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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 19219/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14356/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o all’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei sociGiuseppe Carelli e [OSCURATO:PERSONA] -intimato - e contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso gli avv. [OSCURATO:PERSONA], Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] -resistente - avverso l a sentenza n. 5 3 1 /20 22 , depositat a dal la Corte d’Appello di Anconail 2 8 . 4 .20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ancona, su istanzadell’I.N.P.S., dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa risoluzione del concordato preventivo cui la società era stata ammessa e che era stato omologato. [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo contro la decisione adottata dal Tribunalenei suoi confronti, rilevando che l’istanza del creditore non gli era stata notificata echiedendo, quindi, che la sentenza fosse dichiarata null a, senza rinvio del processo al primo giudice.

La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento del reclamo, dichiarò la nullità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (analogo ricorso era stato presentato, infatti, anche dall’altro socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]), marinviando la causa al Tribunaleper una nuova pronuncia nel rispetto del principio del contraddittorio.

Contro la sentenza della Corte d’AppelloGiuseppe Carelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il fallimento è rimast o intimat o, mentre l’I.N.P.S. si è limitato a depositare una copia del ricorso notificatogli e una procura alle liti, senza svolgere difese.

Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia , ai sensi dell’art.360, comma 1 , n. 3 , c.p.c. , « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354c.p.c., 18 e 147 legge fall. » .

Il ricorrente sostiene che, versandosi in un’ipotesi di inesistenza –e non di mera nullità – della notificazione dell’atto introduttivo, la Corte d’Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza reclamata, senza provvedere a rimettere la causa al Tribunale per una nuova pronuncia sull’istanza di fallimento.

2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360- bis , n. 1, c.p.c., avendo la Corte d’Appello di Ancona deciso l a questionedi diritto «in modo conforme alla giurisprudenza della Corte»di cassazione e posto che l’esame de l motiv o « non offre elementi per confermare o mutare»tale orientamento.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, con riferimento al rito ordinario di cognizione avviato con atto di citazione, che l’omessa notifica dell’atto introduttivo rappresenta un’anomaliainsanabile che, a differenza della mera nullità della notificazione, non è prevista dall’art. 354 c.p.c. e non consentequindi la rimessione della causa al primo giudice , dovendo il giudice dell’appello limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata(Cass. nn. 21219/2016; 19358/2007; 8608/2006; adde, implicitamente, Cass. n. 8645/2020).

Tale regola non è tuttavia estensibile al caso del reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, posto che il relativo procedimento inizia con ricorso, sicché l’instaurazione del giudizio si verifica già con il deposito dell’atto in cancelleria (editio actionis), ancor prima dellanotificazione alla controparte (vocatio in ius), che segue in un secondo momento, dopo il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione.

Pertanto, nel processo che inizia con ricorso, alla inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non corrisponde quella radicale inesistenza dello stesso giudizio di primo grado che impedisce la rinnovazione della notificazione inesistente.

Con l’ulteriore conseguenza che nulla osta, in questo ambito,alla piena operatività della regola generale della rinnovazione degli atti nulli, con regressione del processo alla fase in cui la nullità si è verificata, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c.

Per questo è stato più volte affermato – come riportato nella motivazione della sentenza qui impugnata –che «quando la revoca del fallimento non preclude la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso qui ricorrente di meri vizi processuali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudice, poiché non può discendere dalla natura di reclamo del procedimento digravame l’inapplicabilità dell’art.354 c.p.c.» ( Cass. n. 18339/2015 , relativa a un caso di notificazione inesistente, posto che i tentativi di notificare l’atto introduttivo «si erano rivelati infruttuosi essendo le missive state restituite per irreperibilità della sede sociale e del legale rappresentante»; in precedenza c onforme , sia pure decidendo in un caso di nullità della notificazione, Cass. n. 25218/2013 , che afferma anch’essa il generale principio per cui « in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso di meri vizi procedurali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudic e » ; successivamente conformi , v.

Cass.nn. 3861/2019 e 2462/2022).

È rimasto del tutto isolato un contrario arresto di questa Corte (Cass. n. 11219/2021), al quale non può essere dato seguito, non solo perchédifforme dal consolidato orientamento sopra riportato, ma soprattutto perché motivato con il mero richiamo ad altro precedente, che però non era pertinente, perché pronunciato in un processo ordinario di cognizione , quindiavviato con atto di citazione (Cass. n. 21219/2016).

Viceversa, il principio della possibilità di rinnovare la notificazione, anche se inesistente, è stato affermato– proprio in ragione dell’introduzione del giudizio con ricorso e non con atto di citazione – anche in altri ambiti e, in particolare, con riguardo al rito del lavoro (Cass. nn. 12353/2014; 18081/2004; 5358/2004) e al procedimento di opposizion e all’ordinanza - ingiunzione (Cass. n. 20757/2014).

3. Dichiarato inammissibile il ricorso , non occorre provvedere sulle spese del presentegiudizio di l egittimità , non avendo svolto difese leparti intimat e .

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p revist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14356/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o all’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei sociGiuseppe Carelli e [OSCURATO:PERSONA] -intimato - e contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso gli avv. [OSCURATO:PERSONA], Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] -resistente - avverso l a sentenza n. 5 3 1 /20 22 , depositat a dal la Corte d’Appello di Anconail 2 8 . 4 .20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ancona, su istanzadell’I.N.P.S., dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa risoluzione del concordato preventivo cui la società era stata ammessa e che era stato omologato. [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo contro la decisione adottata dal Tribunalenei suoi confronti, rilevando che l’istanza del creditore non gli era stata notificata echiedendo, quindi, che la sentenza fosse dichiarata null a, senza rinvio del processo al primo giudice. La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento del reclamo, dichiarò la nullità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (analogo ricorso era stato presentato, infatti, anche dall’altro socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]), marinviando la causa al Tribunaleper una nuova pronuncia nel rispetto del principio del contraddittorio. Contro la sentenza della Corte d’AppelloGiuseppe Carelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il fallimento è rimast o intimat o, mentre l’I.N.P.S. si è limitato a depositare una copia del ricorso notificatogli e una procura alle liti, senza svolgere difese. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia , ai sensi dell’art.360, comma 1 , n. 3 , c.p.c. , « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354c.p.c., 18 e 147 legge fall. » . Il ricorrente sostiene che, versandosi in un’ipotesi di inesistenza –e non di mera nullità – della notificazione dell’atto introduttivo, la Corte d’Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza reclamata, senza provvedere a rimettere la causa al Tribunale per una nuova pronuncia sull’istanza di fallimento. 2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360- bis , n. 1, c.p.c., avendo la Corte d’Appello di Ancona deciso l a questionedi diritto «in modo conforme alla giurisprudenza della Corte»di cassazione e posto che l’esame de l motiv o « non offre elementi per confermare o mutare»tale orientamento. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, con riferimento al rito ordinario di cognizione avviato con atto di citazione, che l’omessa notifica dell’atto introduttivo rappresenta un’anomaliainsanabile che, a differenza della mera nullità della notificazione, non è prevista dall’art. 354 c.p.c. e non consentequindi la rimessione della causa al primo giudice , dovendo il giudice dell’appello limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata(Cass. nn. 21219/2016; 19358/2007; 8608/2006; adde, implicitamente, Cass. n. 8645/2020). Tale regola non è tuttavia estensibile al caso del reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, posto che il relativo procedimento inizia con ricorso, sicché l’instaurazione del giudizio si verifica già con il deposito dell’atto in cancelleria (editio actionis), ancor prima dellanotificazione alla controparte (vocatio in ius), che segue in un secondo momento, dopo il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione. Pertanto, nel processo che inizia con ricorso, alla inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non corrisponde quella radicale inesistenza dello stesso giudizio di primo grado che impedisce la rinnovazione della notificazione inesistente. Con l’ulteriore conseguenza che nulla osta, in questo ambito,alla piena operatività della regola generale della rinnovazione degli atti nulli, con regressione del processo alla fase in cui la nullità si è verificata, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c. Per questo è stato più volte affermato – come riportato nella motivazione della sentenza qui impugnata –che «quando la revoca del fallimento non preclude la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso qui ricorrente di meri vizi processuali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudice, poiché non può discendere dalla natura di reclamo del procedimento digravame l’inapplicabilità dell’art.354 c.p.c.» ( Cass. n. 18339/2015 , relativa a un caso di notificazione inesistente, posto che i tentativi di notificare l’atto introduttivo «si erano rivelati infruttuosi essendo le missive state restituite per irreperibilità della sede sociale e del legale rappresentante»; in precedenza c onforme , sia pure decidendo in un caso di nullità della notificazione, Cass. n. 25218/2013 , che afferma anch’essa il generale principio per cui « in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso di meri vizi procedurali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudic e » ; successivamente conformi , v. Cass.nn. 3861/2019 e 2462/2022). È rimasto del tutto isolato un contrario arresto di questa Corte (Cass. n. 11219/2021), al quale non può essere dato seguito, non solo perchédifforme dal consolidato orientamento sopra riportato, ma soprattutto perché motivato con il mero richiamo ad altro precedente, che però non era pertinente, perché pronunciato in un processo ordinario di cognizione , quindiavviato con atto di citazione (Cass. n. 21219/2016). Viceversa, il principio della possibilità di rinnovare la notificazione, anche se inesistente, è stato affermato– proprio in ragione dell’introduzione del giudizio con ricorso e non con atto di citazione – anche in altri ambiti e, in particolare, con riguardo al rito del lavoro (Cass. nn. 12353/2014; 18081/2004; 5358/2004) e al procedimento di opposizion e all’ordinanza - ingiunzione (Cass. n. 20757/2014). 3. Dichiarato inammissibile il ricorso , non occorre provvedere sulle spese del presentegiudizio di l egittimità , non avendo svolto difese leparti intimat e . 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p revist
Sentenza Cassazione n. 19219/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris