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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 13903/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. era stata implicitamente esclusa.

Il Tribunale, infatti, non l'aveva considerata ai fini del giudizio di bilanciamento - avendo valutato esclusivamente l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen. ai fini del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche - e non l'aveva contemplata in tema di com- misurazione della pena.

Analogamente la Corte territoriale non ha preso in considerazione l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., per cui dalla sua formale contestazione non era derivato nessun pregiudizio alla ricorrente.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • o evl [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. era stata implicitamente esclusa. Il Tribunale, infatti, non l'aveva considerata ai fini del giudizio di bilanciamento - avendo valutato esclusivamente l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen. ai fini del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche - e non l'aveva contemplata in tema di com- misurazione della pena. Analogamente la Corte territoriale non ha preso in considerazione l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., per cui dalla sua formale contestazione non era derivato nessun pregiudizio alla ricorrente. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • o evl [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA C
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