CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21419/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania con la quale è stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen 2. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte di legittimità ha chiarito, in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 1599 bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599-bis cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro Rv. 233755). E' stato, altresì, affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione *dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 3. Nel 'caso in esame, in seguito al giudizio abbreviato celebrato in primo grado, in relazione al reato di detenzione di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, ketamina, hashish, LSD, contenute in vari involucri, suddivise molta parte già in dosi, dinanzi alla Corte di appello ha avanzato richiesta ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi di impugnazione insistendo in quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva e sulla determinazione della pena, anche in ragione dell'aumento a titolo di continuazione chiedendo la rideterminazione della pena nella misura che gli è stata applicata. 4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.M