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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 47440/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali, il relazione alla conferma di responsabilità per il danneggiamento, si contestava la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Il ricorrente deduceva che l'aggravante non avrebbe potuto essere riconosciuta tenuto conto che il danneggiamento era avvenuto alla contestuale presenza sia della proprietaria che dell'utilizzatore del veicolo.

Il collegio rileva che si tratta di una doglianza che non supera la soglia di ammissibilità in quanto ripropone quella già avanzate con la prima impugnazione e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione priva di vizi logici: la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, riteneva che la vettura danneggiata, pur essendo in prossimità dell'abitazione del proprietario, non poteva che essere soggetta ad un controllo meramente eventuale e saltuario, come dimostrava il fatto che lo stesso risultava aver preso contezza dell'azione in quanto affacciatosi fortuitamente sul balcone (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione aderente alle emergenze processuali rispetto alla quale il ricorso si risolve nella richiesta dm una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/10/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali, il relazione alla conferma di responsabilità per il danneggiamento, si contestava la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Il ricorrente deduceva che l'aggravante non avrebbe potuto essere riconosciuta tenuto conto che il danneggiamento era avvenuto alla contestuale presenza sia della proprietaria che dell'utilizzatore del veicolo. Il collegio rileva che si tratta di una doglianza che non supera la soglia di ammissibilità in quanto ripropone quella già avanzate con la prima impugnazione e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione priva di vizi logici: la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, riteneva che la vettura danneggiata, pur essendo in prossimità dell'abitazione del proprietario, non poteva che essere soggetta ad un controllo meramente eventuale e saltuario, come dimostrava il fatto che lo stesso risultava aver preso contezza dell'azione in quanto affacciatosi fortuitamente sul balcone (pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione aderente alle emergenze processuali rispetto alla quale il ricorso si risolve nella richiesta dm una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 I
Sentenza Cassazione n. 47440/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris