CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9669-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -Intimata – avverso la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA depositata il 7/10/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 7/10/2020, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace, che aveva rigettato l’opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia di Stato, con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 141, comma 3 e 8 del Codice della Strada; - per ciò che in tal sede rileva, il Tribunale rigettò l’eccezione di incapacità a testimoniare degli agenti verbalizzanti, in quanto privi di un interesse nella causa tale da legittimare la loro partecipazione in giudizio; - nel merito, il Tribunale ritenne che il ricorrente non avesse dato prova della non veridicità di quanto indicato nel verbale; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; - la Prefettura di Pavia non ha svolto attività difensiva; - il Relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Considerato che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di incapacità a testimoniare degli agenti verbalizzanti, nonostante che essi fossero muniti di delega ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 150/2011; di conseguenza, essi avrebbero agito in qualità di rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbero avuto un interesse nel giudizio; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 141, comma 3 e 8 del Codice della Strada, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto il verbale di contestazione sarebbe generico ed indeterminato; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Reg. Att. Codice della Strada, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto l'intimazione all'alt non sarebbe potuta avvenire con richiamo verbale; - con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione del principio di immediata contestazione della violazione; - il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c.; - l'incapacità a deporre prevista dal l'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste- né un i nteresse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 167/2018); - la rappresentanza che legittima la partecipazione al giudizio del teste è legata ad un rapporto di immedesimazione organica e non può configurarsi tra i verbalizzanti e l'ente per il quale essi svolgono le funzioni di accertamento delle violazioni; - infatti, come già statuito da questa Suprema Corte, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa possono essere assunti come testimoni i verbalizzanti, i quali non sono portatori di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio (Cass. Civ. , Sez. III 21/4/2000 n. 5272). - i restanti motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti inammissibili per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non allega che essi fossero stati dedotti nella fase di merito; - è infatti principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito (come nel caso di specie), è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). - nel la specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo indicato dove, come e quando le questioni processuali sottoposte all’esame di questa Corte siano state sottoposte all'esame del giudici di merito; - inoltre, il ricorso sollecita una rivalutazione dei fatti storici che è riservata al giudice di merito ( Cass. Sez. U, n . 34476 del 27/12/2019); - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a