CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38726/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3/11/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 642 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello era stata emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e che pertanto doveva essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa che ha congruamente ed in maniera esaustiva motivato sulla responsabilità dell'imputato nelle pagine da 4 a 6 dell'impugnata sentenza; il motivo di ricorso consiste in considerazioni che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominato nel testo del ricorso); del tutto generico è poi il richiamo all'art. 63 cod.proc.pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di'€ 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]