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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28592/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso k [OSCURATO:PERSONA] 1..

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva respinto la richiesta del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., volta all'acquisto di una calcolatrice scientifica per motivi di studio.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 12, 15 e 41-bis, Ord. pen., degli artt. 3 e 27 Cost., nonché vizi della motivazione.

Rileva che l'acquisto dell'apparecchio di cui sopra è consentito, per i detenuti sottoposti dal regime di cui all'art. 41-bis Ord. pn., dall'art. 14.1 della Circolare DAP n. 3676/626 emessa il 2 ottobre 2017, attraverso previsioni che sono finalizzate a consentire le modalità di esecuzione delle disposizioni degli art. 12 e 15 Ord. pen. che garantiscono il diritto allo studio.

Il provvedimento, ignorando tale preciso quadro normativo, si è limitato a fare riferimento a inconsistenti congettura circa la veicolazione di messaggi, introducendo una discriminazione non giustificata dalle ragioni della sottoposizione al regime dell'art. 41-bis, Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Le motivazioni adottate in sede di merito illustrano in primo luogo come non potesse in inferirsi dalla semplice preclusione dell'acquisto della calcolatrice un pregiudizio grave e attuale all'esercizio di un diritto, in particolare quello allo studio, indispensabile ai fini del reclamo.

Al riguardo si rileva che dal generico contenuto della richiesta non era dato comprendere come le esigenze relativa all'acquisto della calcolatrice per gli asseriti motivi di studio, non potessero essere esaustivamente soddisfatte dall'utilizzo dello stesso strumento preinstallato nel personal computer in dotazione dell'istituto penitenziario, al quale il detenuto poteva avere accesso negli orari previamente individuati conformemente alle disposizioni in materia.

Partendo da tali preliminari osservazioni che allontanano la funzionalità dell'acquisto all'esercizio del diritto citato, i Giudici di merito hanno apprezzato come ragionevole, e perciò rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, la ricostruzione secondo cui invece l'utilizzo delle stesso strumento, in condizioni incontrollate e nonostante le garantite disponibilità, potrebbe essere funzionale a generare codici criptici per la formulazione di quei messaggi occulti a terzi, venendo così in rilievi la prognosi di pericolosità cui vanno rapportato le particolari disposizioni limitative previste dal regime di cui all'art. 41-bis, Ord. pen. 3.

Le censure mosse, denunciando violazioni di legge e di principi costituzionali e facendo ancora genericamente riferimento alla salvaguardia del diritto allo studio ovvero a disposizioni dettate invece per la consultazione degli atti processuali, non possono smentire il percorso motivazionale che ha chiaramente illustrato l'impossibilità di cogliere concretamente l'attuale pregiudizio del diritto per effetto di limitazioni rimaste prive di ragionevoli giustificazioni

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso k [OSCURATO:PERSONA] 1.. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva respinto la richiesta del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., volta all'acquisto di una calcolatrice scientifica per motivi di studio. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 12, 15 e 41-bis, Ord. pen., degli artt. 3 e 27 Cost., nonché vizi della motivazione. Rileva che l'acquisto dell'apparecchio di cui sopra è consentito, per i detenuti sottoposti dal regime di cui all'art. 41-bis Ord. pn., dall'art. 14.1 della Circolare DAP n. 3676/626 emessa il 2 ottobre 2017, attraverso previsioni che sono finalizzate a consentire le modalità di esecuzione delle disposizioni degli art. 12 e 15 Ord. pen. che garantiscono il diritto allo studio. Il provvedimento, ignorando tale preciso quadro normativo, si è limitato a fare riferimento a inconsistenti congettura circa la veicolazione di messaggi, introducendo una discriminazione non giustificata dalle ragioni della sottoposizione al regime dell'art. 41-bis, Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le motivazioni adottate in sede di merito illustrano in primo luogo come non potesse in inferirsi dalla semplice preclusione dell'acquisto della calcolatrice un pregiudizio grave e attuale all'esercizio di un diritto, in particolare quello allo studio, indispensabile ai fini del reclamo. Al riguardo si rileva che dal generico contenuto della richiesta non era dato comprendere come le esigenze relativa all'acquisto della calcolatrice per gli asseriti motivi di studio, non potessero essere esaustivamente soddisfatte dall'utilizzo dello stesso strumento preinstallato nel personal computer in dotazione dell'istituto penitenziario, al quale il detenuto poteva avere accesso negli orari previamente individuati conformemente alle disposizioni in materia. Partendo da tali preliminari osservazioni che allontanano la funzionalità dell'acquisto all'esercizio del diritto citato, i Giudici di merito hanno apprezzato come ragionevole, e perciò rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, la ricostruzione secondo cui invece l'utilizzo delle stesso strumento, in condizioni incontrollate e nonostante le garantite disponibilità, potrebbe essere funzionale a generare codici criptici per la formulazione di quei messaggi occulti a terzi, venendo così in rilievi la prognosi di pericolosità cui vanno rapportato le particolari disposizioni limitative previste dal regime di cui all'art. 41-bis, Ord. pen. 3. Le censure mosse, denunciando violazioni di legge e di principi costituzionali e facendo ancora genericamente riferimento alla salvaguardia del diritto allo studio ovvero a disposizioni dettate invece per la consultazione degli atti processuali, non possono smentire il percorso motivazionale che ha chiaramente illustrato l'impossibilità di cogliere concretamente l'attuale pregiudizio del diritto per effetto di limitazioni rimaste prive di ragionevoli giustificazioni 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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