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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12804/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 02/07/2020 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] FIOROTTO, che conclude per l'inammissibilità/ rigetto del ricorso - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci e legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 22/02/2016, dal reato di bancarotta distrattiva, perché il fatto non sussiste e, dalla bancarotta documentale, riqualificata ai sensi dell'art. 217 co. 2 L.F. dal Pubblico Ministero di udienza, perché il fatto non costituisce reato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, che svolge un unico motivo, denunciando vizio della motivazione ,laddove il G.U.P. ha assolto gli imputati dal reato di bancarotta documentale sub a) per carenza del dolo, senza, tuttavia, argomentare in ordine alla insussistenza anche di profili di colpa, rilevanti ai fini del reato di bancarotta semplice, cosicchè la motivazione sarebbe incompleta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di merito. 2.Come premesso, il Pubblico ministero di udienza ha riqualificato il reato di bancarotta documentale contestato al capo A) ai sensi dell'art. 217 comma 2 L.F.).

Da tale reato i ricorrenti sono stati assolti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, che non ha ravvisato l'elemento soggettivo.

In particolare, il Giudice di merito ha condiviso la riqualificazione operata dall'Accusa, stante l'insussistenza di elementi idonei a far ritenere la sottrazione o comunque la distruzione delle scritture contabili della società fallita, "mentre appare verosimile - come anche dichiarato dal Fiorotto - che le stesse non siano state più colposamente aggiornate a partire dal 31.12.2010, momento in cui l'attività, che ormai da tempo stava vivendo una situazione finanziaria difficile, è stata di fatto sospesa, anche su indicazione/proposta del commercialista di fiducia, stante l'esistenza di una procedura esecutiva in corso e dunque l'impossibilità di cancellazione del registro delle imprese.

Si ritiene, tuttavia, che non siano state raccolte prove sufficienti a far ritenere che l'omessa tenuta delle scritture contabili dal 2011 alla data del fallimento possa essere imputata, quanto meno sotto il profilo dell'elemento psicologico, in termini di dolo, di due imputati" ( pg. della sentenza impugnata). 3.Secondo consolidati principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, è sul versante psicologico del reato che viene tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, riconducibile ad un mero disordine contabile, piuttosto che a una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice.

Gli arresti di questa Corte si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta può essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez.

V, 28/12/2011, n. 48523, Barbieri; Sez.

V, 23/02/2006, n. 6769, Dalceggio; Sez.

V, 25/07/1991, n. 8081, Minuto). 4.Ciò posto in termini generali, nel caso in scrutinio, come si evince dal passaggio argomentativo poc'anzi riportato, il Giudice, mentre ha risolto il problema della (non) ravvisabilità dell'atteggiamento doloso, avendo espressamente escluso tale coefficiente soggettivo per mancanza di prove sufficienti, non ha sciolto altrettanto inequivocabilmente il nodo della assenza del coefficiente colposo.

4.1. Invero, nel medesimo punto della motivazione, destinato, appunto, allo scrutinio dell'elemento soggettivo, il G. U.P. ha, in prima battuta, affermato che la condotta omissiva ascritta ai ricorrenti fosse attribuibile a un atteggiamento di colpevole inerzia, laddove annota che le scritture non erano state più "colposamente" aggiornate a partire dal 31 dicembre 2010, in ragione della sospensione dell'attività d'impresa e su consiglio del commercialista.

4.2. E' però vero - come segnala la Difesa dell'imputato - che, nel passaggio argomentativo successivo, il Giudice ha fatto riferimento all'errore di fatto sulle modalità di tenuta delle scritture nel quale sarebbe incorso, in particolare, il Fiorotto per avere fatto affidamento sulle indicazioni del consulente.

Ed è noto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., l'errore sul fatto che costituisce il reato non esclude la punibilità dell'agente se si tratta di errore determinato da colpa, quando il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.

5. E' questo l'aspetto che dovrà, dunque, essere chiarito nel rinnovato giudizio di merito, ovvero se, nel caso in esame, sia o meno da escludere una responsabilità colposa dei ricorrenti nell'omessa tenuta delle scritture contabili, così da giustificare l'esito assolutorio anche per il reato di cui all'art. 217 L.F..

6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569 u.c. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al la Corte di appello di Venezia.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 02/07/2020 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] FIOROTTO, che conclude per l'inammissibilità/ rigetto del ricorso - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci e legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 22/02/2016, dal reato di bancarotta distrattiva, perché il fatto non sussiste e, dalla bancarotta documentale, riqualificata ai sensi dell'art. 217 co. 2 L.F. dal Pubblico Ministero di udienza, perché il fatto non costituisce reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, che svolge un unico motivo, denunciando vizio della motivazione ,laddove il G.U.P. ha assolto gli imputati dal reato di bancarotta documentale sub a) per carenza del dolo, senza, tuttavia, argomentare in ordine alla insussistenza anche di profili di colpa, rilevanti ai fini del reato di bancarotta semplice, cosicchè la motivazione sarebbe incompleta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di merito. 2.Come premesso, il Pubblico ministero di udienza ha riqualificato il reato di bancarotta documentale contestato al capo A) ai sensi dell'art. 217 comma 2 L.F.). Da tale reato i ricorrenti sono stati assolti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, che non ha ravvisato l'elemento soggettivo. In particolare, il Giudice di merito ha condiviso la riqualificazione operata dall'Accusa, stante l'insussistenza di elementi idonei a far ritenere la sottrazione o comunque la distruzione delle scritture contabili della società fallita, "mentre appare verosimile - come anche dichiarato dal Fiorotto - che le stesse non siano state più colposamente aggiornate a partire dal 31.12.2010, momento in cui l'attività, che ormai da tempo stava vivendo una situazione finanziaria difficile, è stata di fatto sospesa, anche su indicazione/proposta del commercialista di fiducia, stante l'esistenza di una procedura esecutiva in corso e dunque l'impossibilità di cancellazione del registro delle imprese. Si ritiene, tuttavia, che non siano state raccolte prove sufficienti a far ritenere che l'omessa tenuta delle scritture contabili dal 2011 alla data del fallimento possa essere imputata, quanto meno sotto il profilo dell'elemento psicologico, in termini di dolo, di due imputati" ( pg. della sentenza impugnata). 3.Secondo consolidati principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, è sul versante psicologico del reato che viene tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, riconducibile ad un mero disordine contabile, piuttosto che a una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice. Gli arresti di questa Corte si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta può essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28/12/2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23/02/2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25/07/1991, n. 8081, Minuto). 4.Ciò posto in termini generali, nel caso in scrutinio, come si evince dal passaggio argomentativo poc'anzi riportato, il Giudice, mentre ha risolto il problema della (non) ravvisabilità dell'atteggiamento doloso, avendo espressamente escluso tale coefficiente soggettivo per mancanza di prove sufficienti, non ha sciolto altrettanto inequivocabilmente il nodo della assenza del coefficiente colposo. 4.1. Invero, nel medesimo punto della motivazione, destinato, appunto, allo scrutinio dell'elemento soggettivo, il G. U.P. ha, in prima battuta, affermato che la condotta omissiva ascritta ai ricorrenti fosse attribuibile a un atteggiamento di colpevole inerzia, laddove annota che le scritture non erano state più "colposamente" aggiornate a partire dal 31 dicembre 2010, in ragione della sospensione dell'attività d'impresa e su consiglio del commercialista. 4.2. E' però vero - come segnala la Difesa dell'imputato - che, nel passaggio argomentativo successivo, il Giudice ha fatto riferimento all'errore di fatto sulle modalità di tenuta delle scritture nel quale sarebbe incorso, in particolare, il Fiorotto per avere fatto affidamento sulle indicazioni del consulente. Ed è noto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., l'errore sul fatto che costituisce il reato non esclude la punibilità dell'agente se si tratta di errore determinato da colpa, quando il fatto è previsto dalla legge come reato colposo. 5. E' questo l'aspetto che dovrà, dunque, essere chiarito nel rinnovato giudizio di merito, ovvero se, nel caso in esame, sia o meno da escludere una responsabilità colposa dei ricorrenti nell'omessa tenuta delle scritture contabili, così da giustificare l'esito assolutorio anche per il reato di cui all'art. 217 L.F.. 6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569 u.c. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al la Corte di appello di Venezia. Cos