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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1984

Cassazione n. 35343/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 03/11/1984 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16387/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre che generico, è costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampliamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3- 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 03/11/1984 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16387/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre che generico, è costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampliamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3- 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 35343/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris