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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30548/2024

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 3796 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA]-2006 - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria n. 112/08/2022, depositata in data 11 gennaio 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale per la Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diSalus s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2463/08/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto avverso l’atto di contestazione delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione sulla base di un precedente avviso di accertamento con cui era stato recuperato, per l’anno 2006, un rimborso Iva ritenuto non dovuto in ragione dello statusdi inoperatività della società e del conseguente provvedimento di rigetto dell’istanza per la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724/94.

2. In punto di diritto, la CTR ha osservato che avendo la Commissione - con decisione resa alla stessa udienza - rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di accoglimento del ricorso della società avverso il presupposto avviso di accertamento, andava “omologamente” rigettato l’appello avverso la sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’atto di contestazione delle relative sanzioni. 3.Rimane intimata la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] -è sopravvenuta - con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione dell’8 gennaio 2024 (sul ricorso iscritto al n. 3660/23 RG) - l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n.197/2022, relativo alla impugnativa dell’atto impositivo stante il rilevato inserimento dello stesso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023; -atteso che nel suddetto elenco non è indicato anche l’atto di contestazione delle sanzioni inquestione, è necessario che l’Agenzia fornisca chiarimenti in ordine alla sopravvivenza di tale atto, specificando anche il collegamento con l’atto impositivo annullato a seguito della procedura di condono; -appare, altresì, necessario ai fini della verifica della regolarità della notifica del ricorso per cassazione acquisire il fascicolo cartaceo di merito (con particolare riguardo alla sentenza della CTP e al ricorso originario); P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo onerando l’Agenzia delle entrate di fornire i chiarimenti nei sensi di cui in motivazione.

Manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolocartaceo di mer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 3796 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA]-2006 - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria n. 112/08/2022, depositata in data 11 gennaio 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale per la Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diSalus s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2463/08/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto avverso l’atto di contestazione delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione sulla base di un precedente avviso di accertamento con cui era stato recuperato, per l’anno 2006, un rimborso Iva ritenuto non dovuto in ragione dello statusdi inoperatività della società e del conseguente provvedimento di rigetto dell’istanza per la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724/94. 2. In punto di diritto, la CTR ha osservato che avendo la Commissione - con decisione resa alla stessa udienza - rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di accoglimento del ricorso della società avverso il presupposto avviso di accertamento, andava “omologamente” rigettato l’appello avverso la sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’atto di contestazione delle relative sanzioni. 3.Rimane intimata la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] -è sopravvenuta - con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione dell’8 gennaio 2024 (sul ricorso iscritto al n. 3660/23 RG) - l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n.197/2022, relativo alla impugnativa dell’atto impositivo stante il rilevato inserimento dello stesso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023; -atteso che nel suddetto elenco non è indicato anche l’atto di contestazione delle sanzioni inquestione, è necessario che l’Agenzia fornisca chiarimenti in ordine alla sopravvivenza di tale atto, specificando anche il collegamento con l’atto impositivo annullato a seguito della procedura di condono; -appare, altresì, necessario ai fini della verifica della regolarità della notifica del ricorso per cassazione acquisire il fascicolo cartaceo di merito (con particolare riguardo alla sentenza della CTP e al ricorso originario); P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo onerando l’Agenzia delle entrate di fornire i chiarimenti nei sensi di cui in motivazione. Manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolocartaceo di mer
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