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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00151/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3466/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16/b, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] edEgidio Paolucci, che la rappresentano e difendono -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello Roma n.4151/2019 depositata il 20/6/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (successivamente confluita in [OSCURATO:SOCIETA], di seguito indicata per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”) e, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni in liquidazione coatta amministrativa (di seguito per brevità “Crai” o “Procedura di l.c.a.“) per la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2 l.fall., dei pagamenti effettuati da Crai a [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 24.396. 1.1 La Corte distrettuale preliminarmente rilevava l’ammissibilità dell’appello ex art 342 c.p.c., essendo i motividi impugnazione specifici e circostanziati rispetto alla sentenza impugnata,e l’inammissibilità, ex art.345 c.p.c., dei documenti prodotti dall’appellante nel giudizio di secondo grado. 1.2 I giudici di seconde cure, in punto di scientia decoctionis, dopo aver puntualizzato che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente doveva essere effettiva, evidenziavano l’inidoneità degli elementi addotti dalla procedura a provare in capo alla società accipiensla conoscenza dello stato di insolvenza di Crai; in particolare : i) non vi era la prova che la missiva del 16/6/2009 di Crai inviata ai fornitori fosse stata conosciuta anche da [OSCURATO:PERSONA]; ii) l’esistenza di protesti di assegni non emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA], la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia e l’omesso deposito del bilancio 2008 erano circostanze di «non diretta, dovuta conoscibilità ovvero di presunta conoscenza da parte di soggetti che non esercitano attività bancaria o finanziaria»; iii) le dimensioni di [OSCURATO:PERSONA] e la natura di operatore esercente attività di somministrazione di servizi di telefonia non rendevano praticabile l’accertamento della solvibilità di uno dei tanti clienti, avuto anche riguardo alla scarsa rilevanza del credito; iv) la pubblicazione sul sito internet da parte della CGIL di una procedura di mobilità per le sede di Roma e Napoli, oltre a non essere sintomo univoco di decozione dell’azienda, non era un fatto di presumibile conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Crai ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo, suddiviso in quattro sottomotivi, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.; si sostiene che la Corte distrettuale nulla abbia statuito, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, sulle questioni: a) dell’inesistenza dell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per violazione dell’art. 12 D.G.S.I.A. 16 aprile 2014, che non consentiva il rinnovo della notifica dell’atto in forma corretta; b) del vizio di rappresentanza della parte ex artt. 75 e 77 c.p.c., per non avere l’appellante, a ciò espressamente sollecitata dall’eccezione dell’appellata, prodotto la procura notarile dalla quale il firmatario traeva i suoi poteri sostanziali e processual i ; c) della violazione del divieto di ius novorum in appello , perché solo in tale sede l’appellante avrebbe invocato che il concetto di “effettività” della scientia decotionis si concretizzasse nel ricercare la “concreta situazione psicologica da parte del terzo” e non anche a termini di “conoscibilità secondo prudenza e diligenza, rapportata alle condizioni oggettive e soggettive dell’accipiens come invece aveva fatto il giudice di primo grado; d) della formazione del giudicato interno sul capo di pronuncia del Tribunale di Roma con il quale i giudici di primo grado avevano enunciato gli scopi e la tipologia della prova necessaria all’azione, cui poi si era conformato il successivo capo decisorio dipendente. 2.Il motivo risulta in parte inammissibile , in parte infondato. 2.1 Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024). 2.2 Anche a voler ritenere che la ricorrente abbia comunque voluto riproporre con il ricorso per cassazione la denuncia degli errores in procedendo fatti valere in appello la censura, nella sua quadruplice articolazione, è infondata. 2.3 Non può predicarsi alcun fenomeno di sanatoria di un atto di citazione inesistente avvenuta con la notifica di un nuovo atto di citazione in appello come erroneamente prospetta la ricorrente.

Semplicemente l’appellante ha notificato a distanza di due giorni il medesimo atto di appello con due modalità diverse: il primo a mezzo pec, il secondo a mezzo Unep della Corte d’Appello di Roma; entrambe le notifiche sono avvenute tempestivamente e [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto a ruolo l’atto di appello notificato successivamente.

Al riguardo, va richiamato il principio di questa Corte secondo il quale «nel rito ordinario la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello.

Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso» ( cfr. Cass.16598/2016). 2.4 La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione.

Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 33769/2022).

Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato che l’eccezione di carenza dei poteri rappresentativi fosse stata tempestivamente dedotta in primo grado o fatta oggetto di un motivo d’appello, né che fosse stata prospettata una richiesta di giustificazione dei poteri rappresentativi da parte del giudice. 2.5 Con riferimento agli altri due profili della doglianza, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], lungi dal modificare le proprie difese, ha, sia in primo che in secondo grado, contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo; ad ogni buon conto l’art. 345 c.p.c. non consente di proporre per la prima volta in appello domande eccezioni nuove,non mere difese in diritto; è poi insegnamento consolidato di questa Corte che il giudicato si determina con una statuizione minima della sentenza costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto e non certo su un mero presupposto di diritto, costituito nel caso di specie dai principi giuridici applicabili all’individuazione della prova nell’azione revocatoria.

3. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 342 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., perchè la Corte distrettuale , nel rigettare la censura di inammissibilità del motivo d’appello per carenza di specificità,avrebbe reso una motivazione apodittica ed apparente.

4. Il motivo, con riferimento al vizio di carenza di motivazione, è inammissibile per le stesse ragionigià esposte con la disamina del primo motivo,nel paragrafo 2.1. 4.1 Alle medesime conclusioni deve pervenirsi ove si voglia ricondurre la censura nell’ambito della violazione dell’art.342 c.p.c.. 4.2 Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass.29495/2020, n. 29495).

La ricorrente non ha assolto tale onere.

5. Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112 e 115 c.p.c., 24 Cost.e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c: si contesta il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità della produzione documentale in appello argomentando che l’attività erastata resa necessaria dall e avverse difese e comunque la controparte non aveva sollevato eccezioni.

6. Il motivo è infondato in quanto la Corte ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art 345, comma 3,c.p.c., a tenore della quale «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». 6.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, - quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi -pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (cfr. Cass. n. 26522/2017, 21606/2021 e 17591/2025).

Èstato anche precisato che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (cfr. Cass. n. 416/2025, 16800/2018 e 7270/2008).

A questo riguardo l’impugnata sentenza ha correttamente rilevato che l’appellante non avevaprovato di non aver potuto proporre i documenti o quanto meno di essersi attivato per il loro reperimento nel giudizio di primo grado.

7. Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.67, comma 2, l.fall., 2727 - 2729 e 2697 c.c . , 115 , comma 2 , e 116 , comma 1, c.p.c.nonché della l. 386/1990 e della l . 223/1991 , in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., perché la Corte di merito ha trascurato l’esame degli elementi presuntivi nella loro complessità.

La ricorrente ripropone le doglianze oggetto dei motivi di appello (che valorizzano quali elementi di prova della scientia decotionis, gli insoluti e i protesti, le segnalazion i in CAI , le risultanze della [OSCURATO:PERSONA], le modalità di pagamento e le notizia di stampa). 8.Il motivo, nella sua complessità, è inammissibile. 8.1 Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte «in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività.

La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità» (cfr. Cass. n. 3854/2019 e 3336/2015). 8.2 Le censure del ricorrente, pur ricondotte sotto plurime violazioni di legge sulle presunzioni e sulla disponibilità della prova, nonché sotto vizi di omesso esame di fatti decisivi, si risolvono, in realtà , in una sollecitazione a procedere a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità da quanto fatto dal giudice di merito, esito questo non conseguibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3340/2019, 24155/2017 e 640/2019). 8.3 Non può, invero, consentirsi che simili doglianze siano mascherate dai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c.

La violazione dell'art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai, invece , ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr.,risolutivamente, Cass. , Sez.

U ., n. 20867/ 20 20). 8.4 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece , laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 7919/2020, 13395/2018 e 15107/2013). 8.5 N é può ascriversi alla Corte l’addebito di aver pretermesso la valutazione complessiva degli elementi indiziari, operazione che si compie dopo aver isolato elementi che abbiano una parziale positività indiziaria, dato che nel caso di specie i giudici di seconde cure nella propria autonoma motivazione hanno escluso rilevanza indiziaria ai singoli elementi analizzati. 8.6 A ciò va aggiunto che l’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere (od escludere, come avvenuto nel caso di specie), tramite l’applicazione delle regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono all’ambito di apprezzamento discrezionale dei fatti e delle prove rimesso alla valutazione dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240/2025).

La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti, al concetto di falsa applicazione (invocata nel caso di specie) quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito -avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo) o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio factie, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c.(e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta. 9.Il quinto motivo denuncia ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l.fall, 2727-2729 e 2697 c.c.e 345 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte erroneamente valutato le prove indiziarie , in particolare avendo inteso il concetto di effettività della scientia deco c tionis non in termini « di conoscibilità secondo l’ordinaria prudenza e diligenza», ma in termini di « concreta situazione psicologica da parte del terzo».

10. Anche questa doglianza è infondata , non essendo in linea con il consolidato orientamento di questa corte secondo il quale la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2°, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens.

La scientia decoctionisdell'imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale, va riferita « alle date delle singole rimesse nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l'onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza» (cfr. Cass.10573/2018 e 13445/2023).

Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiensera stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva, offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021).

11. In conclusione,il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv ocati [OSCURATO:PERSONA] edEgidio Paolucci, ex art. 93 c.p.c. .

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3466/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16/b, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] edEgidio Paolucci, che la rappresentano e difendono -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello Roma n.4151/2019 depositata il 20/6/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (successivamente confluita in [OSCURATO:SOCIETA], di seguito indicata per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”) e, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni in liquidazione coatta amministrativa (di seguito per brevità “Crai” o “Procedura di l.c.a.“) per la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2 l.fall., dei pagamenti effettuati da Crai a [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 24.396. 1.1 La Corte distrettuale preliminarmente rilevava l’ammissibilità dell’appello ex art 342 c.p.c., essendo i motividi impugnazione specifici e circostanziati rispetto alla sentenza impugnata,e l’inammissibilità, ex art.345 c.p.c., dei documenti prodotti dall’appellante nel giudizio di secondo grado. 1.2 I giudici di seconde cure, in punto di scientia decoctionis, dopo aver puntualizzato che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente doveva essere effettiva, evidenziavano l’inidoneità degli elementi addotti dalla procedura a provare in capo alla società accipiensla conoscenza dello stato di insolvenza di Crai; in particolare : i) non vi era la prova che la missiva del 16/6/2009 di Crai inviata ai fornitori fosse stata conosciuta anche da [OSCURATO:PERSONA]; ii) l’esistenza di protesti di assegni non emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA], la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia e l’omesso deposito del bilancio 2008 erano circostanze di «non diretta, dovuta conoscibilità ovvero di presunta conoscenza da parte di soggetti che non esercitano attività bancaria o finanziaria»; iii) le dimensioni di [OSCURATO:PERSONA] e la natura di operatore esercente attività di somministrazione di servizi di telefonia non rendevano praticabile l’accertamento della solvibilità di uno dei tanti clienti, avuto anche riguardo alla scarsa rilevanza del credito; iv) la pubblicazione sul sito internet da parte della CGIL di una procedura di mobilità per le sede di Roma e Napoli, oltre a non essere sintomo univoco di decozione dell’azienda, non era un fatto di presumibile conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Crai ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo, suddiviso in quattro sottomotivi, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.; si sostiene che la Corte distrettuale nulla abbia statuito, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, sulle questioni: a) dell’inesistenza dell’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per violazione dell’art. 12 D.G.S.I.A. 16 aprile 2014, che non consentiva il rinnovo della notifica dell’atto in forma corretta; b) del vizio di rappresentanza della parte ex artt. 75 e 77 c.p.c., per non avere l’appellante, a ciò espressamente sollecitata dall’eccezione dell’appellata, prodotto la procura notarile dalla quale il firmatario traeva i suoi poteri sostanziali e processual i ; c) della violazione del divieto di ius novorum in appello , perché solo in tale sede l’appellante avrebbe invocato che il concetto di “effettività” della scientia decotionis si concretizzasse nel ricercare la “concreta situazione psicologica da parte del terzo” e non anche a termini di “conoscibilità secondo prudenza e diligenza, rapportata alle condizioni oggettive e soggettive dell’accipiens come invece aveva fatto il giudice di primo grado; d) della formazione del giudicato interno sul capo di pronuncia del Tribunale di Roma con il quale i giudici di primo grado avevano enunciato gli scopi e la tipologia della prova necessaria all’azione, cui poi si era conformato il successivo capo decisorio dipendente. 2.Il motivo risulta in parte inammissibile , in parte infondato. 2.1 Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024). 2.2 Anche a voler ritenere che la ricorrente abbia comunque voluto riproporre con il ricorso per cassazione la denuncia degli errores in procedendo fatti valere in appello la censura, nella sua quadruplice articolazione, è infondata. 2.3 Non può predicarsi alcun fenomeno di sanatoria di un atto di citazione inesistente avvenuta con la notifica di un nuovo atto di citazione in appello come erroneamente prospetta la ricorrente. Semplicemente l’appellante ha notificato a distanza di due giorni il medesimo atto di appello con due modalità diverse: il primo a mezzo pec, il secondo a mezzo Unep della Corte d’Appello di Roma; entrambe le notifiche sono avvenute tempestivamente e [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto a ruolo l’atto di appello notificato successivamente. Al riguardo, va richiamato il principio di questa Corte secondo il quale «nel rito ordinario la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso» ( cfr. Cass.16598/2016). 2.4 La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 33769/2022). Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato che l’eccezione di carenza dei poteri rappresentativi fosse stata tempestivamente dedotta in primo grado o fatta oggetto di un motivo d’appello, né che fosse stata prospettata una richiesta di giustificazione dei poteri rappresentativi da parte del giudice. 2.5 Con riferimento agli altri due profili della doglianza, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], lungi dal modificare le proprie difese, ha, sia in primo che in secondo grado, contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo; ad ogni buon conto l’art. 345 c.p.c. non consente di proporre per la prima volta in appello domande eccezioni nuove,non mere difese in diritto; è poi insegnamento consolidato di questa Corte che il giudicato si determina con una statuizione minima della sentenza costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto e non certo su un mero presupposto di diritto, costituito nel caso di specie dai principi giuridici applicabili all’individuazione della prova nell’azione revocatoria. 3. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 342 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., perchè la Corte distrettuale , nel rigettare la censura di inammissibilità del motivo d’appello per carenza di specificità,avrebbe reso una motivazione apodittica ed apparente. 4. Il motivo, con riferimento al vizio di carenza di motivazione, è inammissibile per le stesse ragionigià esposte con la disamina del primo motivo,nel paragrafo 2.1. 4.1 Alle medesime conclusioni deve pervenirsi ove si voglia ricondurre la censura nell’ambito della violazione dell’art.342 c.p.c.. 4.2 Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass.29495/2020, n. 29495). La ricorrente non ha assolto tale onere. 5. Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112 e 115 c.p.c., 24 Cost.e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c: si contesta il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità della produzione documentale in appello argomentando che l’attività erastata resa necessaria dall e avverse difese e comunque la controparte non aveva sollevato eccezioni. 6. Il motivo è infondato in quanto la Corte ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art 345, comma 3,c.p.c., a tenore della quale «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». 6.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, - quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi -pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (cfr. Cass. n. 26522/2017, 21606/2021 e 17591/2025). Èstato anche precisato che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (cfr. Cass. n. 416/2025, 16800/2018 e 7270/2008). A questo riguardo l’impugnata sentenza ha correttamente rilevato che l’appellante non avevaprovato di non aver potuto proporre i documenti o quanto meno di essersi attivato per il loro reperimento nel giudizio di primo grado. 7. Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.67, comma 2, l.fall., 2727 - 2729 e 2697 c.c . , 115 , comma 2 , e 116 , comma 1, c.p.c.nonché della l. 386/1990 e della l . 223/1991 , in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., perché la Corte di merito ha trascurato l’esame degli elementi presuntivi nella loro complessità. La ricorrente ripropone le doglianze oggetto dei motivi di appello (che valorizzano quali elementi di prova della scientia decotionis, gli insoluti e i protesti, le segnalazion i in CAI , le risultanze della [OSCURATO:PERSONA], le modalità di pagamento e le notizia di stampa). 8.Il motivo, nella sua complessità, è inammissibile. 8.1 Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte «in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità» (cfr. Cass. n. 3854/2019 e 3336/2015). 8.2 Le censure del ricorrente, pur ricondotte sotto plurime violazioni di legge sulle presunzioni e sulla disponibilità della prova, nonché sotto vizi di omesso esame di fatti decisivi, si risolvono, in realtà , in una sollecitazione a procedere a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità da quanto fatto dal giudice di merito, esito questo non conseguibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3340/2019, 24155/2017 e 640/2019). 8.3 Non può, invero, consentirsi che simili doglianze siano mascherate dai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. La violazione dell'art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai, invece , ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr.,risolutivamente, Cass. , Sez. U ., n. 20867/ 20 20). 8.4 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece , laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 7919/2020, 13395/2018 e 15107/2013). 8.5 N é può ascriversi alla Corte l’addebito di aver pretermesso la valutazione complessiva degli elementi indiziari, operazione che si compie dopo aver isolato elementi che abbiano una parziale positività indiziaria, dato che nel caso di specie i giudici di seconde cure nella propria autonoma motivazione hanno escluso rilevanza indiziaria ai singoli elementi analizzati. 8.6 A ciò va aggiunto che l’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere (od escludere, come avvenuto nel caso di specie), tramite l’applicazione delle regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono all’ambito di apprezzamento discrezionale dei fatti e delle prove rimesso alla valutazione dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240/2025). La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti, al concetto di falsa applicazione (invocata nel caso di specie) quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito -avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo) o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio factie, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c.(e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta. 9.Il quinto motivo denuncia ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l.fall, 2727-2729 e 2697 c.c.e 345 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte erroneamente valutato le prove indiziarie , in particolare avendo inteso il concetto di effettività della scientia deco c tionis non in termini « di conoscibilità secondo l’ordinaria prudenza e diligenza», ma in termini di « concreta situazione psicologica da parte del terzo». 10. Anche questa doglianza è infondata , non essendo in linea con il consolidato orientamento di questa corte secondo il quale la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2°, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens. La scientia decoctionisdell'imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale, va riferita « alle date delle singole rimesse nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l'onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza» (cfr. Cass.10573/2018 e 13445/2023). Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiensera stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva, offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021). 11. In conclusione,il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv ocati [OSCURATO:PERSONA] edEgidio Paolucci, ex art. 93 c.p.c. . Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 q