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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1974

Cassazione n. 14140/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1990 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso &le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Avellino del 13/09/2021, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico e, per l'effetto, li aveva condannati alla pena di mesi otto di arresto ed euro millecinquecento di ammenda.

2. Ricorrono per r2cc 7ione gli imputati, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] telle.

Saveriano, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. niove, precisare, in primo luogo, come .ci tratti di fatto posto in essere in data 06/10/2016, secondo quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata; deve considerarsi frutto di mero errore materiale, pertanto, l'indicazione della data del 06/10/2021, riportata in rubrica.

Tanto premesso, giova anche evidenziare come il reato contravven-,ionale ascritto abbia un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque; il termine massimo di prescrizione, quindi, era già spirato, al momento dell'emissione della sentenza impugnata (termine di prescrizione da fissare al 06/10/2021; sentenza di secondo nr LInrlo nromonriata il 9g. /rn /91-19.4\ I

3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato contestato, P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, 20 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1990 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso &le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Avellino del 13/09/2021, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico e, per l'effetto, li aveva condannati alla pena di mesi otto di arresto ed euro millecinquecento di ammenda. 2. Ricorrono per r2cc 7ione gli imputati, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] telle. Saveriano, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. niove, precisare, in primo luogo, come .ci tratti di fatto posto in essere in data 06/10/2016, secondo quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata; deve considerarsi frutto di mero errore materiale, pertanto, l'indicazione della data del 06/10/2021, riportata in rubrica. Tanto premesso, giova anche evidenziare come il reato contravven-,ionale ascritto abbia un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque; il termine massimo di prescrizione, quindi, era già spirato, al momento dell'emissione della sentenza impugnata (termine di prescrizione da fissare al 06/10/2021; sentenza di secondo nr LInrlo nromonriata il 9g. /rn /91-19.4\ I 3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato contestato, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 20 marz
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