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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00073/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata in ragione dell'intervenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto articolato su un errato presupposto normativo individuato nell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, secondo cui la disposizione normativa di cui al nuovo art. 344-bis cod. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020; ritenuto che l'ulteriore doglianza, inerente all'intervenuta prescrizione del reato, è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano doglianze generiche, prive dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura, in violazione di quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle 53pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata in ragione dell'intervenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto articolato su un errato presupposto normativo individuato nell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, secondo cui la disposizione normativa di cui al nuovo art. 344-bis cod. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020; ritenuto che l'ulteriore doglianza, inerente all'intervenuta prescrizione del reato, è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano doglianze generiche, prive dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura, in violazione di quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle 53pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre
Sentenza Cassazione n. 00073/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris