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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39051/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Amato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990.

L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.

Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi peraltro in presenza di rinuncia dell'imputato ai motivi in punto di responsabilità in appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Amato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento. Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi peraltro in presenza di rinuncia dell'imputato ai motivi in punto di responsabilità in appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39051/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris