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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 38785/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1216/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 19810/2025 [OSCURATO:PERSONA] Riccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proprio e quale legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA] per cento [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la rinuncia al ricorso presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38785/2025 Roma, lì, 01/12/2025

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 21 aprile 2022 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dai reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod.pen.) e abuso di ufficio (art. 323 cod.pen.) loro ascritti ai capi 1),4),5),6),7) e 10) ed ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di false dichiarazioni ascritti ai capi 2) e 3) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile D’[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso della parte civile investe solo i capi 1), 5), 6), 7) e 10) per i quali la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale.

Il capo 1) riguarda il reato di cui all’art. 353 cod.pen. di turbativa della gara di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2012-2014.

I capi 5),6),7) e 10) riguardano le imputazioni per i reati di abuso di ufficio (oramai depenalizzati dalla legge 9 agosto 2024, n.114) per le omissioni e i favori posti in essere dai responsabili dei vari uffici del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per favorire le società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) in danno della Società “[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, la parte civile [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di assoluzione per il reato di turbativa di gara ascritto la capo 1) nonostante emergesse dagli atti acquisiti la prova della intesa collusiva tra soggetti pubblici e privati finalizzata ad alterare la regolarità della procedura di gara bandita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare: 1) il rinvenimento nel computer di [OSCURATO:PERSONA] di files Word, quindi modificabili, contenenti il bando ed il capitolato di gara recanti l’ultima data di modifica dell’11 agosto 2011 antecedente a quella della loro pubblicazione ufficiale, con la presenza di clausole che avrebbero favorito le società del predetto imprenditore; 2) il rilascio antecedente alla gara del nulla osta comunale utile alla circolazione degli scuolabus.

Si tratta di indizi univoci che comproverebbero l’accordo collusivo volto a favorire la predetta società che è poi risultata aggiudicataria della gara.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione ai capi 5),7) e 10), censurando le valutazioni con le quali sono stati ritenuti insussistenti violazioni di legge a carattere vincolante presupposto del reato di abuso di ufficio in merito alle mendaci dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di condanne penali a suo carico nelle autocertificazioni rilasciate per partecipare alla gara.

Si censurano le valutazioni della sentenza impugnata sul carattere discrezionale e non anche vincolato della revoca dell’aggiudicazione a fronte dell’accertamento della falsità delle dichiarazioni rilasciate dal Maranda in merito all’assenza di precedenti condanne penali, quale condizione per poter partecipare alla gara.

Si obietta che le norme sugli appalti pubblici prevedono l’esclusione obbligatoria dalla gara e, quindi, la revoca vincolante e non discrezionale dell’aggiudicazione del soggetto economico che abbia reso dichiarazioni mendaci sui suoi precedenti penali e sui suoi requisiti a norma dell’art. 38 del d.lgs n.1623/2006. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, è intervenuta la rinuncia al ricorso motivata dalla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 95 del 03 luglio 2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale in merito all’abrogazione dell’art. 323 del codice penale.

Non vertendosi in un caso di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse per ragioni non imputabili alla parte, atteso che il ricorso verteva anche sulla responsabilità civile derivante da reati diversi dall’abuso di ufficio e quindi su profili non pregiudicati dalla depenalizzazione del reato punito dall’art.323 cod. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1216/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 19810/2025 [OSCURATO:PERSONA] Riccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proprio e quale legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA] per cento [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la rinuncia al ricorso presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38785/2025 Roma, lì, 01/12/2025 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 21 aprile 2022 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dai reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod.pen.) e abuso di ufficio (art. 323 cod.pen.) loro ascritti ai capi 1),4),5),6),7) e 10) ed ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di false dichiarazioni ascritti ai capi 2) e 3) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile D’[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso della parte civile investe solo i capi 1), 5), 6), 7) e 10) per i quali la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale. Il capo 1) riguarda il reato di cui all’art. 353 cod.pen. di turbativa della gara di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2012-2014. I capi 5),6),7) e 10) riguardano le imputazioni per i reati di abuso di ufficio (oramai depenalizzati dalla legge 9 agosto 2024, n.114) per le omissioni e i favori posti in essere dai responsabili dei vari uffici del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per favorire le società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) in danno della Società “[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, la parte civile [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di assoluzione per il reato di turbativa di gara ascritto la capo 1) nonostante emergesse dagli atti acquisiti la prova della intesa collusiva tra soggetti pubblici e privati finalizzata ad alterare la regolarità della procedura di gara bandita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare: 1) il rinvenimento nel computer di [OSCURATO:PERSONA] di files Word, quindi modificabili, contenenti il bando ed il capitolato di gara recanti l’ultima data di modifica dell’11 agosto 2011 antecedente a quella della loro pubblicazione ufficiale, con la presenza di clausole che avrebbero favorito le società del predetto imprenditore; 2) il rilascio antecedente alla gara del nulla osta comunale utile alla circolazione degli scuolabus. Si tratta di indizi univoci che comproverebbero l’accordo collusivo volto a favorire la predetta società che è poi risultata aggiudicataria della gara. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione ai capi 5),7) e 10), censurando le valutazioni con le quali sono stati ritenuti insussistenti violazioni di legge a carattere vincolante presupposto del reato di abuso di ufficio in merito alle mendaci dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di condanne penali a suo carico nelle autocertificazioni rilasciate per partecipare alla gara. Si censurano le valutazioni della sentenza impugnata sul carattere discrezionale e non anche vincolato della revoca dell’aggiudicazione a fronte dell’accertamento della falsità delle dichiarazioni rilasciate dal Maranda in merito all’assenza di precedenti condanne penali, quale condizione per poter partecipare alla gara. Si obietta che le norme sugli appalti pubblici prevedono l’esclusione obbligatoria dalla gara e, quindi, la revoca vincolante e non discrezionale dell’aggiudicazione del soggetto economico che abbia reso dichiarazioni mendaci sui suoi precedenti penali e sui suoi requisiti a norma dell’art. 38 del d.lgs n.1623/2006. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, è intervenuta la rinuncia al ricorso motivata dalla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 95 del 03 luglio 2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale in merito all’abrogazione dell’art. 323 del codice penale. Non vertendosi in un caso di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse per ragioni non imputabili alla parte, atteso che il ricorso verteva anche sulla responsabilità civile derivante da reati diversi dall’abuso di ufficio e quindi su profili non pregiudicati dalla depenalizzazione del reato punito dall’art.323 cod. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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