CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27923/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6292/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, invero, che l'applicazione di detta causa di non punibilità non era stata richiesta con i motivi d'appello e che, in ogni modo, il motivo risulta privo di specificità, non indicando gli elementi indicativi della tenuità dell'offesa (cfr. Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1