CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di Cagliari riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello lungo 15 centimetri e con lama di 6 centimetri) e conseguentemente lo condannava alla pena di C. 1.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché difetto di motivazione. Ha, in proposito, osservato che l'imputato deteneva un semplice "coltellino svizzero", cioè "un oggetto che comunamente viene usato e la cui offensività è alquanto dubbia", tanto più se si considera che il predetto era stato fermato dalle Forze dell'Ordine sulla base di un mero sospetto; il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel non riconoscere la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione di un'offensività del fatto pressocché assente; ancora, da censurare era la decisione in merito al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificato esclusivamente sulla base dei precedenti penali del Muscas. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; il difensore dell'imputato ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Inammissibile è la prima censura relativa al giudizio di colpevolezza emesso a carico dell'imputato, atteso che le osservazioni difensive, per la verità alquanto generiche, non solo riproducono profili già valutati e disattesi dal Giudice del merito con corretti argomenti logico - giuridici, ma sono per di più volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, entrambe estranee al presente scrutinio di legittimità. 2. Parimenti inammissibile è la censura riguardante la mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche.Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dal Tribunale di Cagliari in considerazione dei precedenti penali del Muscas e tale argomentare è, a giudizio del Collegio, assolutamente adeguato e congruo. 3. Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui ha censurato la decisione del Tribunale di escludere la ricorrenza dell'invocata causa di non punibilità richiamando genericamente ed esclusivamente i precedenti penali dell'imputato. Va, al riguardo, osservato che "ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni" (Cass. Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; cfr. anche Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01). E ancora, che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno) e che, quindi, "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01). 4. Ebbene, il Tribunale ha omesso tale doverosa verifica che va, pertanto, rimessa al giudice del rinvio, che dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto, attendendosi ai superiori principi di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il 13 dicem