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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32747/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/4/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni formulate per il ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile: - del reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'art. 124 del medesimo decreto, contestato al capo a) della rubrica, perché, in qualità di gestore di una autocarrozzeria, realizzava uno scarico di acque reflue derivanti da tale attività in mancanza della prescritta autorizzazione (in Frattaminore, accertato il 17 novembre 2017); - del reato di cui all'art. 279 d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'art. 272 del medesimo decreto, contestato al capo b) della rubrica, perché, quale gestore della medesima autocarrozzeria, esercitava la relativa attività in un capannone privo di idonei sistemi di depurazione e aspirazione delle polveri prodotte, senza aver dato la preventiva comunicazione di cui all'art. 272 d.lgs. n. 152/2006 e non essendo in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in Frattaminore, accertato nella medesima data).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, affidato a un unico articolato motivo.

In primo luogo, ha lamentato l'error in iudicando che sarebbe stato commesso dal Tribunale a causa della insufficienza delle prove e della conseguente infondatezza della notizia di reato.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, desunto la responsabilità dell'imputato da una serie di testimonianze contraddittorie e non supportate da alcun riscontro.

In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Vicecomandante della stazione Carabinieri di Frattaminore, aveva dichiarato di essere giunto sul luogo solo dopo gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] di Frattaminore, che avevano svolto tutti gli accertamenti in ordine all'effettiva gestione abusiva dell'autofficina: l'essere giunto sul luogo solo a seguito di accertamenti già effettuati renderebbe insufficiente tale testimonianza, relativa a controlli non eseguiti dal dichiarante.

Inoltre, la teste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Comando di [OSCURATO:PERSONA] di Frattaminore, nel riferire gli esiti del sopralluogo, si sarebbe limitata a riportare proprie supposizioni prive di riscontro documentale.

La mera presenza sul posto di autovetture da riparare, la divisa da lavoro indossata dall'imputato, le tracce di solventi e vernici sparse in spazi adiacenti, la presenza di un forno Allotherm spento e la mancata esibizione delle autorizzazioni necessarie per il legittimo esercizio di tali attività, non sarebbero elementi sufficienti a giustificare il convincimento del giudice, il quale sarebbe, quindi, giunto a dichiarare la 2 & responsabilità dell'imputato basandola su congetture dei testimoni e su deduzioni prive di supporto probatorio.

In subordine ha osservato che i reati contestati sarebbero estinti per intervenuta prescrizione, imponendosi, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la pronuncia di sentenza ex art. 529 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile sulla base di una logica e compiuta valutazione del compendio probatorio e che l'originaria inammissibilità del ricorso renderebbe irrilevante l'eventuale prescrizione dei reati contestati intervenuta in epoca successiva alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le doglianze in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali, che non sarebbero sufficienti a ritenere dimostrata la realizzazione da parte dell'imputato delle condotte contestategli, sono manifestamente infondate, essendo volte, come si ricava dalla stessa lettura dell'atto di appello, convertito in ricorso per cassazione, a conseguire una rilettura delle deposizioni testimoniali, da contrapporre a quella del Tribunale, che non è manifestamente illogica né fondata sul travisamento di dette risultanze, e non è dunque suscettibile di rivisitazione nel giudizio di legittimità.

Va, infatti, rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

Si ricorda, sul punto, il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di difetti o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

Nel caso in esame, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non ha affatto desunto la responsabilità dell'imputato da risultanze testimoniali contrastanti, prive di riscontri o su dati congetturali, ma ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati ascrittigli ai capi a) e b) sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie del tutto logica e idonea a giustificare l'affermazione della gestione da parte dell'imputato di una autocarrozzeria in mancanza delle prescritte autorizzazioni, in un capannone privo di idonei sistemi di depurazione e aspirazione delle polveri prodotte, realizzando uno scarico di acque reflue derivanti da tale attività in mancanza della prescritta autorizzazione e compendio probatorio.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato quanto emerso pacificamente dal sopralluogo svolto dalla polizia giudiziaria e di cui si dà atto anche nel verbale di sequestro, ossia la presenza nella officina del ricorrente di automobili da riparare, la divisa da lavoro indossata dall'imputato, le tracce di solventi e vernici sparse in spazi adiacenti alla officina, la presenza di un forno professionale Allotherm spento e la mancata esibizione delle autorizzazioni necessarie per il legittimo esercizio di tali attività, desumendone, in modo pienamente logico, lo svolgimento dell'attività di autocarrozzeria e la conseguente realizzazione di uno scarico dei reflui provenienti da tale attività in mancanza delle necessarie autorizzazioni, oltre che la mancanza di idonei sistemi di depurazione e aspirazione delle polveri prodotte da tale attività.

Di tali considerazioni, logiche, in quanto fondate sulle regole razionali e su massime di comune esperienza, il ricorrente propone una rivisitazione fondata su una mera rilettura delle deposizioni testimoniali, non consentita, come ricordato, in presenza di motivazione sufficiente e immune da illogicità manifeste, nel giudizio di legittimità.

3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato, posto che alla data della pronuncia impugnata, resa il 26 aprile 2022, non era ancora decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione delle contravvenzioni ascritte al ricorrente, che non è peraltro decorso neppure alla data attuale, considerandone 245 giorni di sospensione per il rinvio delle udienze dal 22/10/2019 al 23/6/2020 4 Z.; per l'adesione da parte del difensore dell'imputato alla astensione dalla attività d'udienza, che ne differiscono la scadenza al 20 luglio 2023.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/4/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni formulate per il ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile: - del reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'art. 124 del medesimo decreto, contestato al capo a) della rubrica, perché, in qualità di gestore di una autocarrozzeria, realizzava uno scarico di acque reflue derivanti da tale attività in mancanza della prescritta autorizzazione (in Frattaminore, accertato il 17 novembre 2017); - del reato di cui all'art. 279 d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'art. 272 del medesimo decreto, contestato al capo b) della rubrica, perché, quale gestore della medesima autocarrozzeria, esercitava la relativa attività in un capannone privo di idonei sistemi di depurazione e aspirazione delle polveri prodotte, senza aver dato la preventiva comunicazione di cui all'art. 272 d.lgs. n. 152/2006 e non essendo in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in Frattaminore, accertato nella medesima data). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, affidato a un unico articolato motivo. In primo luogo, ha lamentato l'error in iudicando che sarebbe stato commesso dal Tribunale a causa della insufficienza delle prove e della conseguente infondatezza della notizia di reato. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, desunto la responsabilità dell'imputato da una serie di testimonianze contraddittorie e non supportate da alcun riscontro. In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Vicecomandante della stazione Carabinieri di Frattaminore, aveva dichiarato di essere giunto sul luogo solo dopo gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] di Frattaminore, che avevano svolto tutti gli accertamenti in ordine all'effettiva gestione abusiva dell'autofficina: l'essere giunto sul luogo solo a seguito di accertamenti già effettuati renderebbe insufficiente tale testimonianza, relativa a controlli non eseguiti dal dichiarante. Inoltre, la teste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Comando di [OSCURATO:PERSONA] di Frattaminore, nel riferire gli esiti del sopralluogo, si sarebbe limitata a riportare proprie supposizioni prive di riscontro documentale. La mera presenza sul posto di autovetture da riparare, la divisa da lavoro indossata dall'imputato, le tracce di solventi e vernici sparse in spazi adiacenti, la presenza di un forno Allotherm spento e la mancata esibizione delle autorizzazioni necessarie per il legittimo esercizio di tali attività, non sarebbero elementi sufficienti a giustificare il convincimento del giudice, il quale sarebbe, quindi, giunto a dichiarare la 2 & responsabilità dell'imputato basandola su congetture dei testimoni e su deduzioni prive di supporto probatorio. In subordine ha osservato che i reati contestati sarebbero estinti per intervenuta prescrizione, imponendosi, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la pronuncia di sentenza ex art. 529 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile sulla base di una logica e compiuta valutazione del compendio probatorio e che l'originaria inammissibilità del ricorso renderebbe irrilevante l'eventuale prescrizione dei reati contestati intervenuta in epoca successiva alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Le doglianze in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali, che non sarebbero sufficienti a ritenere dimostrata la realizzazione da parte dell'imputato delle condotte contestategli, sono manifestamente infondate, essendo volte, come si ricava dalla stessa lettura dell'atto di appello, convertito in ricorso per cassazione, a conseguire una rilettura delle deposizioni testimoniali, da contrapporre a quella del Tribunale, che non è manifestamente illogica né fondata sul travisamento di dette risultanze, e non è dunque suscettibile di rivisitazione nel giudizio di legittimità. Va, infatti, rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si ricorda, sul punto, il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di difetti o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760). Nel caso in esame, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non ha affatto desunto la responsabilità dell'imputato da risultanze testimoniali contrastanti, prive di riscontri o su dati congetturali, ma ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati ascrittigli ai capi a) e b) sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie del tutto logica e idonea a giustificare l'affermazione della gestione da parte dell'imputato di una autocarrozzeria in mancanza delle prescritte autorizzazioni, in un capannone privo di idonei sistemi di depurazione e aspirazione delle polveri prodotte, realizzando uno scarico di acque reflue derivanti da tale attività in mancanza della prescritta autorizzazione e compendio probatorio. In particolare, il Tribunale ha sottolineato quanto emerso pacificamente dal sopralluogo svolto dalla polizia giudiziaria e di cui si dà atto anche nel verbale di sequestro, ossia la presenza nella officina del ricorrente di automobili da riparare, la divisa da lavoro indossata dall'imputato, le tracce di solventi e vernici sparse in spazi adiacenti alla officina, la presenza di un forno professionale Allotherm spento e la mancata esibizione delle autorizzazioni necessarie per il legittimo esercizio di tali attività, desumendone, in modo pienamente logico, lo svolgimento dell'attività di autocarrozzeria e la conseguente realizzazione di uno scarico dei reflui provenienti da tale attività in mancanza delle necessarie autorizzazioni, oltre che la mancanza di idonei sistemi di depurazione e aspirazione delle polveri prodotte da tale attività. Di tali considerazioni, logiche, in quanto fondate sulle regole razionali e su massime di comune esperienza, il ricorrente propone una rivisitazione fondata su una mera rilettura delle deposizioni testimoniali, non consentita, come ricordato, in presenza di motivazione sufficiente e immune da illogicità manifeste, nel giudizio di legittimità. 3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato, posto che alla data della pronuncia impugnata, resa il 26 aprile 2022, non era ancora decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione delle contravvenzioni ascritte al ricorrente, che non è peraltro decorso neppure alla data attuale, considerandone 245 giorni di sospensione per il rinvio delle udienze dal 22/10/2019 al 23/6/2020 4 Z.; per l'adesione da parte del difensore dell'imputato alla astensione dalla attività d'udienza, che ne differiscono la scadenza al 20 luglio 2023. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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