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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 44421/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 giugno 1986 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 novembre 1977; avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2022, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Torino, nel procedimento di rescissione introdotto dall'imputato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., ha disposto la revoca, nei confronti del predetto, della sentenza ) di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Saluzzo, divenuta irrevocabile il 25 giugno 2021.

2. Deduce un unico motivo d'impugnazione, con il quale lamenta la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 629-bis (per non aver avuto la possibilità di contraddire nel predetto procedimento, non essendone stata informata), la tardività e le illegittime modalità di presentazione del ricorso per rescissione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Saluzzo, con sentenza emessa il 10 maggio 2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 581 cod. pen., commesso ai danni dell'odierna ricorrente.

La sentenza diveniva irrevocabile il 25 giugno 2021.

Il 18 novembre 2021, tuttavia, il Bodino chiedeva la rescissione del giudicato e la Corte d'appello di Torino, con ordinanza resa 1'11 febbraio 2022, revocava la predetta sentenza, disponendo la trasmissione al giudice di primo grado.

A prescindere dalle modalità di presentazione del ricorso (legittime, alla luce delle modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del dl. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, che consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto mediante pec) e dalla palese violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. (nella parte in cui non è stato dato avviso alla parte civile, impedendone la partecipazione), il ricorso proposto dal Bodino doveva essere dichiarato intempestivo.

Sotto tale profilo, invero, è necessario premettere che il termine (di trenta giorni) indicato nell'art. 629-bis cod. proc. pen. decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925).

Ebbene, la ricorrente ha dedotto, provandolo docunnentalmente, come il Bodino abbia avuto conoscenza del procedimento il 18 ottobre 2021, data in cui ha ricevuto la notifica del precetto e del titolo esecutivo azionato (rappresentato, appunto, dalla sentenza oggetto della richiesta di revoca).Il ricorso è stato invece presentato solo il 18 novembre 2021, trentuno giorni dopo, quindi oltre il termine indicato dall'art. 629-bis del codice di procedura penale.

E, quindi, doveva esserne dichiarata la tardività.

L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al primo giudice per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al primo giudice per quanto di competenza.

Così deciso il 18 ottobre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 giugno 1986 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 novembre 1977; avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2022, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Torino, nel procedimento di rescissione introdotto dall'imputato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., ha disposto la revoca, nei confronti del predetto, della sentenza ) di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Saluzzo, divenuta irrevocabile il 25 giugno 2021. 2. Deduce un unico motivo d'impugnazione, con il quale lamenta la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 629-bis (per non aver avuto la possibilità di contraddire nel predetto procedimento, non essendone stata informata), la tardività e le illegittime modalità di presentazione del ricorso per rescissione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Saluzzo, con sentenza emessa il 10 maggio 2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 581 cod. pen., commesso ai danni dell'odierna ricorrente. La sentenza diveniva irrevocabile il 25 giugno 2021. Il 18 novembre 2021, tuttavia, il Bodino chiedeva la rescissione del giudicato e la Corte d'appello di Torino, con ordinanza resa 1'11 febbraio 2022, revocava la predetta sentenza, disponendo la trasmissione al giudice di primo grado. A prescindere dalle modalità di presentazione del ricorso (legittime, alla luce delle modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del dl. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, che consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto mediante pec) e dalla palese violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. (nella parte in cui non è stato dato avviso alla parte civile, impedendone la partecipazione), il ricorso proposto dal Bodino doveva essere dichiarato intempestivo. Sotto tale profilo, invero, è necessario premettere che il termine (di trenta giorni) indicato nell'art. 629-bis cod. proc. pen. decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925). Ebbene, la ricorrente ha dedotto, provandolo docunnentalmente, come il Bodino abbia avuto conoscenza del procedimento il 18 ottobre 2021, data in cui ha ricevuto la notifica del precetto e del titolo esecutivo azionato (rappresentato, appunto, dalla sentenza oggetto della richiesta di revoca).Il ricorso è stato invece presentato solo il 18 novembre 2021, trentuno giorni dopo, quindi oltre il termine indicato dall'art. 629-bis del codice di procedura penale. E, quindi, doveva esserne dichiarata la tardività. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al primo giudice per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al primo giudice per quanto di competenza. Così deciso il 18 ottobre 2022 I
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