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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23466/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish pari a 576,00 grammi circa.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità.

La Corte territoriale ha condiviso la valutazione effettuata dal primo giudice che ha escluso l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90, alla luce del sensibile principio attivo della droga sequestrata, pari a grammi 101,73, corrispondente a ben 200 volte il quantitativo massimo detenibile, a cui corrispondono ben 4000 dosi medie singole, quantitativo sicuramente destinato a un numero molto elevato di assuntori, considerate anche le modalità della condotta e la suddivisione della sostanza stupefacente in cinque panetti.

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish pari a 576,00 grammi circa. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità. La Corte territoriale ha condiviso la valutazione effettuata dal primo giudice che ha escluso l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90, alla luce del sensibile principio attivo della droga sequestrata, pari a grammi 101,73, corrispondente a ben 200 volte il quantitativo massimo detenibile, a cui corrispondono ben 4000 dosi medie singole, quantitativo sicuramente destinato a un numero molto elevato di assuntori, considerate anche le modalità della condotta e la suddivisione della sostanza stupefacente in cinque panetti. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23466/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris