CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze di condanna; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente si limita ad avanzare considerazioni di merito e ad esporre circostanze di fatto già prese in considerazione nell'ordinanza impugnata, che ha respinto l'istanza conformemente alla giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione e con motivazione logica ed accurata. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]