CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 13074/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società traavvocati [OSCURATO:SOCIETA].- controricorrenti–- ricorrenti successivi -avverso la sentenza n. 32/2024 della Corte d’Appello di Cagliari,sez. Distaccata di Sassari, depositata il 16.2.2024, N.R.G. 93/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] BelléNumero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025Numero di raccolta generale 13074/2025Data pubblicazione 16/05/2025la Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decidendoin sede di rinvio, ha parzialmente accolto le domandeoriginariamente proposte dai lavoratori meglio indicati in epigrafe,dichiarando la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro atempo determinato intercorsi tra le parti e riconoscendo a titolo dirisarcimento del danno per abusiva reiterazione rispettivamentedodici (Cattari) e sei (Ganau) mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto;la Corte d’Appello richiamava i plurimi contratti intercorsi con iricorrenti che si erano svolti, in via non continuativa, quanto alCattari, nell’arco di circa nove anni a partire dal 2001 per mansionidi giardiniere e capo squadra nei settori igiene, ambientale e verdeurbano e, quanto al Ganau, per mansioni di giardiniere nel settoredel verde urbano, in tre periodi della durata di alcuni mesi ciascunonell’anno 2000, nonché negli anni 2007/2008 e 2009/2010;la Corte territoriale, richiamati i principi delle ordinanze rescindentidi questa S.C., escludeva che la legittimità dei rapporti a terminepotesse derivare dalla loro astratta riconducibilità a progetti per losviluppo e l’occupazione finanziati dalla Regione Sardegna;essa smentiva altresì che una tale finalità potesse integrare unaragione oggettiva idonea ad escludere l’applicazione della clausola5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quantotale scopo avrebbe potuto essere assicurato in modo più incisivo,da rapporti a tempo indeterminato «ove i contratti siano diretti –come nei casi di specie, rientrando la cura dell’igiene ambientale edel verde urbano fra i servizi istituzionali – a soddisfare esigenzepermanenti e durevoli dell’Amministrazione prive del necessariocarattere della temporaneità»;2 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025su tali basi la Corte distrettuale affermava quindi la nullità deiNumero di raccolta generale 13074/2025termini apposti ai contratti di lavoro successivi all’entrata Dinat a vpuigbbolicraezio ne 16/05/2025del d. lgs. n. 165 del 2001 e, confermato il diniego dellaconversione per effetto del divieto sancito dall’art. 36 delmedesimo d. lgs., riconosceva a titolo risarcitorio gli importi giàsopra menzionati, da essa attribuiti facendo applicazione dell’art.32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 illo tempore vigente;quanto alle spese di lite, la Corte d’Appello ne disponeva lacompensazione in misura di un terzo, per effetto della parzialesoccombenza dei ricorrenti, stante il rigetto della domanda diconversione a tempo indeterminato dei rapporti, condannando ilComune al pagamento in favore delle controparti dei restanti dueterzi, di cui procedeva alla liquidazione dando atto di fareriferimento alle tariffe proprie delle cause di valore indeterminabiledi complessità bassa e dei parametri medi, con riduzione del 30 %per la medesimezza delle questioni di diritto comuni a più personepatrocinate dallo stesso difensore;il Comune di Sassari ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi quattro motivi;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,proponendo altresì autonomo ricorso principale avverso la stessasentenza, cui ha opposto difese il Comune con propriocontroricorso;il Comune di Sassari ha depositato memoria in entrambi i giudizi;all’adunanza camerale del 3 aprile 2025 il giudizio conseguente alricorso introdotto dai lavoratori (N.R.G. 14703/2024) è statopreliminarmente riunito al ricorso proposto dal Comune di Sassari(N.R.G. 10592/2024) ed entrambi sono stati decisi nei termini cheseguono.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025Numero di raccolta generale 13074/2025Data pubblicazione 16/05/2025preliminarmente va precisato che, in presenza di altraimpugnazione già pendente avverso la medesima sentenza, ilricorso per cassazione successivo si converte, con la riunione alprincipale, in ricorso incidentale (Cass. 13 dicembre 2011, n.26723; Cass. 16 luglio 2014, n. 16221), senza che nel caso dispecie si ponga questione alcuna di tempestività, essendo anche ilricorso successivo intervenuto nei termini propri di impugnazioneed anche nel rispetto del termine di cui al combinato disposto degliartt. 370 e 371 c.p.c.;il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art.384 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere laCorte d’Appello ottemperato ai principi di diritto enucleati dallaSuprema Corte nelle ordinanze di cassazione con rinvio;il motivo è sviluppato sostenendo che nella sentenza impugnatafosse mancato il vaglio della fattispecie concreta alla luce di tutti glielementi rilevanti al fine di verificarne la sussumibilità nellafattispecie astratta prevista dal legislatore regionale ed al fine divalutare correttamente l’abusività o meno dei contratti stipulati;in particolare, si legge nel motivo, la Corte territoriale avevaomesso di verificare in concreto se i contratti di lavoroprevedessero lo svolgimento di attività corrispondenti ai progetticomunali approvati, nonché il fatto di essersi stipulati i contrattiall’esito di apposite selezioni indette annualmente da Centri perl’impiego, sulla base dei requisiti di disagio sociale volta a voltaindividuati e prescegliendosi coloro che, pur se ripetutamente, sierano collocati in posizione utile nelle graduatorie, trascurandosiinfine che i contratti conclusi fossero di tipo privatistico e che ilavoratori non fossero stati assunti per sostituire il personale diruolo;4 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025nella censura si precisa come non potesse ritenersi sufficiente laNumero di raccolta generale 13074/2025mera verifica del solo numero di contratti intercorsi conD atcai pausbbcliucanzio ne 16/05/2025lavoratore o delle mansioni in essi indicate, così comel’affermazione che si trattava delle attività normalmente svolte dalComune e la conclusione del tutto semplicistica nel sensodell’illegittimità per essere quei rapporti destinati a soddisfareesigenze permanenti e stabili dell’ente;viceversa, un corretto esame della fattispecie avrebbe fattoconcludere che le prestazioni di giardiniere etc. rese eranoindispensabili per lo svolgimento delle attività previste nei progetticomunali annualmente approvati, i quali necessariamente, perdisposto della legislazione regionale che ne giustificava l’adozione,dovevano rispondere ad attività istituzionali dell’ente finalizzate allarealizzazione, manutenzione e gestione di opere o attività pubblicheo di pubblica utilità e alla promozione o sostegno di progettioccupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorse locali;il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che è individuato nell’avvenutocompimento dell’iter procedurale propedeutico alla stipulazione deicontratti di lavoro a termine quale prevista dalla legge dellaRegione Sardegna n. 11 del 1988 e quindi attraverso l’adozione diprogetti comunali annuali, le successive selezioni e la stipulazionedei contratti di tipo privatistico;il terzo motivo – formulato in via subordinata – assume laviolazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) della clausola 2della Direttiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), per avere la Corted’Appello erroneamente ritenuto che i contratti di lavoro oggetto dicausa rientrassero nel campo di applicazione di essa, nonostante sitrattasse di rapporti definiti nel quadro di un programma specificodi formazione e inserimento lavorativo finanziato con risorsepubbliche;5 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025infine, ancora in via ulteriormente subordinata, con il quarto motivoNumero di raccolta generale 13074/2025si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 dDealt ad pu.b blglicsaz.io ne 16/05/2025n. 165 del 2001 e della clausola n. 5 punto 1 lett. a) della Direttiva1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,per avere il giudice erroneamente ritenuto che i contratti inquestione non potessero rientrare tra le ipotesi per le quali èammesso il ricorso al lavoro a tempo determinato, non essendostati essi destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevolidell’ente e risultando pienamente corrispondenti alla fattispeciedelineata dalla legge regionale n. 11 del 1988;i suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente secondol’ordine logico-giuridico delle questioni ed anche a prescindere dainessi di subordinazione impostati nel ricorso per cassazione, data lastretta connessione tra i vari profili posti a base dell’impugnazione;va premesso il richiamo ai principi sanciti dalle ordinanzerescindenti, ovverosia da Cass. 22 marzo 2022 n. 9307 (Ganau) en. 9308 (Cattari), sulla cui base si deve definire il contenzioso;esse hanno delineato i seguenti punti fermi, in estrema sintesiriconducibili al fatto che:a) la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94, va intesa, indoverosa coerenza con i principi della Costituzione (sul pianodel coordinamento tra la disciplina regionale e le normefondamentali dell’ordinamento civile di cui all’art. 117 dellaCostituzione) e del diritto dell’Unione Europea (sul piano dellastipula a tempo indeterminato come forma comune deirapporti di lavoro), nel senso che l’adozione di “specificiprogetti” sulla base della citata disciplina regionale deveessere coordinata con il rispetto della regola di causalità etemporaneità delle esigenze imposte ai contratti a terminedalla normativa statale all’epoca vigente, al fine di assicurare6 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025l’osservanza dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e delNumero di raccolta generale 13074/2025d.lgs. n. 368 del 2001, con verifica da effettuare in Dcaotan pucbrbelictaozio ne 16/05/2025e non per la sola astratta riconducibilità dei contratti aimenzionati progetti;b) l’incentivo all’occupazione non costituisce in sé ragioneoggettiva rilevante al fine di impedire, ai sensi della clausola5, lett. a dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva1999/70/CE, l’applicazione delle regole di tutela avverso lareiterazione abusiva di contratti a termine, in quanto lefinalità di politica sociale in tanto possono essere valorizzate,in quanto siano perseguite con il rispetto delle regole postedall’ordinamento interno, in coerenza con il dirittodell’Unione, al fine di evitare l’abuso nella contrattazione atermine e quindi – nel caso di specie e secondo il regimeinterno vigente – attraverso il rispetto della disciplina sullacausale e ciò perché in realtà, quel medesimo fine potrebbeessere assicurato, in modo ancora più incisivo, mediantel’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato;c) solo l’effettiva ricorrenza di fattispecie riportabili alla clausola2 paragrafo 2 (esigenze di “formazione professionale inizialee di apprendistato o ricorrenza di “programmi specifici diformazione”) possono consentire agli Stati membri – neicorrispondenti casi - di non applicare l’[OSCURATO:PERSONA], converifica da effettuarsi in concreto, rispetto al concretodell’Unione;la sentenza qui impugnata, a propria volta, richiamate le mansioni,la pluralità e l’arco temporale dei rapporti quali sopra riepilogati alpunto 1 dello storico di lite, ha evidenziato che:- «la sola giustificazione inserita» nei contratti tra le parti erala «dicitura “ex L.R. 11/88 art. 94”, rubricato “Progetti7 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025comunali di sviluppo finalizzati all’occupazione” e si riferisseNumero di raccolta generale 13074/2025appunto a siffatti progetti»; Data pubblicazione 16/05/2025- il rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dellaregola di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 «non puòdiscendere esclusivamente» dalla riconducibilità dei rapportiai «progetti per lo sviluppo e l’occupazione finanziati dallaRegione Sardegna», ciò non integrando «il concetto diragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva dicarattere temporaneo o eccezionale»;- per identiche ragioni non ricorreva un obiettivo idoneo adintegrare una ragione oggettiva rilevante ai sensi dellaclausola 5 per escludere l’applicazione delle misure e delletutele avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine;- nel caso di specie i contratti erano viceversa diretti«rientrando la cura dell’igiene ambientale e del verde urbanofra i servizi istituzionali – a soddisfare esigenze permanenti edurevoli dell’Amministrazione prive del necessario caratteredella temporaneità»;ciò posto ed iniziando dai profili più generali, va detto che lasentenza impugnata resiste al motivo di ricorso (il terzo) con ilquale si prospetta ancora la possibilità che i contratti si sottragganoalla disciplina eurounitaria ed alla declinazione di essanell’ordinamento interno di cui al d. lgs. n. 368 del 2001 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per essere essi motivati da esigenze diformazione o inserimento al lavoro di cui all’art. 2, paragrafo 2dell’[OSCURATO:PERSONA];la sentenza ha infatti evidenziato, ponendosi pienamente nel solcodelle pronunce rescindenti (v. supra, punto 4 lett. c) e del dirittoeurounitario come inteso dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia11 dicembre 2019, Città di Verviers), che la «sola» giustificazione8 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025Numero di raccolta generale 13074/2025inserita nei contratti fosse il richiamo alla legge regionale ed allaData pubblicazione 16/05/2025mera finalizzazione all’occupazione;nulla è stato accertato su scopi di formazione ed anche il motivo diricorso, nel sostenere l’esistenza di tali scopi formativi, fa levasull’esigenza di alleviare lo stato di disagio di soggetti disoccupati,che è cosa diversa, e sulla pubblica utilità delle opere e dei servizicui i lavoratori venivano addetti, che è in sé inconferente sotto ilprofilo qui in esame;si tratta dunque di esigenze incoerenti rispetto a quelle formative edi ingresso nel modo del lavoro che potrebbero giustificare laderoga, senza contare che il discorrere di scopi formativi rispetto acontratti più volte reiterati nel corso di diversi anni è in sémanifestamente contraddittorio;non senza rilevare che il ricorso per cassazione del Comune non èimpostato nei termini di inesistenza o apparenza della motivazione(art. 132 n. 4 c.p.c.), non può poi comunque dirsi che sia mancatol’accertamento dell’assenza di valide causali nel senso preteso dallasentenza rescindente e riepilogato sopra al punto 5 lett. a);la sentenza impugnata, nel passaggio sull’assenza di idonee ragionigiustificative della temporaneità dei diversi contratti, va intesa nelsenso – espressamente affermato – che le causali erano «prive» ditali connotazioni per riguardare la cura dell’igiene ambientale e delverde urbano quali servizi «istituzionali», con ciò evidentementeintendendosi non tanto lo scontato riferirsi ad utilità dell’ente inquanto gestore di quei settori, quanto il rispondere essi ad esigenzenon transitorie, ma stabili della P.A. di riferimento;del resto - non senza dimenticare il principio generale per cui,stante la natura eccezionale del rapporto di lavoro a tempodeterminato rispetto a quello a tempo indeterminato, è a carico deldatore l’onere non solo di specificare la causale ma anche diprovare la legittimità del termine (v. già Cass. 27 gennaio 2011, n.9 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025Numero di raccolta generale 13074/20251931, poi sempre confermata e in tema di lavoro privato, ma conData pubblicazione 16/05/2025principi che non vi è ragione di non applicare nel discorreresull’applicazione della medesima norma in ambito di pubblicoimpiego privatizzato) – non si può non osservare che ancora nelricorso per cassazione il Comune continua a fare riferimento aglispecifici progetti di cui alla legge regionale, senza indicare in modoesatto, ma solo con formule generiche, quali fossero le causali inipotesi realmente temporanee che giustificassero il ricorso alavoratori a termine ed in particolare quali fossero specificamentele opere o i servizi indicati dai progetti presentati;così come analogamente sterili sono i richiami, sempre del primomotivo, al rispetto delle selezioni e delle graduatorie, alla stipula dicontratti privatistici – profili tutti in sé irrilevanti quanto alconnotato della temporaneità in concreto delle esigenze - comeanche all’assenza di ragioni sostitutive, in quanto anchequest’ultimo profilo non significa necessariamente che le assunzioniandassero a sopperire a necessità non temporanee dell’ente;ciò comporta la reiezione del primo motivo di ricorso, ma vaparimenti detto che sono prive di pregio anche le deduzioni subspecie di omesso esame di fatto decisivo di cui al secondo motivo,ove il richiamo al rispetto delle procedure di cui alla legge regionalenon ha alcun rilievo rispetto al profilo sostanziale dell’esplicitazioneed esistenza di una causale temporanea delle assunzioni;per quanto precisato nelle ordinanze rescindenti (supra punto 5lett. b) va da sé che, in assenza di una causale giustificativa delleassunzioni a termine e quindi dell’osservanza di una delle regoleche il legislatore interno ratione temporis aveva posto onde evitareil ricorso abusivo a tale forma contrattuale, anche sotto il profilodella successiva reiterazione per analoghe esigenze, non si può inalcun modo parlare di ragioni obiettive correlate all’intento difavorire l’occupazione, come si è detto ben più tutelata semmai da10 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025Numero di raccolta generale 13074/2025assunzioni a tempo indeterminato e ciò comporta il rigetto ancheData pubblicazione 16/05/2025del quarto motivo;il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato;il primo motivo del ricorso successivo/incidentale assume l’omessa,erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché laviolazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3c.p.c.);il motivo evidenzia come la Corte territoriale abbia compensato perun terzo le spese dell’intero processo, condannando il Comune arifondere ai lavoratori i restanti due terzi e ciò sull’assunto di unaparziale soccombenza di questi ultimi, per essersi visti rigettare ladomanda di conversione a tempo indeterminato dei rapporti atermine;secondo i lavoratori la decisione sarebbe errata, per violazione delprincipio di soccombenza, in quanto nel giudizio di rinvio ladomanda di conversione non era stata più proposta e quindi ilComune aveva visto integralmente disattendere le proprie ragioni,così come non poteva dirsi che il tema della conversione fosse statocoinvolto dal giudizio di cassazione;10.1il motivo è infondato;10.2è pacifico che la domanda di conversione fosse stata proposta inprimo e secondo grado, ove le pretese dei lavoratori erano stateintegralmente rigettate ed il tema del giudizio di legittimità, percome emerge dalle pronunce rescindenti, era quello pregiudizialedella legittimità o meno dei termini apposti ai contratti;è dunque improprio parlare di mancata riproposizione presso laS.C. della domanda di conversione, in quanto quest’ultima11 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025riguardava semmai gli effetti di quelle nullità, che eranoNumero di raccolta generale 13074/2025consequenziali a quanto fosse stato poi deciso in Dsatea dpueb blicdaziio ne 16/05/2025legittimità;ciò posto, è indubbio che in sede di rinvio la domanda non sia statapiù avanzata e che tuttavia la Corte d’Appello, in almeno duepassaggi motivazionali, ovverosia quando ha richiamato il divieto diconversione sancito dall’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 equando ha deciso sulle spese, ne abbia valutato l’infondatezza;ne deriva che, in questa prospettiva, vi è stata parzialesoccombenza rispetto alle domande originariamente proposte;vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali, ilgiudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenereal principio della soccombenza applicato all'esito globale delprocesso, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al lororisultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento aciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite,può legittimamente pervenire ad un provvedimento dicompensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stessein favore della controparte (Cass., S.U., 8 novembre 2022, 32906;Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289);la Corte territoriale ha dunque giustamente ritenuto, rispettoall’intero processo, la parziale soccombenza dei lavoratori ecorrettamente, valutandone la portata in misura minoritariarispetto ai capi di domanda accolti, ha disposto solo lacompensazione in misura di un terzo, condannando il Comune, inquanto maggiormente soccombente sul merito, al pagamento deirestanti due terzi alle parti vittoriose;12 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025il secondo motivo del ricorso successivo/incidentale denuncia laNumero di raccolta generale 13074/2025violazione o falsa applicazione dell’art. 4, co. 4 del D.M. nDa.t a5 pu5b bldicaezlio ne 16/05/20252014 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e ciò sul presupposto che la Corteterritoriale, nel liquidare le spese, ha applicato la riduzione del 30%, per avere il medesimo difensore affrontato le stesse questioni difatto e di diritto rispetto alla pluralità di parti da lui difese,nonostante le cause fossero state separatamente introdotte e cosìcondotte fino alla fase di rinvio, ove esse erano state poi riunite insede decisionale;il terzo motivo adduce la violazione e\o falsa applicazione (art. 360n. 3 c.p.c.) dell’art. 4, co. 2, del D.M. n. 55 del 2014 (qualemodificato dai successivi D.M. n. 37 del 2018 e 147 del 2022) edifetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) e lamenta il fatto che laCorte territoriale, senza in proposito giustificare, abbia omesso diapplicare l’aumento per la difesa di pluralità di parti, conriferimento alla liquidazione di un unico importo per la fasedecisionale delle cause riunite in sede di rinvio;in altre parole, i lavoratori riconoscono che la liquidazione separatadelle spese per ciascuno dei giudizi di rinvio e per le fasi di studiosia da considerare corretta, ma lamentano che, per la fasedecisoria, intervenuta dopo la riunione, vi sia stata un’unitarialiquidazione senza alcun aumento per la pluralità di parti e senzaalcuna motivazione a sostegno di tale omissione;i due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto la lorodefinizione coinvolge principi comuni ad entrambi;è principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C., quello percui non è sindacabile in sede di legittimità la determinazione deicompensi da rimborsare alla controparte vittoriosa allorquando nonsiano violati i minimi ed i massimi della tariffa vigente;13 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025ciò veniva affermato nel vigore dei più risalenti criteri diNumero di raccolta generale 13074/2025liquidazione attraverso il principio per cui «la determinazioDantae p udbbelicgalziio ne 16/05/2025onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionaledel giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo dellatariffa, non richiede specifica motivazione e non può formareoggetto di sindacato in sede di legittimità» (Cass. 23 maggio 2002,n. 7527; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583, quest'ultima conriferimento anche all'attività stragiudiziale; Cass. 9 ottobre 2015,n. 20289);a seguire, Cass. 10 maggio 2019, n. 12537 ha ritenuto, conriferimento al d.m. n. 140 del 2012, che «la disciplina secondo cui iparametri specifici per la determinazione del compenso sono, "diregola", quelli di cui alla allegata tabella A va intesa nel senso chel'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valoriminimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità,motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida diaumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere,essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragionidello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che negiustifichino la misura»;analoghe conclusioni sono state estese, pur nella diversità del testotariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55 del 2014, che quirileva, essendosi ritenuto che anche in tale ambito, «l'esercizio delpotere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pursempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione èdoverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in talcaso, che siano controllabili le ragioni che giustificano loscostamento e la misura di questo» (Cass. 13 luglio 2021, n.19989; Cass. 5 maggio 2022, n. 14198, nonché, in sostanza,14 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025anche Cass. 7 gennaio 2021, n. 89 e Cass. 20 dicembre 2024, n.Numero di raccolta generale 13074/202533642); Data pubblicazione 16/05/2025quest’ultimo indirizzo va qui confermato in quanto l’art. 4, co. 1 delD.M. n. 55 del 2014 – pur dopo la limitazione del “di regola” ai soliaumenti (D.M. 37/2018) e poi la sua totale eliminazione (D.M.147/2022) - muove dai parametri ”medi”, di cui assume che ilgiudice «tiene conto», ma immediatamente fissa un aumento (ora)fino al 50 % ed una riduzione non oltre il 50 per cento, cosìponendo, pur senza riproporre la dizione («di regola») di cui alprecedente art. 11 d.m. n. 140 del 2012, un analogo criterioelastico entro cui devono muoversi le liquidazioni giudiziali deicompensi;ciò in un contesto in cui si è altresì chiarito, coerentemente con ilsenso della citata disposizione tariffaria (il “tiene conto”) che intema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n.55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alladeterminazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudicesolo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delletariffe (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. 7 gennaio 2021, n.89; Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642);vale dunque in pieno il principio icasticamente ribadito già da Cass.24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui «la determinazione inconcreto della misura del compenso per prestazioni professionali diavvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento delgiudice di merito (p. es. Cass. 29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26ottobre 1968, n. 3589)»;13.1a tale assetto, cui va data continuità per la coerenza con il datonormativo, va poi affiancata la risalente considerazione – parimentifondante – secondo cui la denuncia del vizio nella liquidazione dellespese non attiene all’ambito degli errores in procedendo, ma deglierrores in iudicando (Cass. 29 ottobre 2014, n. 22983; Cass. 2915 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025ottobre 2000, n. 6864) che a propria volta si rende coerente con laNumero di raccolta generale 13074/2025regola di insindacabilità della misura di tale liquidazione sDea tae psusbbali casziio ne 16/05/2025ponga entro i minimi ed i massimi stabiliti dalla tariffa, per lalineare considerazione che, in tanto si può ritenere realizzata unaviolazione della legge sostanziale, in quanto siano superati queilimiti e non altrimenti;ciò è stato detto al fine di ritenere l’irrilevanza dell’errore nelladeterminazione dello scaglione (Cass. 11 febbraio 2004, n. 2626),ma vale anche rispetto ad errori motivazionali che non superinoquei limiti, non potendosi a tali errori attribuire effetti superiori aquelli che avrebbe una totale carenza di motivazione;detto altrimenti, i vizi procedurali e nell’articolazione dellamotivazione non rilevano, se non quando si accompagnino ad unaviolazione certa della regola sostanziale elastica di individuazionetra i minimi ed i massimi, anche perché la fissazione giudiziale, aldi là dei meccanismi tecnici esposti, ha ad oggetto alla fine unimporto, che è quello su cui si manifesta la decisione;poste tali premesse, vanno definite anche ulteriori conseguenze;la giurisprudenza di questa S.C. si è in effetti consolidata nel sensoche, partire dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del 2014 dalD.M. n. 37 del 2018, i minimi di tariffa sono assolutamenteinderogabili in quanto le riduzioni sui valori medi possono operare«in ogni caso non oltre il 50 per cento» (Cass. 13 aprile 2023, n.9815; poi anche Cass. 20 ottobre 2023, n. 19184);viceversa, restano derogabili i massimi di tariffa, ma, secondoquanto precisato da Cass. 10 maggio 2019, n. 12537 e poi daCass. 3 giugno 2024, n. 15506, solo sulla base di specificamotivazione;in quest’ultimo caso la motivazione assume dunque portatasostanziale, perché necessaria al superamento della regola e16 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025dunque la sua mancanza o la sua manifesta irrazionalità possonoNumero di raccolta generale 13074/2025viziare la decisione; Data pubblicazione 16/05/2025in questo contesto si pongono quindi altri temi, dati dal rilievo daco. 2, cit.) che possono intervenire in ragione della difesa dipluralità di parti e\o dell’essere coinvolte questioni comuni a piùcontendenti patrocinati dal medesimo difensore;quanto alle riduzioni, la menzionata regola di inderogabilità deiminimi esclude certamente che, attraverso esse, si possa scendereal di sotto di tali minimi per effetto dell’applicazione di un siffattocriterio;quanto agli aumenti, va evidenziato come l’art. 4, co. 2, del D.M. n.55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nel senso che peressi non è più riproposta la dizione per cui gli stessi potrebberoessere attuati “di regola”;ciò non va però inteso nel senso di una riduzione delladiscrezionalità, ma di un suo ampliamento, ma pur sempre entroun elastico percentuale prefissato dalla tariffa (30 per cento, fino aun massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggettooltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta), sicché si deveritenere che anche tale previsione sia da riportare, per coerenza difondo del sistema, al principio per cui la liquidazione entro i marginidi tariffa non necessita di motivazione (v. supra, punto 13);pertanto, l’applicazione o meno di quegli aumenti non può esserecensurata in sede di legittimità;17.1ciò è stato del resto già ritenuto da Cass. 5 dicembre 2024, n.31217 la quale – in concreto discostandosi da Cass. 14 gennaio2020, n. 461 (poi seguita da Cass. 5 gennaio 2024, n. 376; Cass.17 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/202513 giugno 2024, n. 16465) - ha affermato che non possa esserviNumero di raccolta generale 13074/2025sindacato rispetto agli aumenti praticati ai sensi dell’art. D4ata, pcubob.lic a2zio ne 16/05/2025del D.M. citato;ciò sul presupposto che solo l’aumento al di fuori dei parametrimassimi di tariffa imporrebbe la motivazione, proprio per essere di«ampiezza indiscriminata» (Cass. 12537/2019 cit.) e perriguardare «casi del tutto eccezionali» (Cass. 15506/2024 cit.),quale in sé solo non è certamente quello della difesa in caso dipluralità di parti munite di analoga posizione processuale;ciò per concluderne quindi che gli aumenti previsti dalla tariffa peril caso della difesa di o contro una pluralità di parti (art. 4, co. 2,del DM n. 55 del 2014) non sono sindacabili perché si basano suparametri esplicitati nella tariffa, secondo una logica da ricostruirenel senso che quanto viene stabilito dal giudice sulla base di regoledettate dalla tariffa non è viziato anche qualora manchi unaspecifica motivazione, mentre quanto è liberamente definibilesenza parametri prefissati va invece munito di motivazione;la conseguenza è che – data la bilateralità degli argomenti –l’essersi o meno applicati gli aumenti di cui all’art. 4, co. 2 per ladifesa di una pluralità di parti non comporta in sé vizio dellasentenza impugnata, se non siano violati i minimi (in caso dimancata applicazione) o i massimi (in caso di applicazione);principio che del resto è insito anche nella motivazione di Cass.,S.U., 27 novembre 2019, n. 31030 ove – con riferimento allariduzione, ma con ragionamento che vale appieno per l’aumento –si afferma che il corrispondente potere «ha natura discrezionale,sicché il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede dilegittimità (Cass. 10/1/2017, n. 269; nello stesso senso, Cass.18/04/2005, n. 8084, in motivazione; Cass. 03/07/2003, n.10532)»;17.218 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025Numero di raccolta generale 13074/2025va solo precisato, in chiusura, che l’esclusione del sindacato sugliData pubblicazione 16/05/2025aumenti o riduzioni contenuti entro i minimi e massimi di tariffariguarda solo le cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla«stessa posizione processuale» (art. 4, co. 2 e co. 4 citt.) e nonevidentemente il diverso caso in cui l’autonomia di tali posizionicomporta necessariamente separatezza di liquidazioni (v. ancheCass. 6 giugno 2022, n. 18047);applicando al caso di specie i menzionati principi, ne deriva chevanno disattesi sia il secondo, sia il terzo motivo sulle spese di lite;quanto al secondo motivo, è corretta la difesa in esso contenutasecondo cui la riduzione ai sensi dell’art. 4, co. 4 non può operarenelle fasi in cui i giudizi erano separati, per l’inevitabile autonomiadelle posizioni giuridiche e processuali dei diversi contendenti(Cass., S.U., 31030/2019 cit.);tuttavia, stante la menzionata irrilevanza della motivazione, nonessendo dimostrata e neppure addotta come tale l’avvenutacomplessiva violazione dei minimi assoluti di tariffa, la censuraintercetta in sostanza un profilo non censurabile in sede dilegittimità;quanto al terzo motivo, non è dimostrato e neppure addotto che,con la liquidazione di un unico compenso per la fase decisionale,senza l’aumento di cui all’art. 4, co. 2, vi sia stata parimenti,secondo la liquidazione quale effettuata, una complessivaviolazione dei minimi di tariffa;la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale trale parti delle spese di questo giudizio di cassazione conseguentealla fase di rinvio. P.Q.M19 di 20Numero registro generale 10592/2024Numero sezionale 1771/2025La Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta entrambi e compensaNumero di raccolta generale 13074/2025le spese del giudizio di cassazione. Data pubblicazione 16/05/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentisuccessivi/incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di Cassazione, del 3.4.2025.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio20 di 20Numero registro generale 14998/2025Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 5757/2026Data pubblicazione 13/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.14998/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 14998-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];571 - resistente –per la correzione dell'ordinanza n. 13074/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 10592/2024, 14703/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14998/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 5757/2026- i ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanza dDait a pubblicazione 13/03/2026questa Corte n. 13074/2025 in causa contro il Comune diSassari, nella parte in cui non ha espressamente provvedutosulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., aventead oggetto la richiesta di sospensione della sentenza dellaCorte d’Appello che aveva condannato il Comune alrisarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesimaCorte nel contraddittorio con i lavoratori; sostengono che permero errore materiale non si sia provveduto su tali spese,essendosi questa Corte pronunciata solo sul ricorso principalee su quello incidentale (con compensazione integrale dellespese del giudizio di cassazione giustificata da reciprocasoccombenza);- i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanza.[OSCURATO:PERSONA]- il ricorso non è fondato;- la regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto ilgiudizio come pervenuto all’esame della Corte di legittimità equindi anche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorchésvoltasi innanzi alla Corte d’Appello);- come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l'ordinanza emessa,ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensionedell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenerela liquidazione delle spese, trattandosi di una pronunciasoltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito delgiudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste unaNumero registro generale 14998/2025parte definitivamente soccombente, sicché la relativaN umero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 5757/2026liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito dDait a pubblicazione 13/03/2026quella delle spese del giudizio di legittimità; e la disciplinadelle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata alprincipio della soccombenza, riferito all'esito finale delgiudizio (v. Cass. n. 20893/2025);- nel caso di specie, deve evincersi dal compendiomotivazionale complessivo che la disposta compensazionedelle spese in ragione della reciproca soccombenzacomprendeva implicitamente anche quelle della faseincidentale, in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorioe manca un espresso riferimento alla stessa;- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (Cass. S.U. n. 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt.287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcuncaso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, oppongaresistenza all’istanza;P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.