detenuto aveva rifiutato di presenziare; la contestazione dell’addebito può essere delegata, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali, dal direttore dell’istituto penitenziario al comandante del reparto; la motivazione della sanzione disciplinare, congrua seppur succinta, era enucleabile dal verbale della seduta del consiglio di disciplina, notificato all’interessato unitamente alla sanzione; il reclamante aveva articolato contestazioni generiche rispetto ai fatti addebitatigli, tradottisi nell’aver aggredito fisicamente un operatore della Polizia penitenziaria e nell’aver ingiustificatamente rifiutato di ottemperare a ordini legittimamente impartiti; ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e/o rivolto alla rivalutazione di profili di merito della decisione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme