CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura, in genere, la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata, con corretti rilievi in fatto e diritto, dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta del ricorrente avesse, in concreto, posto in pericolo la incolumità degli stessi inseguitori e degli utenti della strada rischiando di schiantarsi contro l'auto dello Steri; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02