CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 23819/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Perugia del 25/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MONINI ha proposto reclamo avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza del 25.11.2024,che ha rigettato la richiesta di modifica delle prescrizioni imposte al condannato in regime di detenzione domiciliare per consentirgli di svolgere il lavoro di pubblica utilità cui era stato ammesso per effetto della sospensione di altro procedimento con messa alla prova. In particolare, il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza, “reputandosi prevalente l’esecuzione di pena definitiva, non compatibile con contestuale messa alla prova”. 1.2 Con il reclamo, il difensore ha premesso che Monini, condannato in via definitiva e ammesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-terOrd. pen., aveva fruito della sospensione con messa alla prova in altro procedimento, con udienza fissata al 26.2.2025 per la verifica dei lavori di pubblica utilità da svolgersi presso una struttura individuata. Ha dedotto, quindi, violazione e/o erronea applicazione dell’art. 47-terOrd. Pen., in relazione agli artt. 168-biscod. pen. e 464-bis cod. proc. pen., lamentando che la decisione impugnata nonabbia motivato le ragioni del diniego . 1.3 L’Ufficio di Sorveglianza di Perugia ha riqualificato il reclamo come ricorso per cassazione. 2. Con requisitoria scritta trasmessa il 28.2.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio deldecreto impugnat o , in quanto si è basato sulla ritenuta non compatibilità in astratto fra detenzione domiciliare in espiazione pena e messa alla prova, in contrasto con il principio enun c iato dalla Corte di cassazione secondo cui la coesistenza della misura alternativa alla detenzione con il regime della messa alla prova, anteriormente o successivamente disposta, deve essere ammessa tutte le volte in cui risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, così qualificato dal giudice di merito, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, d a ll'art. 613 cod. proc. pen. La conversione del reclamo originario, qualificatocome ricorso in cassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame. È stato affermato, infatti, che sull'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen.:la conversione si realizza sulla base di crit ri oggettivi e il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame(Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 –01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.258000 – 01 ; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv. 256835 – 01 ). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammendedi una somma di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.