CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto il giudizio sulla pena (determinata in misura di poco superiore al minimo edittale) è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (pag. 3 e 4), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindaca- to di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale. D'altronde, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo moti- vazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); - che la doglianza sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, è manifestamente infondata, in quanto le ragioni che hanno condotto la Corte a rigettare il relativo motivo d'appello emergono chiaramente dal com- plesso argomentativo offerto dalla corte territoriale (pag. 4 della sentenza impu- gnata); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 s