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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 33990/2022

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30326/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Mincio n. 2 -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]. 11 D.LGS. 471 DEL 1997 r.g. n. 30326/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5448/ 20 19 della [OSCURATO:PERSONA], sezione staccata di Salerno, emessa in data 20 febbraio 2019 e pubblicata in data 21 giugno 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,riformava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuentecontro il provvedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, per omessa presentazione della documentazione richiesta, ritenendo che la parte non avesse ricevuto la richiesta.

LaCTR, invece, evidenziava che era stato lo stes s o contribuente ad affermare di aver ricevuto il questionario con richiesta di documentazione e che ciò nulla aveva a ch e v edere con le censure relative all’accertamento né potevano ritenersi esistenti motivi superiori per la mancata risposta,peraltro non provati.

2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato a cinquemotivi.

L’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza del 21 giugno 2022, dal cui ruolo il ricorso era tolto per trattazione congiunta con ricorsi connessi, con cui ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11 applicato nel caso in esame. r.g. n. 30326/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.La società ricorrente propone cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1 , d.lgs. 18/12/1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; premette in fatto che a fronte della richiesta di esibizione di documentazione, di cui all’invito del 22 febbraio 2017, essa aveva risposto evidenziando che i documentierano statigià esaminati dalla Guardia di Finanza nel corso di una verifica nel 2014 e che erano comunque disponibil i presso la sede della società, ove avrebbero potuto essere esaminatiin contraddittorio, per cui non era presente alcun rifiuto di esibire la documentazione.

Tale comportamento non poteva essere sussunto nella fattispecie prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 471 del 1997 perché non vi era stato alcun rifiuto.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 471 del 1997,in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma, e all’art. 117, primo comma, Cost. quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 14, paragrafo 3,lettera g) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In particolare, la società ricorrente, premessa la rilevanza costituzionale della norma Cedu, per il tramite dell’art. 117 Cost. e la natura penale punitiva delle sanzioni applicate con la conseguente applicazione delle garanzie costituzionali e convenzionali previste per le sanzioni penali, deduce l’illegittimità costituzionale delle predette disposizioni ove non tengono conto del diritto al silenzio del contribuente, espressione del principio nemo tenetur se detegere, sicuramente tutelato dall’art. 6 Cedu, e valido anche per il diritto tributario. r.g. n. 30326/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA],deduce, premessa la rilevanza della questione perché si è di fronte ad un rifiuto di collaborare, sanzionato dall’art. 11 comma 1, lett. a, d.lgs.n. 471 del 1997 , che il contribuente sarebbe davanti alla scelta di collaborare, esponendosi al rischio di una sanzione, amministrativa o eventualmente penale (nel caso di specie l’accertamento ha condotto ad una sanzione complessiva di euro 81.738,45) o di non collaborare, vedendosi applicata una sanzione diretta e plurime sanzioni indirette (accertamento induttivo e inutilizzabilità dei documenti) , il che lederebbe il diritto costituzionalmente protetto dall’art. 6 CEDU,applicabile per il tramite dell’art. 117 Cost., al silenzio e alla non collaborazione.

Con il terzo motivo la società deduce l ’ omessa pronuncia su specifica eccezione (violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 471 del 1997), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.

Deduce infatti che a seguito dell’atto di contestazione essa aveva proposto memorie difensive con cui aveva evidenziato di aver risposto all’ufficio, che la documentazione era stata già esibita nel 2014 alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’accesso, che la documentazione era disponibile presso la sede della società come previsto dall’art. 12,comma 3, l. 212 del 2000 e che parte della documentazione era già a disposizione dell’ufficio, tutte osservazioni su cui l’amministrazione, nell’atto di irrogazione della sanzione, non aveva motivato; tale motivo di ricorso era stato oggetto di espressa riproposizione in appello ma la CTR non aveva esaminato la questione.

Col quarto motivo deduce in via gradata l’omessa motivazione, sulla medesima questione, qualora ritenuta oggetto di pronuncia implicita di rigetto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. r.g. n. 30326/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4 e 7, d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

2. La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30326/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Mincio n. 2 -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]. 11 D.LGS. 471 DEL 1997 r.g. n. 30326/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5448/ 20 19 della [OSCURATO:PERSONA], sezione staccata di Salerno, emessa in data 20 febbraio 2019 e pubblicata in data 21 giugno 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,riformava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuentecontro il provvedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, per omessa presentazione della documentazione richiesta, ritenendo che la parte non avesse ricevuto la richiesta. LaCTR, invece, evidenziava che era stato lo stes s o contribuente ad affermare di aver ricevuto il questionario con richiesta di documentazione e che ciò nulla aveva a ch e v edere con le censure relative all’accertamento né potevano ritenersi esistenti motivi superiori per la mancata risposta,peraltro non provati. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato a cinquemotivi. L’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza del 21 giugno 2022, dal cui ruolo il ricorso era tolto per trattazione congiunta con ricorsi connessi, con cui ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11 applicato nel caso in esame. r.g. n. 30326/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.La società ricorrente propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1 , d.lgs. 18/12/1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; premette in fatto che a fronte della richiesta di esibizione di documentazione, di cui all’invito del 22 febbraio 2017, essa aveva risposto evidenziando che i documentierano statigià esaminati dalla Guardia di Finanza nel corso di una verifica nel 2014 e che erano comunque disponibil i presso la sede della società, ove avrebbero potuto essere esaminatiin contraddittorio, per cui non era presente alcun rifiuto di esibire la documentazione. Tale comportamento non poteva essere sussunto nella fattispecie prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 471 del 1997 perché non vi era stato alcun rifiuto. Col secondo motivo la ricorrente deduce la illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 471 del 1997,in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma, e all’art. 117, primo comma, Cost. quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 14, paragrafo 3,lettera g) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la società ricorrente, premessa la rilevanza costituzionale della norma Cedu, per il tramite dell’art. 117 Cost. e la natura penale punitiva delle sanzioni applicate con la conseguente applicazione delle garanzie costituzionali e convenzionali previste per le sanzioni penali, deduce l’illegittimità costituzionale delle predette disposizioni ove non tengono conto del diritto al silenzio del contribuente, espressione del principio nemo tenetur se detegere, sicuramente tutelato dall’art. 6 Cedu, e valido anche per il diritto tributario. r.g. n. 30326/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA],deduce, premessa la rilevanza della questione perché si è di fronte ad un rifiuto di collaborare, sanzionato dall’art. 11 comma 1, lett. a, d.lgs.n. 471 del 1997 , che il contribuente sarebbe davanti alla scelta di collaborare, esponendosi al rischio di una sanzione, amministrativa o eventualmente penale (nel caso di specie l’accertamento ha condotto ad una sanzione complessiva di euro 81.738,45) o di non collaborare, vedendosi applicata una sanzione diretta e plurime sanzioni indirette (accertamento induttivo e inutilizzabilità dei documenti) , il che lederebbe il diritto costituzionalmente protetto dall’art. 6 CEDU,applicabile per il tramite dell’art. 117 Cost., al silenzio e alla non collaborazione. Con il terzo motivo la società deduce l ’ omessa pronuncia su specifica eccezione (violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 471 del 1997), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. Deduce infatti che a seguito dell’atto di contestazione essa aveva proposto memorie difensive con cui aveva evidenziato di aver risposto all’ufficio, che la documentazione era stata già esibita nel 2014 alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’accesso, che la documentazione era disponibile presso la sede della società come previsto dall’art. 12,comma 3, l. 212 del 2000 e che parte della documentazione era già a disposizione dell’ufficio, tutte osservazioni su cui l’amministrazione, nell’atto di irrogazione della sanzione, non aveva motivato; tale motivo di ricorso era stato oggetto di espressa riproposizione in appello ma la CTR non aveva esaminato la questione. Col quarto motivo deduce in via gradata l’omessa motivazione, sulla medesima questione, qualora ritenuta oggetto di pronuncia implicita di rigetto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. r.g. n. 30326/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4 e 7, d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 2. La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza
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