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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 32375/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1127/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli avv.ti AN- TONIOSPADAFORA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro - tempore , rappresen- tatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - e PIETROMARRAZZO, rappresentato e difeso d a gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- NESCHIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 5496/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 26/07/2021; uditala relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 26/07/2021, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA], e/o delrelativo Presidente pro - tempore , [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favoredella stessa, delle somme a quest’ultima spettanti (a titolo ne- goziale o, gradatamente, ai sensi dell’art. 191, co. 1 e 4, d.lgs. n. 267/2000o, infine, dell’art. 2041 c.c.) quale corrispettivo (o, eventual- mente, quale indennità) per l’avvenuto svolgimento, da parte della stessa,dell’attività di Expert del [OSCURATO:PERSONA] per il Comitato delle Regioni d’Europa; attività segnatamente consistita nella reda- zionedi una relazione (concernente l’applicazione delle misure nazio- nali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e dell’agri- coltura convenzionale e biologica) alla stessa affidata, sia pure in as- senzadi alcuna specifica formalizzazione, dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA], già incaricato, dal Comitato delle Regioni d’Europa, dellosvolgimento di tale relazione, quale Rapporteur ; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come la natura dell’attività dedotta in giudizio dalla Fragale dovesseconcretamente ricondursi alla figura del c.d. funzionario ono- rario, in relazione al quale la normativa comunitaria prevede esclusi- vamenteun rimborso delle spese ed un’indennità forfettaria per la par- tecipazionealle riunioni; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, doveva ritenersi infondata la domanda dicondanna avanzata in via principale dalla Fragale, così come quella propostanei confronti del Marrazzo, con l’ulteriore rilievo dell’insussi- stenza dei presupposti per la proposizione della domanda di arricchi- mentoai sensi dell’art. 2041 c.c.; a vversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laRegione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale condizionato sulla base di un unico motivo d’impu- gnazione; PieroMarrazzo ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, dev’esserepreliminarmente esaminato il ricorso incidentale propo- stodalla Regione [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto la pregiudiziale valutazione delpotere del giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla Fragale), benché avanzato in via condizionata rispetto all’even- tualeaccoglimento del ricorso principale; alriguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , q ualora laparte, totalmente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso inci- dentalein forma condizionata all'accoglimento del ricorso principale in riferimento ad una questione pregiudiziale rispetto ad ogni altra, la Cortedi c assazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senzatener conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale,e l'accoglimento della questione pregiudiziale, sollevata con ilricorso incidentale in forma condizionata, preclude l'esame del ricorso Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri principale che investa il merito (v.

Sez. 1, Sentenza n. 17192 del 28/08/2004,Rv. 576312 – 01 ; cfr. anche Sez.

L, Sentenza n. 23113 del09/09/2008, Rv. 604801 - 01) ; ciòposto, con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Regione [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. ( inrelazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.), per es- sersi il giudice d’appello erroneamente pronunciato sulla domanda principaleproposta dall’odierna ricorrente nel primo grado di giudizio (provvedendoad una diversa qualificazione della stessa) , in assenza di alcunaimpugnazione proposta avverso il capo di sentenza con il quale ilTribunale di Roma aveva rigettato la domanda principale proposta dall’attrice,volta ad ottenere un compenso per l’attività professionale asseritamentesvolta, in mancanza di un contratto o, comunque di un attoscritto di conferimento dell’incarico, condizione imprescindibile per lacorresponsione del compenso, con il conseguente passaggio in giu- dicatodella suddetta statuizione di rigetto della domanda principale in assenzadi alcuna impugnazione; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia correttamente pronunciato sulla qualificazione della domanda principale proposta dallaFragale, avendo quest’ultima espressamente proposto appello in- cidentale (condizionato all’accoglimento dell’appello principale della Regione) v ò lto ad ottenere l’accoglimento di tutte le domande dalla stessaavanzate in primo grado, ivi compresa quella principale avente adoggetto la rivendicazione di un compenso per l’incarico ricevuto (cfr. pagg.3 e 4 della sentenza d’appello) ; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da tali premesse discende l’inammissibilità della censura, non avendola Regione [OSCURATO:PERSONA] provveduto al corretto assolvimento dei propri oneridi allegazione del ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.; a tale riguardo, varrà a rilevare come , sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo,n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposi- zionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa appli- cazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singolanorma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indi- caregli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di opera- tivitàdi detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv.588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317); rimanein ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri loropresenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez.

U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerarecome la stessa presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivitàdel giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 -01); nellaviolazione di tali principi dev e ritenersi incors a la Regione ri- correnteincidentale con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stess a , nel dolersi che la corte d’appello si sarebbe erroneamente pronunciatasulla domanda principale proposta dall’odierna ricorrente principale nel primo grado di giudizio (provvedendo ad una diversa qualificazionedella stessa) in assenza di alcuna impugnazione proposta avverso il capo di sentenza con il quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda principale proposta dall’attrice , h a tuttavia Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri omessodi fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna ade- guatalocalizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e idocumenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di dettoerrore (con particolare riguardo all’atto di costituzione in appello della Fragale) e idone i a contraddire quanto risultante dalla sentenza impugnata,con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprez- zarela concludenza dell a censur a formulat a al fine di giudicare la fon- datezzadel motivo d’impugnazione proposto; conil primo motivo del ricorso principale , la Fragale si duole della nullitàdella sentenza impugnata per error in procedendo e violazione degliartt. 101, 112, 183 e 356 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale, nell’attribuireall’attività svolta dall’odierna ricorrente principale la qua- lificazionedi un incarico di natura onoraria, violato il principio del con- traddittorio,avendo adottato una decisione ‘a sorpresa’ (o della ‘terza via’)senza assegnare alle parti i termini di legge per interloquire sulla questionenuova affrontata d’ufficio; conil secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2225, 2229,2230 e 2233 c.c., nonché dei principi relativi alla figura del c.d. funzionarioonorario (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente richiamato, nel caso di specie, la fi- guradel c.d. ‘funzionario onorario’, avuto riguardo alla totale insussi- stenzadi alcuna attribuzione di funzioni pubbliche alla Fragale, piutto- stoinvestita del solo compito di assolvere ad un incarico di natura pro- fessionale(di assistenza del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA]) in qualità di esperta, al fine di predisporre un progetto di parere, senza alcun Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inserimentonell’apparato organizzativo dell’amministrazione e instau- razionedi alcun rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pub- bliche; conil terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 191, d.lgs. n. 267/2000 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente escluso il carattere meramente residuale dell’azione svolta nei confronti delle controparti ai sensi dell’art.2041 c.c. (rilevante in relazione al limite imposto dall’art. 2042 c.c.);azione nella specie munita di tutti i relativi presupposti di fatto e didiritto ai fini del relativo accoglimento, e per avere altresì erronea- menteescluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della re- sponsabilitàdel Marrazzo, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000; conil quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper difetto di motivazione, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la corte territo- rialedettato a fondamento della sentenza impugnata una motivazione viziata,non tenendo conto della circostanza per cui, pur quando quali- ficatala propria attività alla stregua di quella di un funzionario onorario, laFragale avrebbe comunque avuto diritto a un indennizzo, nella specie deltutto trascurato dal giudice a quo , avendo la ricorrente unicamente percepito,per l’incarico svolto, somme a titolo di rimborso spese vive edi soggiorno; con il quinto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art.191, d.lgs. n. 267/2000 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), peravere la corte territoriale illegittimamente disatteso la domanda di Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condannadel Marrazzo proposta ai sensi dell’art. 191, co. 1 e 4, d.lgs. n.267/2000 sulla base di presupposti del tutto insussistenti; il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dellerestanti censure; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, l’ omessa indicazione alle parti di una questionedi fatto , oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sullaquale si fondi la decisione , priva i soggetti processuali del potere diallegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nul- lità della sentenza (cd. ‘ della terza via ’ o ‘ a sorpresa ’ ) per violazione deldiritto di difesa , tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto,le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contrad- dittoriosulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr., da ultimo, Sez.

L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023 , Rv. 668202- 01) ; nel caso di specie, varrà rilevare come la corte territoriale abbia adottato la propria decisione s ulla base di considerazioni, insieme di fatto e di diritto, non precedentemente sottopost e al contraddittorio delle parti , segnatamente sotto il profilo della verifica e dell’attento esamedella sussistenza delle condizioni, di fatto e di diritto, suscettibili digiustificare l’attribuzione, al l’incarico conferito in capo alla F r a ga l e, diun munus di carattere pubblicistico; sulpunto, è appena il caso di sottolineare come la questione con- cernentel’attribuzione della natura onoraria (“c.d. funzionario onora- rio”)all’incarico svolto dall’odierna ricorrente principale rivest a senza alcun dubbio un carattere misto, di fatto e di diritto, atteso che , a montedella qualificazione giuridica dell’attività svolta dalla Fragale, si pongono,tra le altre, questioni che attengono , da un lato, all’effettiva Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri correttaricostruzione dei fatti concernenti le modalità di svolgimento dell’incarico e , dall’altro, all’effettiva avvenuta assunzione, da parte della ricorrente principale , di compiti effettivamente riconducibili all’esercizio di vere e proprie prerogative funzionali, piuttosto che di meroservizio; inbreve, il giudice d’appello ha fondato la qualificazione dell’attività dellaFragale alla stregua dell’attività propria del c.d. ‘funzionario ono- rario’valorizzando (in ipotesi) talune circostanze di fatto come espres- sivedello svolgimento di compiti di natura funzionale, pur senza espri- mersiin modo esplicito su tale fatto (si parla, ad es. , della ‘ sostituzione ’ delMarrazzo nei compiti allo stesso demandati dal Comitato delle Re- gionid’Europa, ma ci si astiene dal circostanziare in fatto le modalità ditale sostituzione , se, ad es., comprensive dell’espressione di volontà aventinatura funzionale o meno ), con la conseguen te impossibilità di affrontare la risoluzione della vicenda in esame sulla base della sola applicazionedi norme di diritto ; inforza di tali considerazioni, venendo in rilievo l’evocazione d’uf- ficiodi una questione ‘mista’ di fatto e di diritto, segnatamente richia- matadal giudice d’appello allo specifico scopo di dirimere l’odierna con- troversia,la decisione impugnata, non essendo stata preceduta dalla doverosasottoposizione del la questione decisiva al previo contraddit- toriodelle parti , deve ritenersi nulla per violazione del diritto di difesa , inconformità a quanto fondatamente censurato dall’odierna ricorrente principale; varrà, peraltro, evidenziare come, dalla complessiva esposizione delpresente (come del secondo) motivo di ricorso, emerga con chia- rezza l’effettiva consistenza e la concreta rilevanza delle argomenta- zioniche l’odierna ricorrente principale avrebbe potuto sottoporre alla Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valutazionedel giudice d’appello ove fosse stata posta in condizione di farlo,con la conseguente soddisfazione anche dell’ulteriore condizione postaal riconoscimento della nullità della sentenza impugnata per vio- lazionedel diritto di difesa, consistente nella concreta prospett azione, daparte dell’interessato, del le ragioni che l o stesso avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023, cit.; Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021 , Rv. 661095– 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 11308 del 12/06/2020 , Rv. 658167 -01); sullabase di tali premesse – dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale,e rilevata la fondatezza del primo motivo del ricorso prin- cipale (assorbiti i restanti) – dev’essere disposta la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è al- tresìrimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudiziodi legittimità; sidà atto de lla sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della Regione ricorrente incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso incidentale.

Accoglieil primo motivo del ricorso principale e, assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Roma, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1127/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli avv.ti AN- TONIOSPADAFORA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro - tempore , rappresen- tatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - e PIETROMARRAZZO, rappresentato e difeso d a gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- NESCHIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 5496/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 26/07/2021; uditala relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 26/07/2021, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA], e/o delrelativo Presidente pro - tempore , [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favoredella stessa, delle somme a quest’ultima spettanti (a titolo ne- goziale o, gradatamente, ai sensi dell’art. 191, co. 1 e 4, d.lgs. n. 267/2000o, infine, dell’art. 2041 c.c.) quale corrispettivo (o, eventual- mente, quale indennità) per l’avvenuto svolgimento, da parte della stessa,dell’attività di Expert del [OSCURATO:PERSONA] per il Comitato delle Regioni d’Europa; attività segnatamente consistita nella reda- zionedi una relazione (concernente l’applicazione delle misure nazio- nali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e dell’agri- coltura convenzionale e biologica) alla stessa affidata, sia pure in as- senzadi alcuna specifica formalizzazione, dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA], già incaricato, dal Comitato delle Regioni d’Europa, dellosvolgimento di tale relazione, quale Rapporteur ; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come la natura dell’attività dedotta in giudizio dalla Fragale dovesseconcretamente ricondursi alla figura del c.d. funzionario ono- rario, in relazione al quale la normativa comunitaria prevede esclusi- vamenteun rimborso delle spese ed un’indennità forfettaria per la par- tecipazionealle riunioni; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, doveva ritenersi infondata la domanda dicondanna avanzata in via principale dalla Fragale, così come quella propostanei confronti del Marrazzo, con l’ulteriore rilievo dell’insussi- stenza dei presupposti per la proposizione della domanda di arricchi- mentoai sensi dell’art. 2041 c.c.; a vversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laRegione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale condizionato sulla base di un unico motivo d’impu- gnazione; PieroMarrazzo ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, dev’esserepreliminarmente esaminato il ricorso incidentale propo- stodalla Regione [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto la pregiudiziale valutazione delpotere del giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla Fragale), benché avanzato in via condizionata rispetto all’even- tualeaccoglimento del ricorso principale; alriguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , q ualora laparte, totalmente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso inci- dentalein forma condizionata all'accoglimento del ricorso principale in riferimento ad una questione pregiudiziale rispetto ad ogni altra, la Cortedi c assazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senzatener conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale,e l'accoglimento della questione pregiudiziale, sollevata con ilricorso incidentale in forma condizionata, preclude l'esame del ricorso Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri principale che investa il merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 17192 del 28/08/2004,Rv. 576312 – 01 ; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 23113 del09/09/2008, Rv. 604801 - 01) ; ciòposto, con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Regione [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. ( inrelazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.), per es- sersi il giudice d’appello erroneamente pronunciato sulla domanda principaleproposta dall’odierna ricorrente nel primo grado di giudizio (provvedendoad una diversa qualificazione della stessa) , in assenza di alcunaimpugnazione proposta avverso il capo di sentenza con il quale ilTribunale di Roma aveva rigettato la domanda principale proposta dall’attrice,volta ad ottenere un compenso per l’attività professionale asseritamentesvolta, in mancanza di un contratto o, comunque di un attoscritto di conferimento dell’incarico, condizione imprescindibile per lacorresponsione del compenso, con il conseguente passaggio in giu- dicatodella suddetta statuizione di rigetto della domanda principale in assenzadi alcuna impugnazione; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia correttamente pronunciato sulla qualificazione della domanda principale proposta dallaFragale, avendo quest’ultima espressamente proposto appello in- cidentale (condizionato all’accoglimento dell’appello principale della Regione) v ò lto ad ottenere l’accoglimento di tutte le domande dalla stessaavanzate in primo grado, ivi compresa quella principale avente adoggetto la rivendicazione di un compenso per l’incarico ricevuto (cfr. pagg.3 e 4 della sentenza d’appello) ; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da tali premesse discende l’inammissibilità della censura, non avendola Regione [OSCURATO:PERSONA] provveduto al corretto assolvimento dei propri oneridi allegazione del ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.; a tale riguardo, varrà a rilevare come , sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo,n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposi- zionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa appli- cazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singolanorma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indi- caregli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di opera- tivitàdi detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv.588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317); rimanein ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri loropresenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerarecome la stessa presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivitàdel giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 -01); nellaviolazione di tali principi dev e ritenersi incors a la Regione ri- correnteincidentale con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stess a , nel dolersi che la corte d’appello si sarebbe erroneamente pronunciatasulla domanda principale proposta dall’odierna ricorrente principale nel primo grado di giudizio (provvedendo ad una diversa qualificazionedella stessa) in assenza di alcuna impugnazione proposta avverso il capo di sentenza con il quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda principale proposta dall’attrice , h a tuttavia Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri omessodi fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna ade- guatalocalizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e idocumenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di dettoerrore (con particolare riguardo all’atto di costituzione in appello della Fragale) e idone i a contraddire quanto risultante dalla sentenza impugnata,con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprez- zarela concludenza dell a censur a formulat a al fine di giudicare la fon- datezzadel motivo d’impugnazione proposto; conil primo motivo del ricorso principale , la Fragale si duole della nullitàdella sentenza impugnata per error in procedendo e violazione degliartt. 101, 112, 183 e 356 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale, nell’attribuireall’attività svolta dall’odierna ricorrente principale la qua- lificazionedi un incarico di natura onoraria, violato il principio del con- traddittorio,avendo adottato una decisione ‘a sorpresa’ (o della ‘terza via’)senza assegnare alle parti i termini di legge per interloquire sulla questionenuova affrontata d’ufficio; conil secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2225, 2229,2230 e 2233 c.c., nonché dei principi relativi alla figura del c.d. funzionarioonorario (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente richiamato, nel caso di specie, la fi- guradel c.d. ‘funzionario onorario’, avuto riguardo alla totale insussi- stenzadi alcuna attribuzione di funzioni pubbliche alla Fragale, piutto- stoinvestita del solo compito di assolvere ad un incarico di natura pro- fessionale(di assistenza del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA]) in qualità di esperta, al fine di predisporre un progetto di parere, senza alcun Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inserimentonell’apparato organizzativo dell’amministrazione e instau- razionedi alcun rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pub- bliche; conil terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 191, d.lgs. n. 267/2000 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente escluso il carattere meramente residuale dell’azione svolta nei confronti delle controparti ai sensi dell’art.2041 c.c. (rilevante in relazione al limite imposto dall’art. 2042 c.c.);azione nella specie munita di tutti i relativi presupposti di fatto e didiritto ai fini del relativo accoglimento, e per avere altresì erronea- menteescluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della re- sponsabilitàdel Marrazzo, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000; conil quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper difetto di motivazione, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la corte territo- rialedettato a fondamento della sentenza impugnata una motivazione viziata,non tenendo conto della circostanza per cui, pur quando quali- ficatala propria attività alla stregua di quella di un funzionario onorario, laFragale avrebbe comunque avuto diritto a un indennizzo, nella specie deltutto trascurato dal giudice a quo , avendo la ricorrente unicamente percepito,per l’incarico svolto, somme a titolo di rimborso spese vive edi soggiorno; con il quinto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art.191, d.lgs. n. 267/2000 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), peravere la corte territoriale illegittimamente disatteso la domanda di Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condannadel Marrazzo proposta ai sensi dell’art. 191, co. 1 e 4, d.lgs. n.267/2000 sulla base di presupposti del tutto insussistenti; il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dellerestanti censure; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, l’ omessa indicazione alle parti di una questionedi fatto , oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sullaquale si fondi la decisione , priva i soggetti processuali del potere diallegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nul- lità della sentenza (cd. ‘ della terza via ’ o ‘ a sorpresa ’ ) per violazione deldiritto di difesa , tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto,le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contrad- dittoriosulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023 , Rv. 668202- 01) ; nel caso di specie, varrà rilevare come la corte territoriale abbia adottato la propria decisione s ulla base di considerazioni, insieme di fatto e di diritto, non precedentemente sottopost e al contraddittorio delle parti , segnatamente sotto il profilo della verifica e dell’attento esamedella sussistenza delle condizioni, di fatto e di diritto, suscettibili digiustificare l’attribuzione, al l’incarico conferito in capo alla F r a ga l e, diun munus di carattere pubblicistico; sulpunto, è appena il caso di sottolineare come la questione con- cernentel’attribuzione della natura onoraria (“c.d. funzionario onora- rio”)all’incarico svolto dall’odierna ricorrente principale rivest a senza alcun dubbio un carattere misto, di fatto e di diritto, atteso che , a montedella qualificazione giuridica dell’attività svolta dalla Fragale, si pongono,tra le altre, questioni che attengono , da un lato, all’effettiva Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri correttaricostruzione dei fatti concernenti le modalità di svolgimento dell’incarico e , dall’altro, all’effettiva avvenuta assunzione, da parte della ricorrente principale , di compiti effettivamente riconducibili all’esercizio di vere e proprie prerogative funzionali, piuttosto che di meroservizio; inbreve, il giudice d’appello ha fondato la qualificazione dell’attività dellaFragale alla stregua dell’attività propria del c.d. ‘funzionario ono- rario’valorizzando (in ipotesi) talune circostanze di fatto come espres- sivedello svolgimento di compiti di natura funzionale, pur senza espri- mersiin modo esplicito su tale fatto (si parla, ad es. , della ‘ sostituzione ’ delMarrazzo nei compiti allo stesso demandati dal Comitato delle Re- gionid’Europa, ma ci si astiene dal circostanziare in fatto le modalità ditale sostituzione , se, ad es., comprensive dell’espressione di volontà aventinatura funzionale o meno ), con la conseguen te impossibilità di affrontare la risoluzione della vicenda in esame sulla base della sola applicazionedi norme di diritto ; inforza di tali considerazioni, venendo in rilievo l’evocazione d’uf- ficiodi una questione ‘mista’ di fatto e di diritto, segnatamente richia- matadal giudice d’appello allo specifico scopo di dirimere l’odierna con- troversia,la decisione impugnata, non essendo stata preceduta dalla doverosasottoposizione del la questione decisiva al previo contraddit- toriodelle parti , deve ritenersi nulla per violazione del diritto di difesa , inconformità a quanto fondatamente censurato dall’odierna ricorrente principale; varrà, peraltro, evidenziare come, dalla complessiva esposizione delpresente (come del secondo) motivo di ricorso, emerga con chia- rezza l’effettiva consistenza e la concreta rilevanza delle argomenta- zioniche l’odierna ricorrente principale avrebbe potuto sottoporre alla Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 1127/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valutazionedel giudice d’appello ove fosse stata posta in condizione di farlo,con la conseguente soddisfazione anche dell’ulteriore condizione postaal riconoscimento della nullità della sentenza impugnata per vio- lazionedel diritto di difesa, consistente nella concreta prospett azione, daparte dell’interessato, del le ragioni che l o stesso avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023, cit.; Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021 , Rv. 661095– 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 11308 del 12/06/2020 , Rv. 658167 -01); sullabase di tali premesse – dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale,e rilevata la fondatezza del primo motivo del ricorso prin- cipale (assorbiti i restanti) – dev’essere disposta la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è al- tresìrimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudiziodi legittimità; sidà atto de lla sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della Regione ricorrente incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso incidentale. Accoglieil primo motivo del ricorso principale e, assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Roma, in diversa composiz
Sentenza Cassazione n. 32375/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris