CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 43301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di SCIACCAdato av/vdo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] non risultava iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod.proc.pen. al momento della sottoscrizione del ricorso, in data 30/09/2021, essendosi iscritto in data 29/04/2022. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente