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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 30746/2022

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5564/2021 Roma, sul ricorso proposto da: CuL _3C)- C-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e L.E.A. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello nr. 1731/2021 depositata in data 6.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia contestuale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella

I. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Il qoordinatore Pres. [OSCURATO:PERSONA] DEPosiTATo N [OSCURATO:PERSONA] •_,RF iP0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5564/2021 Roma, sul ricorso proposto da: CuL _3C)- C-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e L.E.A. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello nr. 1731/2021 depositata in data 6.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia contestuale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il qoordinatore Pres. [OSCURATO:PERSONA] DEPosiTATo N [OSCURATO:PERSONA] •_,RF iP0
Decreto Cassazione n. 30746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris