CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18794/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Pordenone indicata in epigrafe, proposto personalmente dall'imputato, è inammissibile per rinuncia, sottoscritta dal difensore, [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale e pervenuta il 18/1/2024. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente