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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 14207/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 37240/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste n. 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Bottai che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Mutualità ed Assistenza ch Roma e Provincia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; - intimati - avverso la sentenza n. 3647/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 31.5.2019, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del tribunale della stessa città dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dopo l'emissione del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla società.

La corte del merito - premesso che il tribunale aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di rilevare eventuali carenze informative della documentazione prodotta a sostegno della proposta di concordato e/o incongruenze della relazione dell'attestatore, e dunque di accertare la fattibilità giuridica ed economica del piano - ha condiviso la conclusione del primo giudice, di inammissibilità della domanda, osservando che: i) la reclamante non aveva chiarito in qual modo la liquidità differita, per 3,5 mln. di euro, che nella prima stesura del piano si sarebbe dovuta trarre da due commesse in Camerun per circa 140 mln. di euro, potesse essere ugualmente ricavata dall'unico contratto di appalto, per circa 50 mln. di euro, menzionato nella proposta integrativa (senza, peraltro, che fosse stata prodotta documentazione a prova dell'effettiva possibilità della sua stipulazione); ii) fra le attività erano stati indicati crediti nei confronti di una soc. coop. a r.l. fallita, qualificati per la prima volta come prededucibili solo nella proposta integrativa, ma non erano state indicate le ragioni di tale qualificazione né forniti elementi certi in ordine alla possibilità che i crediti trovassero effettivo soddisfacimento; iii) il valore di un immobile, stimato in C 240.000 nella prima proposta, era stato ridotto ad C 35.000 nella proposta integrativa senza alcuna spiegazione; iv) non era stato dato atto, né nel piano, né nell'attestazione, dell'iscrizione ipotecaria gravante su altro immobile.

La corte capitolina ha, inoltre, escluso che vi fosse stata violazione del diritto di difesa della debitrice per avere il tribunale dichiarato inammissibile la domanda per carenze non evidenziate nel decreto di convocazione; ha infine accertato la sussistenza dello stato di insolvenza sulla scorta dei dati contabili desumibili dalla stessa proposta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18, 14° comma, I.fall.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'eccezione preliminare sollevata dalla procedura controricorrente deve essere rigettata.

L'assunto del Fallimento, secondo cui (come risulterebbe dal doc. 4 del suo fascicolo) la cancelleria avrebbe notificato a tutte le parti costituite il testo integrale della sentenza impugnata lo stesso giorno della sua pubblicazione (ovvero il 31.5.2019), con la conseguenza che il termine per proporre il ricorso per cassazione (nella specie notificato il

2.12. 2019, entro il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., in quanto il 1°.

12. 2019 cadeva di domenica) sarebbe in realtà spirato il 30.6.2019, non trova riscontro in atti: nessuno dei documenti allegati al fascicolo attesta che la notificazione sia mai stata eseguita (in particolare, al doc. prodotto sub. 4 dal controricorrente corrisponde il decreto del Tribunale di Roma del 28.7.2017), né tale circostanza può evincersi dal ricorso, nel quale [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a dare atto della data di pubblicazione della sentenza.

2. Con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione degli artt. 160, 161 e 162

I. fall. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la corte d'appello, confondendo i limiti del sindacato concesso al tribunale in sede di verifica dei profili di ammissibilità del concordato con il diverso giudizio in punto di "completezza del materiale informativo" offerto al ceto creditorio, ha erroneamente ritenuto che al primo giudice fosse consentito non già di accertare l'insussistenza di poste dell'attivo, ma di valutare l'irragionevolezza delle previsioni di realizzabilità del piano, a dispetto dell'esaustività delle informazioni da essa fornite, fondate su una specifica valutazione analitica dei flussi attesi dai contratti di appalto, che dimostravano la possibilità di mantenere integra la causa concreta del concordato; lamenta, inoltre, che il giudice del reclamo abbia ritenuto che vi fosse "assoluta incertezza" in ordine alla natura prededucibile del credito vantato verso la soc. coop. a r.l. fallita, nonostante fossero stati spiegati "i rapporti con la Consortile, il concordato dalla stessa presentato e le ragioni tecnico giuridiche per le quali la posta era realizzabile", in tal modo sovrapponendo il giudizio sulla fattibilità economica del piano a quello della sua fattibilità giuridica; contesta, infine, la valutazione di "contraddittorietà e superficialità" delle informazioni rese ai creditori in punto di valore degli immobili, nonché l'accertamento concernente la mancata indicazione dell'iscrizione ipotecaria, e assume che la sentenza impugnata difetterebbe della verifica della sussistenza, o meno, dell'assoluta, manifesta inattitudine del piano alla realizzazione della causa concreta del concordato.

3. Il motivo non merita accoglimento.

Va intanto rilevato che non possono essere tenute in considerazione le censure che la ricorrente muove alla decisione di primo grado, essendo in questa sede denunciabili solo i vizi propri della sentenza impugnata, quand'anche interamente motivata per relationem, ovvero attraverso il mero richiamo della motivazione del primo giudice.

Non è tuttavia questo il caso di specie, avendo la corte del merito puntualmente esaminato le doglianze della reclamante e specificamente indicato in sentenza, all'esito del proprio autonomo apprezzamento del contenuto del piano e della proposta, tutte le ragioni che deponevano per l'inammissibilità del concordato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale conclusivo giudizio esula da qualsivoglia sindacato sul merito della proposta e sulla sua fattibilità economica e si fonda interamente sull'accertamento dell' incompletezza e della contraddittorietà delle informazioni fornite ali creditori.

La corte d'appello ha infatti sottolineato come, per vari aspetti, le previsioni del piano non fossero avvalorate da concreti elementi emergenti dagli atti, e, in particolare, dalla relazione dell'attestatore, e risultassero, piuttosto, frutto di non verificabili asserzioni della debitrice, posto che: non erano state indicate le ragioni per le quali, nonostante nella proposta integrativa si fosse dato atto del venir meno di una delle due commesse che avrebbero consentito il realizzo di liquidità differita, non era stata prospettata alcuna riduzione dell'ammontare di detta liquidità; v'era, comunque, mancanza assoluta di documentazione concernente la futura conclusione dell'appalto; non erano stati forniti i dovuti chiarimenti in fatto e in diritto in ordine ai mutati criteri di stima degli immobili ed alle effettive possibilità di soddisfacimento del credito vantato verso una società fallita.

Nell'evidenziare le carenze e le incongruenze logiche della proposta, accresciute dalla difforme valutazione delle poste attive operata nella relazione integrativa, la corte territoriale ha, in buona sostanza, motivatamente e pienamente condiviso l'assunto del tribunale secondo cui la proponente era venuta meno al dovere di sottoporre ai creditori i dati e i criteri di giudizio indispensabili per l'espressione del loro consenso informato.

La decisione risulta dunque sorretta da un accertamento in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti oggi contemplati dall'art. 360, 1° comma n. 5 cod. proc. civ.

Può aggiungersi che il motivo, se qualificato e esaminato sotto il (non dedotto) profilo del vizio di motivazione, risulterebbe inammissibile, attesa la genericità e l'assertività dei rilievi svolti dalla ricorrente, che non ha indicato alcun fatto decisivo omesso che, se considerato, avrebbe condotto all'accoglimento del reclamo, ma ha contrastato la valutazione del giudice a quo limitandosi ad esporre la propria diversa e personale opinione.

4. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 legge fall. in ragione della difformità dei profili di inammissibilità segnalati dal tribunale nel decreto di convocazione in camera di consiglio rispetto a quelli evidenziati nel decreto col quale è stata dichiarata l' inammissibilità della domanda.

Ad avviso della ricorrente, il profilo di nullità dedotto (per violazione del diritto di difesa) non può essere superato alla luce della motivazione fornita dalla corte d'appello, secondo cui le ulteriori carenze della proposta concordataria sarebbero emerse in conseguenza della stessa integrazione depositata dalla ricorrente.

5. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l'eventuale ricorrenza di una nullità del procedimento di primo grado per violazione delle regole del contraddittorio (non riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e dunque non costituente ragione di rimessione del processo al giudice a quo) non riveste autonomo rilievo in sede di impugnazione, ma deve essere accompagnata dall'indicazione dello specifico e concreto pregiudizio derivatone alla parte.

La corte d'appello avrebbe dunque potuto limitarsi a rilevare che la censura inerente la violazione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] risultava assorbita da quelle che investivano nel merito il provvedimento del tribunale e che erano volte a confutare la decisione anche in relazione a quei profili sui quali la reclamante asseriva di non aver avuto modo di contraddire nel corso del procedimento di primo grado.

L'assunto della ricorrente, secondo cui l' udienza di comparizione deve intendersi limitata alla trattazione degli aspetti problematici della domanda di concordato (c.d. thema decidendum) individuati nel provvedimento del giudice di assegnazione del termine di cui all'art. 162, 1° comma I. fall., è comunque privo di fondamento, posto che il secondo comma di tale disposizione non pone limite alcuno alla verifica da parte del tribunale della ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della proposta e che pertanto il proponente convocato all'udienza non può pretendere di usufruire di un nuovo termine a difesa ogni qualvolta gli siano richiesti chiarimenti che non è in grado di fornire oralmente (cfr. Cass. n. 11496/2014).

Va pertanto data continuità al principio enunciato da Ca:ss. n. 12549/014, e richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui, in terna di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall'art. 162, primo comma, legge fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l'obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall'art. 161

I. fall.; con la conseguenza che l'assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell'inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità.

Va da ultimo osservato che nella specie la corte del merito ha posto in luce, con rilievi contestati in via meramente assertiva dalla ricorrente, come le carenze della proposta concordataria non evidenziate nel decreto di convocazione derivassero dalle incongruenze e dalle contraddizioni emerse proprio dalle integrazioni apportate al piano.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 15 legge fall. in punto valutazione dello stato di in solvenza.

La ricorrente sostiene di aver presentato la domanda di concordato per far fronte ad una mera crisi aziendale, che la corte d'appello avrebbe immotivatamente ritenuto integrare il vero e proprio stato di insolvenza, senza svolgere un approfondimento ulteriore e diverso da quello richiesto ai fini della valutazione di ammissibilità della proposta concordataria; assume, a tale proposito, che l'istruttoria avrebbe avuto ad oggetto soltanto la verifica dell'attendibilità della poste indicate all'attivo, mentre nessun accertamento sarebbe stato svolto in ordine alla sua incapacità di assolvere con mezzi normali alle proprie obbligazioni.

6. Il motivo è inammissibile.

La corte d'appello ha correttamente osservato che, se è vero che l'inammissibilità della domanda concordataria non esime il giudice dal verificare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 5

I. fall., nulla vieta che gli elementi di prova dell'insolvenza siano desunti dalla documentazione prodotta con il deposito di tale domanda; ha quindi evidenziato che, nella specie, i dati desumibili dalle stesse scritture contabili di [OSCURATO:PERSONA] deponevano per l'irreversibilità della sua crisi aziendale, tale da impedirle di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Tale accertamento in fatto non è stato in alcun modo contrastato dalla ricorrente, che si è limitata a denunciare la violazione degli artt. 5 e 15 legge fall. e a sostenere, in via del tutto generica, che la corte del merito non avrebbe risposto alle censure da essa svolte con l'atto di reclamo, ma non ha in alcun modo prospettato la ricorrenza di un vizio di motivazione (ovvero l'omesso esame di un fatto decisivo che, ove considerato, avrebbe condotto ad escludere l'irreversibilità della sua crisi e a ritenere insussistente il suo stato di insolvenza).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 37240/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste n. 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Bottai che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Mutualità ed Assistenza ch Roma e Provincia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; - intimati - avverso la sentenza n. 3647/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 31.5.2019, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del tribunale della stessa città dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dopo l'emissione del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla società. La corte del merito - premesso che il tribunale aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di rilevare eventuali carenze informative della documentazione prodotta a sostegno della proposta di concordato e/o incongruenze della relazione dell'attestatore, e dunque di accertare la fattibilità giuridica ed economica del piano - ha condiviso la conclusione del primo giudice, di inammissibilità della domanda, osservando che: i) la reclamante non aveva chiarito in qual modo la liquidità differita, per 3,5 mln. di euro, che nella prima stesura del piano si sarebbe dovuta trarre da due commesse in Camerun per circa 140 mln. di euro, potesse essere ugualmente ricavata dall'unico contratto di appalto, per circa 50 mln. di euro, menzionato nella proposta integrativa (senza, peraltro, che fosse stata prodotta documentazione a prova dell'effettiva possibilità della sua stipulazione); ii) fra le attività erano stati indicati crediti nei confronti di una soc. coop. a r.l. fallita, qualificati per la prima volta come prededucibili solo nella proposta integrativa, ma non erano state indicate le ragioni di tale qualificazione né forniti elementi certi in ordine alla possibilità che i crediti trovassero effettivo soddisfacimento; iii) il valore di un immobile, stimato in C 240.000 nella prima proposta, era stato ridotto ad C 35.000 nella proposta integrativa senza alcuna spiegazione; iv) non era stato dato atto, né nel piano, né nell'attestazione, dell'iscrizione ipotecaria gravante su altro immobile. La corte capitolina ha, inoltre, escluso che vi fosse stata violazione del diritto di difesa della debitrice per avere il tribunale dichiarato inammissibile la domanda per carenze non evidenziate nel decreto di convocazione; ha infine accertato la sussistenza dello stato di insolvenza sulla scorta dei dati contabili desumibili dalla stessa proposta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18, 14° comma, I.fall. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione preliminare sollevata dalla procedura controricorrente deve essere rigettata. L'assunto del Fallimento, secondo cui (come risulterebbe dal doc. 4 del suo fascicolo) la cancelleria avrebbe notificato a tutte le parti costituite il testo integrale della sentenza impugnata lo stesso giorno della sua pubblicazione (ovvero il 31.5.2019), con la conseguenza che il termine per proporre il ricorso per cassazione (nella specie notificato il 2.12. 2019, entro il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., in quanto il 1°. 12. 2019 cadeva di domenica) sarebbe in realtà spirato il 30.6.2019, non trova riscontro in atti: nessuno dei documenti allegati al fascicolo attesta che la notificazione sia mai stata eseguita (in particolare, al doc. prodotto sub. 4 dal controricorrente corrisponde il decreto del Tribunale di Roma del 28.7.2017), né tale circostanza può evincersi dal ricorso, nel quale [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a dare atto della data di pubblicazione della sentenza. 2. Con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione degli artt. 160, 161 e 162 I. fall. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la corte d'appello, confondendo i limiti del sindacato concesso al tribunale in sede di verifica dei profili di ammissibilità del concordato con il diverso giudizio in punto di "completezza del materiale informativo" offerto al ceto creditorio, ha erroneamente ritenuto che al primo giudice fosse consentito non già di accertare l'insussistenza di poste dell'attivo, ma di valutare l'irragionevolezza delle previsioni di realizzabilità del piano, a dispetto dell'esaustività delle informazioni da essa fornite, fondate su una specifica valutazione analitica dei flussi attesi dai contratti di appalto, che dimostravano la possibilità di mantenere integra la causa concreta del concordato; lamenta, inoltre, che il giudice del reclamo abbia ritenuto che vi fosse "assoluta incertezza" in ordine alla natura prededucibile del credito vantato verso la soc. coop. a r.l. fallita, nonostante fossero stati spiegati "i rapporti con la Consortile, il concordato dalla stessa presentato e le ragioni tecnico giuridiche per le quali la posta era realizzabile", in tal modo sovrapponendo il giudizio sulla fattibilità economica del piano a quello della sua fattibilità giuridica; contesta, infine, la valutazione di "contraddittorietà e superficialità" delle informazioni rese ai creditori in punto di valore degli immobili, nonché l'accertamento concernente la mancata indicazione dell'iscrizione ipotecaria, e assume che la sentenza impugnata difetterebbe della verifica della sussistenza, o meno, dell'assoluta, manifesta inattitudine del piano alla realizzazione della causa concreta del concordato. 3. Il motivo non merita accoglimento. Va intanto rilevato che non possono essere tenute in considerazione le censure che la ricorrente muove alla decisione di primo grado, essendo in questa sede denunciabili solo i vizi propri della sentenza impugnata, quand'anche interamente motivata per relationem, ovvero attraverso il mero richiamo della motivazione del primo giudice. Non è tuttavia questo il caso di specie, avendo la corte del merito puntualmente esaminato le doglianze della reclamante e specificamente indicato in sentenza, all'esito del proprio autonomo apprezzamento del contenuto del piano e della proposta, tutte le ragioni che deponevano per l'inammissibilità del concordato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale conclusivo giudizio esula da qualsivoglia sindacato sul merito della proposta e sulla sua fattibilità economica e si fonda interamente sull'accertamento dell' incompletezza e della contraddittorietà delle informazioni fornite ali creditori. La corte d'appello ha infatti sottolineato come, per vari aspetti, le previsioni del piano non fossero avvalorate da concreti elementi emergenti dagli atti, e, in particolare, dalla relazione dell'attestatore, e risultassero, piuttosto, frutto di non verificabili asserzioni della debitrice, posto che: non erano state indicate le ragioni per le quali, nonostante nella proposta integrativa si fosse dato atto del venir meno di una delle due commesse che avrebbero consentito il realizzo di liquidità differita, non era stata prospettata alcuna riduzione dell'ammontare di detta liquidità; v'era, comunque, mancanza assoluta di documentazione concernente la futura conclusione dell'appalto; non erano stati forniti i dovuti chiarimenti in fatto e in diritto in ordine ai mutati criteri di stima degli immobili ed alle effettive possibilità di soddisfacimento del credito vantato verso una società fallita. Nell'evidenziare le carenze e le incongruenze logiche della proposta, accresciute dalla difforme valutazione delle poste attive operata nella relazione integrativa, la corte territoriale ha, in buona sostanza, motivatamente e pienamente condiviso l'assunto del tribunale secondo cui la proponente era venuta meno al dovere di sottoporre ai creditori i dati e i criteri di giudizio indispensabili per l'espressione del loro consenso informato. La decisione risulta dunque sorretta da un accertamento in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti oggi contemplati dall'art. 360, 1° comma n. 5 cod. proc. civ. Può aggiungersi che il motivo, se qualificato e esaminato sotto il (non dedotto) profilo del vizio di motivazione, risulterebbe inammissibile, attesa la genericità e l'assertività dei rilievi svolti dalla ricorrente, che non ha indicato alcun fatto decisivo omesso che, se considerato, avrebbe condotto all'accoglimento del reclamo, ma ha contrastato la valutazione del giudice a quo limitandosi ad esporre la propria diversa e personale opinione. 4. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 legge fall. in ragione della difformità dei profili di inammissibilità segnalati dal tribunale nel decreto di convocazione in camera di consiglio rispetto a quelli evidenziati nel decreto col quale è stata dichiarata l' inammissibilità della domanda. Ad avviso della ricorrente, il profilo di nullità dedotto (per violazione del diritto di difesa) non può essere superato alla luce della motivazione fornita dalla corte d'appello, secondo cui le ulteriori carenze della proposta concordataria sarebbero emerse in conseguenza della stessa integrazione depositata dalla ricorrente. 5. Il motivo è infondato. Va innanzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l'eventuale ricorrenza di una nullità del procedimento di primo grado per violazione delle regole del contraddittorio (non riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e dunque non costituente ragione di rimessione del processo al giudice a quo) non riveste autonomo rilievo in sede di impugnazione, ma deve essere accompagnata dall'indicazione dello specifico e concreto pregiudizio derivatone alla parte. La corte d'appello avrebbe dunque potuto limitarsi a rilevare che la censura inerente la violazione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] risultava assorbita da quelle che investivano nel merito il provvedimento del tribunale e che erano volte a confutare la decisione anche in relazione a quei profili sui quali la reclamante asseriva di non aver avuto modo di contraddire nel corso del procedimento di primo grado. L'assunto della ricorrente, secondo cui l' udienza di comparizione deve intendersi limitata alla trattazione degli aspetti problematici della domanda di concordato (c.d. thema decidendum) individuati nel provvedimento del giudice di assegnazione del termine di cui all'art. 162, 1° comma I. fall., è comunque privo di fondamento, posto che il secondo comma di tale disposizione non pone limite alcuno alla verifica da parte del tribunale della ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della proposta e che pertanto il proponente convocato all'udienza non può pretendere di usufruire di un nuovo termine a difesa ogni qualvolta gli siano richiesti chiarimenti che non è in grado di fornire oralmente (cfr. Cass. n. 11496/2014). Va pertanto data continuità al principio enunciato da Ca:ss. n. 12549/014, e richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui, in terna di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall'art. 162, primo comma, legge fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l'obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall'art. 161 I. fall.; con la conseguenza che l'assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell'inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità. Va da ultimo osservato che nella specie la corte del merito ha posto in luce, con rilievi contestati in via meramente assertiva dalla ricorrente, come le carenze della proposta concordataria non evidenziate nel decreto di convocazione derivassero dalle incongruenze e dalle contraddizioni emerse proprio dalle integrazioni apportate al piano. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 15 legge fall. in punto valutazione dello stato di in solvenza. La ricorrente sostiene di aver presentato la domanda di concordato per far fronte ad una mera crisi aziendale, che la corte d'appello avrebbe immotivatamente ritenuto integrare il vero e proprio stato di insolvenza, senza svolgere un approfondimento ulteriore e diverso da quello richiesto ai fini della valutazione di ammissibilità della proposta concordataria; assume, a tale proposito, che l'istruttoria avrebbe avuto ad oggetto soltanto la verifica dell'attendibilità della poste indicate all'attivo, mentre nessun accertamento sarebbe stato svolto in ordine alla sua incapacità di assolvere con mezzi normali alle proprie obbligazioni. 6. Il motivo è inammissibile. La corte d'appello ha correttamente osservato che, se è vero che l'inammissibilità della domanda concordataria non esime il giudice dal verificare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 5 I. fall., nulla vieta che gli elementi di prova dell'insolvenza siano desunti dalla documentazione prodotta con il deposito di tale domanda; ha quindi evidenziato che, nella specie, i dati desumibili dalle stesse scritture contabili di [OSCURATO:PERSONA] deponevano per l'irreversibilità della sua crisi aziendale, tale da impedirle di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale accertamento in fatto non è stato in alcun modo contrastato dalla ricorrente, che si è limitata a denunciare la violazione degli artt. 5 e 15 legge fall. e a sostenere, in via del tutto generica, che la corte del merito non avrebbe risposto alle censure da essa svolte con l'atto di reclamo, ma non ha in alcun modo prospettato la ricorrenza di un vizio di motivazione (ovvero l'omesso esame di un fatto decisivo che, ove considerato, avrebbe condotto ad escludere l'irreversibilità della sua crisi e a ritenere insussistente il suo stato di insolvenza). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del com
Decreto Cassazione n. 14207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris