CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 20651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19341/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3198/2024 depositata il 08/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibili le domande dal medesimo proposte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; con atto depositato il 28.1.2025, i procuratori delle rispettive parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver raggiunto le parti un accordo transattivo sottoscritto il 13.1.2025, di cui hanno prodotto copia; Ritenuto che: - deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché l’accordo negoziale fra le parti determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. SU 8980/2018, Cass. N. 10483/2023), non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. - le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell'intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate, come, del resto, richiesto dalle parti nell’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere; - per effetto dell'accordo transattivo, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quando la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi