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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34674/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 10904 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporeentrambi rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] taria Regionale del la Calabrian. 2 426 / 0 3 / 2 0 depositata i n data 1 2 / 10 /20 2 0 ; Oggetto: ricorso cassazione – inammissibilepertardività Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso il silenzio rifiuto di rimborsodel contributo unificato versato in eccedenza; - impugnava l’atto impositivo la società; - la CTP di Cosenza rigettava il ricorso; la contribuente appellava la pronuncia;la CTR accoglie va l’impugnazione ; - ricorr ono a questa Corte il Ministero dell’Economia e delle Finanze el’Agenzia delle entrate, con unico ricorso congiunto affidato a un solomotivo; - la società resiste con controricorso; Consideratoche: -va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilità de l ricorso propostodi fronte a questa Corte, posta in controricorso; -la stessa è fondata : effettivamente, i l ricorso è inammissibile in quanto tardivo; -è in atti prova della notificazione dell a sentenza impugnata – eseguita comeprevede l’art. 16 bis del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in data 19 ottobre 2020 direttamente dal contribuente, tramite il proprio difensore nel merito,alla controparte; -in questo caso, la controparte del contribuente noti ficante la sentenza , aifini del decorso del termine breve di cui all’art. 32 5 comma 2 c.p.c. è daidentificarsi non nell’Agenzia delle Entrate ma nella Segreteria della CTP legittimata a contraddire in quanto creditrice del contributo unificato; tanto che è proprio detto soggetto a richiedere il maggior contributo unificato al contribuente con proprio atto impositivo suscettibiledi impugnazione di fronte al giudice tributario; -perfezionatasi, via PEC , proprio nei confronti della Segreteria della CTP indata 19 ottobre 2020 la notifica della sentenza qui impugnata , ne è derivatal’idoneità di tale notifica a far decorrere il termine per il ricorso per cassazione in capo al notificatario, la Segreteria della CTP qui Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 surrogata in sede di Legittimità dal Min istero dell’Economia e delle Finanzee non invero dall’Agenzia delle Entrate; -resta infatti irrilevante ai fini del decorso del termine breve la notifica della pronuncia gravata all’Agenzia delle Entrate , pure perfezionatasi comeè prova to in atti; -p er tanto, il ricorso per cassazione posto in notifica via PEC in data 12 aprile 2021 risulta quindi tardivo poiché l’ultimo giorno utile per la sua notificatempestiva era il 17 dicembre 2020 ; -conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le s pese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. dichiarainammissibile il ricorso ; condanna le part i ricorrent i in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 10904 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporeentrambi rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] taria Regionale del la Calabrian. 2 426 / 0 3 / 2 0 depositata i n data 1 2 / 10 /20 2 0 ; Oggetto: ricorso cassazione – inammissibilepertardività Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso il silenzio rifiuto di rimborsodel contributo unificato versato in eccedenza; - impugnava l’atto impositivo la società; - la CTP di Cosenza rigettava il ricorso; la contribuente appellava la pronuncia;la CTR accoglie va l’impugnazione ; - ricorr ono a questa Corte il Ministero dell’Economia e delle Finanze el’Agenzia delle entrate, con unico ricorso congiunto affidato a un solomotivo; - la società resiste con controricorso; Consideratoche: -va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilità de l ricorso propostodi fronte a questa Corte, posta in controricorso; -la stessa è fondata : effettivamente, i l ricorso è inammissibile in quanto tardivo; -è in atti prova della notificazione dell a sentenza impugnata – eseguita comeprevede l’art. 16 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992 in data 19 ottobre 2020 direttamente dal contribuente, tramite il proprio difensore nel merito,alla controparte; -in questo caso, la controparte del contribuente noti ficante la sentenza , aifini del decorso del termine breve di cui all’art. 32 5 comma 2 c.p.c. è daidentificarsi non nell’Agenzia delle Entrate ma nella Segreteria della CTP legittimata a contraddire in quanto creditrice del contributo unificato; tanto che è proprio detto soggetto a richiedere il maggior contributo unificato al contribuente con proprio atto impositivo suscettibiledi impugnazione di fronte al giudice tributario; -perfezionatasi, via PEC , proprio nei confronti della Segreteria della CTP indata 19 ottobre 2020 la notifica della sentenza qui impugnata , ne è derivatal’idoneità di tale notifica a far decorrere il termine per il ricorso per cassazione in capo al notificatario, la Segreteria della CTP qui Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 surrogata in sede di Legittimità dal Min istero dell’Economia e delle Finanzee non invero dall’Agenzia delle Entrate; -resta infatti irrilevante ai fini del decorso del termine breve la notifica della pronuncia gravata all’Agenzia delle Entrate , pure perfezionatasi comeè prova to in atti; -p er tanto, il ricorso per cassazione posto in notifica via PEC in data 12 aprile 2021 risulta quindi tardivo poiché l’ultimo giorno utile per la sua notificatempestiva era il 17 dicembre 2020 ; -conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le s pese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. dichiarainammissibile il ricorso ; condanna le part i ricorrent i in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente
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