CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 2546/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 44, giusta procura speciale; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Campania sez. staccata di Salerno n. 543 2 / 5 / 201 4 , depositata il 4 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 24 febbraio 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Esportazioni fuori dal territorio UE – Prova dell’avvenuta esportazione.Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per Iva per l’anno 2006 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] con cui, in relazione ad alcune cessioni (nella specie, di pedane da impiegare come imballaggi) alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a. in Svizzera, riteneva non applicabile ilregime di esenzione di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, risultando le fatture sprovviste della vidimazione dell’ufficio doganale. L’impugnazione della contribuente, che deduceva l’effettività della vendita estera, accolta dalla CTP di Avellino, era rigettata dalla CTR in epigrafe. [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione con un motiv o . L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La contribuente deposita memoria con cui chiede sia dichiarata cessazione della materia del contendere e, in subordine, l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio la contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata per le cartelle esattoriali relative all’avviso diaccertamento di cui al giudizio e, con memoria del 23 febbraio 2022, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. 2. Manca, peraltro, una positiva attestazione da parte dell’Amministrazione in ordine all’effettiva e piena corrispondenza tra la procedura di definizione intrapresa e l’oggetto del giudizio, sicché è necessario acquisire le necessarie informazioni dalle parti. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo al fine di acquisire, dall’Avvocatura dello Stato e dalla parte, le necessarie informazioni sulla congruità della definizione in relazione all’og