CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41094/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di Elio ROTONDALE volta ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo, irrogata con la sentenza della Corte d'Assise di Napoli in data 29 Aprile 1998, irrevocabile il 25 ottobre 2000, giudicandola manifestamente infondata per difetto del presupposto concernente la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ROTONDALE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata nell'ambito dei motivi di ricorso per Cassazione, e perciò tempestivamente. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Sono incontroversi i seguenti fatti: - con sentenza emessa il 22 novembre 1999 (anteriormente, dunque, dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999) la Corte di Assise di appello di Napoli confermò la sentenza di condanna del ricorrente all'ergastolo con isolamento diurno resa dalla Corte di Assise della stessa città il 28 aprile 1998; - dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 il ricorrente chiese, con il ricorso per la cassazione della citata sentenza di appello, che la pena a lui inflitta fosse sostituita con quella di trenta anni di reclusione; - con la sentenza, emessa il 25 ottobre 2000, questa Corte, per quanto qui interessa, rigettò l'istanza contenuta in tale motivo di ricorso evidenziando che la sostituzione in discorso ha come presupposto necessario lo svolgimento del giudizio di merito secondo le forme proprie del giudizio abbreviato, essendo l'effetto sanzionatorio previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. la contropartita della manifestazione di volontà dell'imputato a che il processo si svolga, nei suoi gradi di merito, allo stato degli atti di indagine preliminare, comportante consistente abbreviazione dei relativi tempi di definizione. 3.2. Il ricorso è inammissibile perché ripropone una questione già respinta dal giudice dell'esecuzione (Corte d'appello di Napoli) con ordinanza in data 13 ottobre 2016, in relazione alla quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condannato (Sez. 1, n. 16403/2019 del 18 ottobre 2018). L'originaria inammissibilità dell'istanza deve essere rilevata da questa Corte n di legittimità (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 15 ottobre 2021. I Cons liere es