CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02776/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ai Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 14, comma 5-ter e comma 5-quater, d.lvo n. 286/1998, commessi il 28.8.2020, condannandolo alla pena di C 17.500 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 493 cod. proc. pen. avendo il giudice proceduto all'acquisizione di atti senza il consenso della difesa, e, con il secondo motivo il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di giustificato motivo; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto non deduce di aver chiesto la revoca del provvedimento acquisitivo del giudice, né di essersi, previamente ovvero ex post, opposto ad esso, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la censura motivazionale riguarda questione che non risulta essere stata posta nel contraddittorio delle parti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20