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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 1962

Cassazione n. 26348/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1962 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] procedimento trattato "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del predetto Predieri avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che in data 05/01/2024 aveva dichiarato non luogo a provvedere su istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, con atto soltanto da questo sottoscritto.

Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1962 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] procedimento trattato "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del predetto Predieri avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che in data 05/01/2024 aveva dichiarato non luogo a provvedere su istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, con atto soltanto da questo sottoscritto. Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 26348/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris